Incarichi - Appalti integrati

Centro di Accoglienza dei Marittimi nel Comune di San Ferdinando

STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Reggio Calabria


Codice CPV: 45000000
SCADENZA 29/01/2013
Comune di San Ferdinando: appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare, intervento di: "Centro di Accoglienza dei Marittimi".

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di San Ferdinando.

Demolizione di fabbricati esistenti e rimozione di elementi in amianto;
- realizzazione di nuove strutture i n c.a, di opere di finiture dei fabbricati realizzati, di piscina coperta e relative opere accessorie,
- impianti tecnologici (elettrico, antincendio, idrico sanitario, riscaldamento),
- sistemazione esterna.

Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo dell'appalto: 5 938 289,40 Euro.
Importo lavori a corpo soggetti a ribasso: 5 510 000,00 Euro.
Oneri di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso: 58 100,00 Euro.
Importo del corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva: 370.189,40 Euro.
Progettazione definitiva: 149 291,57 Euro.
Progettazione esecutiva: 220 897,83 Euro.

Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 540 giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Cauzioni e garanzie richieste:
- Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i,
- Garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, a titolo di cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 40, comma 7 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i,
- Polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 129 D.lgs 163/2006 e dell'art. 125 del DPR 207/2010, con le modalità previste nel Capitolato Prestazionale e D'Appalto. (art. 6.4 del capitolato prestazionale e d'appalto),
- Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione,ai sensi del combinato disposto degli art. 53 comma 3 e 11 comma 1 del D.lgs n. 163/06 nonché dell'art. 269 del DPR 207/2010 (art. 6.5 del Capitolato Prestazionale e D'Appalto).

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'opera è finanziata con Fondi Regione Calabria - POR CALABRIA FERS 2007/2013. Asse VIII città - Ob. Specifico 8.1-Obiettivi operativi 8.1.1-8.1.2- Linea di intervento 8.1.2.3.
Corrispettivo: a corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4 periodi primo e terzo del d.lgs. n. 163/2006 nonché degli articoli 43, comma 6 e 184 del d.P.R. n. 207/2010;
Modalità di pagamento: come previsto dal Capitolato Speciale d'appalto.

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 (comma 8) del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs 163/2006, che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Sono altresì ammessi raggruppamenti temporanei con progettisti secondo quanto di seguito specificato.

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione.
Possono partecipare alla procedura di gara le imprese di costruzione in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all' art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione e progettazione nella categoria prevalente OG1 adeguata alla somma dell'importo della predetta categoria prevalente e dell'importo delle categorie scorporabili per le quali non è posseduta la relativa qualificazione, nonché in una o più d'una delle categorie scorporabili. In ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Le stesse imprese devono, altresì, possedere i requisiti di progettazione previsti dall'art. 263 del DPR. n. 207/2010, nella misura specificata alla lett. b) del successivo punto "Requisiti di progettazione".
Le imprese di costruzione in possesso dell'attestazione per progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti speciali di progettazione richiamati al capoverso precedente, devono ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i, avvalersi di progettista qualificato, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e che siano in possesso dei requisiti indicati alla lett. b) "Requisiti di progettazione".
Possono, altresì, partecipare le imprese di costruzione con qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse, fermo restando che la qualificazione per sola costruzione deve essere sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori, devono indicare uno o più progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, che siano in possesso dei requisiti speciali di progettazione previsti alla lett. b) del capoverso Requisiti di progettazione.
I predetti soggetti dovranno produrre le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti speciali di progettazione, nonché di quelli generali, per come riportato nel disciplinare di gara.
ATI di tipo orizzontale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione faccia ricorso all'A.T.I. di tipo orizzontale, le associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzioni di cui all'articolo 34, c.1, lettere d), e), f) del D.Lgs.n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo nella misura minima del 40 %, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 20 %, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente Bando. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria.
La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in ATI sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
ATI di tipo verticale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione, faccia ricorso all'ATI di tipo verticale, le associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzione di cui all'art. 34, c. 1, lettere d, e), f), del D.Lgs n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo deve possedere i requisiti prescritti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
ATI di tipo verticale tra impresa di costruzione e progettisti:
Nel caso l'impresa di costruzione faccia ricorso all'ATI di tipo verticale con i progettisti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d), e),f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti: l'impresa di costruzione deve possedere i requisiti necessari per l'importo dei lavori, mentre i progettisti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. 207/2010 nella misura richiesta nel presente bando di gara.
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzione che intendono riunirsi in associazione temporanea, qualora in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 % dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Tali imprese devono possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 39, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006) e di ordine generale (art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006) da attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
L'impegno di costituire il R.T.I., al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs n. 163/2006, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese raggruppate, costituisce motivo di esclusione.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei contratti.
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
E' obbligatoria, altresì, l'indicazione o l'associazione per lo svolgimento dell'incarico, di un tecnico nominativamente indicato, abilitato alla redazione della relazione geologica.
Requisiti di progettazione.

Requisiti generali e speciali dei professionisti incaricati della progettazione.
a) Il progettista (facente parte della struttura tecnica del concorrente ovvero associato o indicato) deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1-iscrizione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, negli appositi albi professionali di appartenenza;
2-non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del DPR 207/2010;
3-le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del DPR 207/2010
4-le Società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 255 del DPR 207/2010
5- i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 256 del DPR 207/2010.
Il progettista associato/indicato, sia esso persona fisica o giuridica, ed il geologo, non dovranno partecipare o essere indicati da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di tutti i partecipanti alla gara che li avessero associati o indicati.
Il progettista associato/indicato deve espressamente indicare:
- i nominativi dei responsabili della progettazione con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché, della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche,
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva e la relativa qualifica professionale (D.lgs. 81/2008).
b) Il progettista, associato/indicato ovvero il progettista facente parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 263 del DPR 207/2010 e, pertanto:
b.1) è richiesto un fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del d.P.R. n. 207/2010 espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte l'importo a base di affidamento indicato all'art. 2, comma 1, lettera P del Capitolato Speciale d'Appalto (€ 370.189,40 x 2 = € 740.378,80);
b.2) avere espletato negli ultimi dieci anni (2002 - 2011) servizi, di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate all'art. 4 comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:
Classe Categoria Importo dei lavori.
Oggetto del servizio (in euro) Requisito minimo.
Importo dei lavori (in euro).
I d 2.313.150,00 4.626.300,00.
I g 1.236.750,00 2.473.500,00.
I e 194.400,00 388.800,00.
III a 528.050,00 1.056.100,00.
III b 530.400,00 1.060.800,00.
III c 707.250,00 1.414.500,00.
b.3) avere svolto negli ultimi dieci anni (2002 - 2011) antecedenti la pubblicazione del bando almeno due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n.207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate all'art. 4 comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:
Classe Categoria Importo dei lavori.
Oggetto del servizio (in euro) Requisito minimo.
Importo dei lavori (in euro).
I d 2.313.150,00 1.156.575,00.
I g 1.236.750,00 618.375,00.
I e 194.400,00 97.200,00.
III a 528.050,00 264.025,00.
III b 530.400,00 265.200,00.
III c 707.250,00 353.625,00.
b.4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti, su base annua iscritti ai relativi Albi Professionali, ove esistenti, e muniti di Partita IVA e che firmino il progetto e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto facente parte del gruppo di progettazione una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni, pari ad almeno 10 unità ovvero a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dei servizi (5 x 2 = 10);
Gli importi sono da intendersi al netto dell'I.V.A.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data di approvazione finale di cui all'art. 234, comma 2 del DPR 207/2010.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori: certificato di collaudo inerente il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti.
Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui al D.lgs n. 81/2008.
Requisiti del geologo:
Il geologo deve possedere titolo specifico di abilitazione alla professione ed essere iscritto all'albo professionale.
Il possesso dei requisiti sopra richiesti deve essere attestato in sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge, secondo le previsioni del presente disciplinare di gara.
L'impresa concorrente qualificata per progettazione e costruzione deve documentare i suddetti requisiti di progettazione sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o, in caso di RTI con altra impresa qualificata anch'essa per progettazione e costruzione, dell'attività svolta dalla struttura tecnica dell'impresa mandante, (potendo eventualmente l'impresa concorrente sommare i requisiti della propria struttura a quelli posseduti dall'impresa mandante).
L'impresa concorrente qualificata per sola costruzione deve documentare i medesimi requisiti sulla base dell'attività di progettazione di soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, associati o indicati.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto a verifica secondo la procedura di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti sorteggiati, nonché il primo e secondo classificati, dovranno, entro dieci giorni dalla data della richiesta, presentare documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti di progettazione dichiarati che dovranno essere dimostrati mediante la produzione della documentazione indicata al successivo punto 17.8 del presente bando.
Raggruppamento temporaneo di professionisti.
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 163/2006, trova applicazione l'art. 261, comma 7 del d.P.R. n. 207/2010 e pertanto i requisiti richiesti del punto "Requisiti di progettazione", fermo restando il divieto di frazionabilità dei requisiti di cui alla lett. b.3) che deve essere posseduto da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento con le seguenti precisazioni:
RTP di tipo orizzontale tra progettisti:
Nel caso in cui il progettista associato/indicato dall'impresa di costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f-bis) e h) del codice dei contratti, i requisiti di cui alle lett. b.1), b.2) e b.4) andranno così posseduti:
1) requisito di cui al punto b.1) - la capogruppo deve possedere detto requisito nella misura minima del 40 % mentre i mandanti dovranno possedere la restante parte cumulativamente, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta nel bando;
2) requisito di cui al punto b.2) - la capogruppo deve possedere detto requisito nella misura minima del 40 % in ognuna delle classi e categorie di cui lo stesso requisito si compone ed i mandanti devono possedere cumulativamente la restante misura per le singole classi e categorie, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta nel bando;
3) requisito di cui al punto b.4) - la capogruppo deve possedere detto requisito nella misura minima del 40 % mentre i mandanti dovranno possedere la restante parte cumulativamente, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta nel bando.
RTP di tipo verticale tra progettisti:
Nel caso in cui il progettista indicato dall'impresa di costruzioni si sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, fra soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f-bis) e h) del codice dei contratti, i requisiti di cui alle lett. b.1), b.2) e b.4) andranno così posseduti:
1) quanto al requisito b.1) la capogruppo e le mandanti devono possedere lo stesso proporzionalmente alla quota di partecipazione fermo restando il requisito in misura maggioritaria in capo alla mandataria;
2) quanto al requisito b.2) la capogruppo deve possedere per intero il requisito con riferimento alla classe I/d individuata come prestazione principale, mentre a ciascun mandante è richiesto il possesso del requisito con riferimento alle classi individuate come prestazioni secondarie che lo stesso intende assumere;
3) quanto al requisito b.4) la capogruppo e le mandanti devono possedere lo stesso proporzionalmente alla quota di partecipazione fermo restando il requisito in misura maggioritaria in capo alla mandataria.
Si precisa che la percentuale di possesso dei requisiti dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento, che in ogni caso non può essere pari a zero.
E' ammesso il raggruppamento di tipo misto.
Ai sensi dell'art. 261 comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo i rispetto delle percentuali minime previste per la capogruppo, la restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dai mandati per i quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti stessi.
Cooptazione tra professionisti:
I progettisti che intendono riunirsi in associazione temporanea, qualora in possesso della totalità dei requisiti richiesti possono associare altri progettisti che abbiano svolto attività per lavori anche in classi e categorie diverse da quelli richiesti nel bando, a condizione che l'attività che verrà eseguita dagli stessi non superi il 20 % dell'importo complessivo del servizio di progettazione e che l'ammontare complessivo per servizi prestati e dichiarati da ciascuno sia almeno pari all'importo delle attività che andranno a svolgere. Detti professionisti devono possedere i requisiti generali di cui alla lett. a) del punto "Requisiti di progettazione", da attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
L'impegno a costituire il R.T.P., al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs n. 163/2006, deve specificare il modello orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono professionisti cooptati.
Resta ferma l'applicazione dell'art. 37 c.4 del D.Lgs. 163/2006 che impone ai progettisti l'indicazione della parte o dell'attività di progettazione che ciascuno intende assumere, pertanto ciascun progettista raggruppato è tenuto a presentare apposita dichiarazione.
Il requisito di cui al punto b.3) non è ulteriormente frazionabile, pertanto ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati.
Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art. 253, comma 5 del DPR 207/2010 deve prevedere, pena l'esclusione dalla gara, la "presenza" di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.
La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, potendo la stessa essere assicurata anche in forma indiretta, tramite un componente della struttura organizzativa del progettista o mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara.
In caso di giovane professionista associato lo stesso deve essere munito di P. IVA.

Tipo di procedura: Aperta

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art.38 D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Comporta un'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione l'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o emessa nei confronti della persona fisica ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale o irrogata quale misura di prevenzione ai sensi dell'art. 67 D. lgs. 6.9.2011 n. 179 (cd. Codice delle leggi antimafia).
Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dall'art. 38 lett. b), dei reati espressamente indicati dalle lettere c) ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comporta l'esclusione dalla gara la presenza di condanne definitive (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica: per delitti commessi dal titolare in caso di impresa individuale, dai soci in caso di società di persone, da tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai procuratori in grado di impegnare l'impresa o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti, dai soggetti cessati dalla carica di amministratore e direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per i seguenti delitti:
- delitti contro la pubblica amministrazione: concorso nei reati di cui agli art. 314, 317, 323, 326, 328; reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter comma 1, 321, 322, 334; reati di cui agli artt. 336, 337, 337 bis, 338, 340, 341 bis, 346, 347, 348, 349 per i quali la gravità viene valutata avendo riguardo alle circostanze di fatto, alla pena, alle eventuali aggravanti specifiche, alla recidiva; reati di cui agli artt. 351, 353, 353 bis, 354, 355, 356,
- delitti contro l'ordine pubblico artt. 416, 416-bis, 416-ter, 421,
- delitti contro il patrimonio art. 648 bis,
- delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio e delitti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 205/2010. In presenza di condanne per reati appartenenti a tale tipologia, la SUAP valuterà ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria e dal decorso del tempo,
- delitti di frode previsti e puniti agli artt. 640 ter, 497, frode nelle pubbliche forniture,frode processuale e frode nell'esercizio del commercio,
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro art. 437 c.p,
- delitti previsti e puniti dal Titolo III Capo I del DPR 309/1990 e successive modifiche e integrazioni (T.U. sugli stupefacenti),
- delitti commessi dal soggetto fallito e da persone diverse dal medesimo previsti e puniti dagli artt. 216 e segg. R.D. 16.3.1942 n. 267,
- In presenza di condanne per delitti appartenenti ad altre tipologie, la stazione unica appaltante valuterà, ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo.
E' fatta salva, comunque, l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445, comma 2, del codice di procedura penale e 460 comma 5, c.p.p, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
La Commissione di gara o la Stazione Unica Appaltante è chiamata ad effettuare una concreta valutazione dell'incidenza della condanna sul vincolo fiduciario, avendo riguardo alla gravità del reato ed alla sua incidenza con il rapporto contrattuale da instaurare con l'impresa (v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P), anche tenendo conto degli elementi sopra citati.
La Commissione ha facoltà di escludere dalla gara le imprese per le quali attraverso la consultazione del casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza o in qualunque altro modo rilevato, emergano casi di grave negligenza o malafede intervenuti nell'ambito di rapporti negoziali con altre Stazioni Appaltanti, ove reiterati e seri e derivanti da uno o più committenti pubblici (v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P).
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
c) Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua dall'Amministrazione.
d) Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 86 comma 1 D.Lgs 163/2006 l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.
e) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto. Trattandosi di appalto finanziato anche con mutuo Cassa DD.PP, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato presso la competente Sezione di Tesoreria comunale.
i) Il contratto d'appalto, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5 luglio 2011, conterrà le seguenti clausole:
Ia) Obbligo dell'impresa aggiudicataria di trasmettere tempestivamente dopo la stipula del contratto, alla SUAP, che ne darà immediata comunicazione al Gruppo interforze presso la Prefettura, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera(qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo.
Ib)Obbligo dell'impresa aggiudicataria di fornire in fase di esecuzione dell'appalto all'Ente committente, per l'inoltro della richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art.10 del DPR 252/98, i dati di tutte le imprese, anche impresa artigiana, in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, con importi anche inferiori ad €. 150.000, nonché per le tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto, in specie per le attività indicate al precedente capoverso ia) ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo;
ic) Impegno dell'impresa aggiudicataria ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo;
Id) Espressa facoltà per l'Ente aggiudicatario di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati.
Ie) Previsione espressa dell'estensione dell'obbligo per la SUAP e dell'Ente committente di procedere, ciascuno secondo le rispettive competenze, alle verifiche ed acquisizioni delle informative antimafia di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98 per tutti gli affidamenti e sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane, per importi anche inferiori ad €. 150.000, ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto ed in particolare alle tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla Prefettura di tutte le circostanze identificate come possibili anomalie nell'esecuzione dell'appalto;
If) Possibilità, per i sub-contratti di importo inferiore a 150.000,00 che venga rilasciata dall'Ente committente l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni prefettizie.
Ig) Esclusione dalla richiesta di "informazioni antimafia" per le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo annuo di € 30.000,00, per le quali l'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di trasmettere all'Ente committente la certificazione camerale con dicitura antimafia.
Ih) Risoluzione del contratto d'appalto, con l'obbligo per l'aggiudicatario di inserimento della medesima clausola di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del contraente, con l' espressa previsione che in tali ipotesi l'Ente committente procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o dell'autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento.
ii) Obbligo per l'impresa aggiudicataria di riferire tempestivamente all'Ente aggiudicatario, che ne dà immediata comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria.
il) Facoltà per l'Ente aggiudicatario di risolvere il contratto di appalto in caso d'inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria dell'obbligo di informazione e di denuncia di cui al punto precedente.
Ed altresì le seguenti ulteriori clausole:
im) Clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);
In) Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
Io) Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.
(Le dichiarazioni di cui ai punti da ia) ad io) andranno rese utilizzando il modello "Dichiarazione di accettazione").
k) Gli eventuali subappalti, disciplinati dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 170 del DPR 207/2010, saranno autorizzati a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta.
E' fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima gara.
l) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, secondo le indicazioni di cui all'art. 55 del Capitolato Speciale d'Appalto, verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all'Ente appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuata. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Ente appaltante può sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e successive integrazioni e modifiche; resta inteso che ai sensi dell'art. 37, comma 11, secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo delle lavorazioni della categoria OG11, sarà la Stazione committente che provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è comunque obbligato a trasmettere alla Stazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
m) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.
n) La SUAP si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
o) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs.163/2006).
p) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate. A mero titolo esemplificativo e con riferimento solo alla regolarità contributiva,ai sensi della legge n. 106/2011 è considerata grave la violazione accertata mediante DURC non regolare alla data di scadenza del bando di gara.
La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.163/2206, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.
q) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale è condizione per l'emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
r) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
s) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.
t) L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 86- 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 e successive m. e i. ed art. 121 del DPR 207/2010).
u) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.
v) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.
w) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.
x) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
y) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 140 commi 1, 2 del D.Lgs.163/2006 per come modificato dalla legge n. 106/2011, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
z) Il contratto, a termini dell'art.11 comma 10 del D.lgs 163/2006, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79, fatto salvo quanto previsto al comma 10-bis del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.11 comma 9) del D.lgs 163/2006, entro 180 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla consegna del piano di sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i
Aa) Le richieste di chiarimenti o documenti da parte della SUAP sospendono i termini di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006.
Bb) Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sede dell'ente appaltante. Nello stesso non sarà inserita la clausola compromissoria.
cc) Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento, nonchè dei documenti e disegni di progetto con relative copie.
Dd) Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni.
Ee) L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicataria sotto riserva di stipula del contratto.

Ulteriori informazioni:
Le richieste di chiarimento e /o quesiti, dovranno pervenire a mezzo fax o e-mail, all'attenzione del R.U.P entro e non oltre il 22.1.2013. Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse generale saranno inserite sul sito internet della Provincia (www.provincia.rc.it), che i concorrenti sono quindi invitati a consultare prima della presentazione dell'offerta.
La S.U.A.P. comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara d'appalto, esclusivamente sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Calabria www.provincia.rc.it. Pertanto, le imprese sono invitate a consultare il sito della Provincia di Reggio Calabria per ottenere tutte le notizie attinenti all'appalto di cui trattasi (rinvio della seduta di gara, annullamento della gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di apertura della documentazione amministrativa, ect.). L'esito provvisorio della procedura con l'indicazione dell'aggiudicatario provvisorio sarà pubblicato sui siti istituzionali dell'Ente appaltante e della Stazione appaltante. Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all'esito provvisorio di gara.
La stazione unica appaltante e l'ente appaltante effettueranno, ciascuno per quanto di competenza, le comunicazioni previste agli artt.79 comma 5 e 75 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web.
Tutte le comunicazioni di cui all'art. 79 c.5 di pertinenza della SUAP inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nel modello Allegato 1, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica ed anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni. In caso di mancata attivazione della posta elettronica certificata il concorrente dovrà espressamente autorizzare l'uso del fax del quale indica il numero nell'allegato 1.
È' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla SUAP. via fax ai numeri +39 0965364125-148 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax/e-mail o l'indirizzo già indicato nel modello A) a cui ricevere le comunicazioni.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria.
La stazione unica appaltante provinciale non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1.2 del presente bando di gara.
Si informa che ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.6.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente appaltante e che l'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.

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