Completamento ed ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria
SCADENZA 19/06/2014
Codice CPV: 45000000
Codice CIG: 5526378F61
Città di Reggio Calabria - Piano Nazionale per il Sud - Project
Financing - ATO 5 RC - Completamento ed ottimizzazione dello schema
depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria.
Concessione mista di lavori e servizi pubblici avente ad
oggetto:
a) la progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione
del nuovo sistema depurativo/fognario ovvero sia la costruzione e/o
l'adeguamento degli impianti di depurazione per come descritto
nello studio di fattibilità allegato al bando di gara con annesse
reti fognarie a servizio del territorio urbano della città nonché
la gestione economica funzionale dell'intera filiera
fognaria/depurativa, estesa in via anticipata alle opere già
realizzate e funzionanti connesse a quelle oggetto di concessione e
da ricomprendere nella stessa, per tutta la prevista durata dei 25
anni della concessione, fatto salvo il subentro del gestore unico
regionale di cui all'art. 47 della Legge Regionale n. 34/2007,
previa corresponsione al cessionario da parte dello stesso gestore
unico regionale dell'investimento sostenuto, al netto
dell'ammortamento delle annualità maturate;
b) l'affidamento, al soggetto Promotore della gestione anticipata
(a far data dall'aggiudicazione definitiva della presente gara e
fino all'affidamento al Concessionario) degli impianti e delle
opere esistenti e già in esercizio secondo i requisiti previsti
nell'apposito elaborato posto a base di gara;
c) la gestione economica e funzionale dell'intera filiera fognaria
depurativa ricadente nel comprensorio, per la durata di anni
25;
d) il servizio di bollettazione e riscossione della tariffa del
servizio idrico integrato ai sensi del combinato disposto dall'art.
156, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997
richiamato dalla predetta disposizione e dall'art. 26. comma 3
della L. R. 22/2010;
e) l'espletamento delle funzioni delegate di autorità
espropriale;
f) la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in
conformità al progetto preliminare redatto in fase di gara e
relative attività connesse, necessarie e propedeutiche all'iter di
approvazione a norma di legge;
g) la costruzione delle opere previste nel progetto esecutivo di
cui al superiore punto;
h) la fornitura e l'installazione di apparecchiature e mezzi in
conformità al progetto esecutivo;
i) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema
fognario depurativo;
j) l'erogazione dei servizi per tutta la durata della fase di
gestione;
k) la gestione economica e funzionale delle opere da
realizzare;
l) la gestione economica e funzionale delle opere già realizzare e
funzionanti connesse a quelle oggetto di concessione ovvero la
gestione degli impianti di depurazione e delle reti fognarie,
nonché dei servizi connessi, che, alla data di pubblicazione del
bando, sono oggetto di affidamento temporaneo a soggetto
privato;
m) il servizio di bollettazione e riscossione della tariffa del
servizio idrico integrato;
n) inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 4 della L. R. 22/2010 il
concessionario, in esecuzione della concessione, dovrà:
(i) effettuare il censimento delle utenze;
(ii) costruire il catasto delle utenze;
(iii) rinnovare integralmente il sistema di misurazione dei consumi
finali, attraverso l'installazione di nuovi contatori elettronici
che consentano la tele-lettura;
(iv) disporre un sistema di fatturazione con periodicità massima
semestrale, tale da rendere meno gravoso il pagamento della tariffa
del servizio idrico integrato.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Città di Reggio
Calabria.
Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo dell'intervento (per i 25 anni di concessione):
258 299 000 euro al netto dell'IVA.
Importo finanziamento riferito alla realizzazione del Project
Financing: 70 000 000 euro compresa IVA di cui 35 000 000 euro a
carico del finanziamento pubblico a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la Coesione (FSC) ex Delibera CIPE n. 60 del
30.4.2012 concesso dalla Regione Calabria; e per il residuo importo
pari a 35 000 000 euro con risorse a carico del privato
promotore.
Importo lavori soggetti a ribasso: 54 160 000 euro oltre IVA.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 1 000 000 euro.
Tariffa unitaria posta a base di gara soggetta a ribasso per la
gestione impianti di depurazione (euro/mc) 0,5395 euro.
Importo canone annuo per il periodo transitorio max 17 mesi: 4 263
273 euro.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
(dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzioni e garanzie richieste:
- cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo dei
lavori e della gestione temporanea, ai sensi dell'art. 75 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Si applicano le disposizioni relative
al beneficio della riduzione del 50 %, prevista dal comma 7 del
medesimo articolo di legge).
- cauzione di cui all'art. 153 comma 13 primo periodo del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. pari al 2,5 % del valore dell'investimento.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'opera è finanziata per 35 000 000 euro a carico del finanziamento
pubblico a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
Coesione (FSC) ex Delibera CIPE n. 60 del 30.4.2012 concesso dalla
Regione Calabria) e per il restante importo (75 000 000 euro) con
risorse a carico di capitale privato.
Anticipazione: ai sensi dell'art. 26-ter della Legge n. 98/2013 è
prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un
anticipazione pari al 10 % sulla quota lavori a carico del
finanziamento pubblico.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36,
37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole,
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del DPR
207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell'art. 37 (comma 8) del D.Lgs. 163/2006, nonché
concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle
condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs 163/2006, che non si
trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i e che siano in possesso, ai sensi dell'art. 95 del
D.P.R. n. 207/2010, dei previsti requisiti economico-finanziaria e
tecnico-organizzativi.
Sono altresì ammessi raggruppamenti temporanei con progettisti
secondo quanto di seguito specificato.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Requisiti del concessionario (art. 95 DPR 207/2010).
I soggetti che intendono partecipare alla gara per l'affidamento
della concessione, se eseguono i lavori con la propria
organizzazione di impresa devono essere qualificati secondo quanto
previsto dal paragrafo successivo nonché essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativo:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5
anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 %
dell'investimento previsto per l'intervento (258 306 000 euro) e
quindi pari a 25 830 600 euro (lavori + gestione annua);
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento
previsto per l'intervento e quindi non inferiore a 12 915 300
euro;
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini (gestione di
impianti di depurazione e/o fognari per Enti Pubblici) a quello
previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al
cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento e
quindi non inferiore a 12 915 300 euro;
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine
(gestione di impianti di depurazione e fognari per Enti Pubblici) a
quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno
il 2 % dell'investimento previsto dall'intervento e quindi pari a 5
166 120 euro.
In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il
concessionario può incrementare i requisiti previsti alle lettere
a) e b), nella misura di 1,5 volte di quanto previsto. Il requisito
previsto alla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il
patrimonio netto.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i
requisiti previsti devono essere posseduti complessivamente, fermo
restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga
una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di
cui alle lettere a) e b) e quindi non inferiore a 1 291 530 euro
come fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni, e 1 291 530 euro
come capitale sociale interamente versato.
Qualora, ai sensi dell'articolo 153 del codice, sia necessario
apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini
dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti
successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche,
devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri
soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli
previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del
progetto.
Sono valutabili i servizi svolti documentati attraverso certificati
di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti.
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto di
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti
indicati alle lettere a), b), c) e d).
12.2 Requisiti per l'esecuzione dei lavori.
Possono partecipare alla procedura di gara le imprese di
costruzione in possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.
m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione per costruzione e progettazione nella categoria
prevalente (OS22) adeguata alla somma dell'importo della predetta
categoria prevalente e dell'importo delle categorie scorporabili
per le quali non è posseduta la relativa qualificazione. Con
riferimento alle lavorazione di cui alle categorie scorporabili
OG6, OG1 ed OG8, le stesse possono essere eseguite direttamente
dall'impresa solo se in possesso della relativa attestazione SOA,
possono essere scorporate ai fini del Raggruppamento Temporaneo di
tipo verticale o subappaltate per intero ad impresa
qualificata.
In caso di subappalto i relativi requisiti non posseduti
direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
Ai sensi dell'art. 61, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, oltre
alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, l'impresa
deve aver realizzato, nei migliori 5 anni del decennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta
con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non
inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara (2,5 x 55 160 000
euro) ; il medesimo requisito è comprovato secondo quanto previsto
all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte
della stazione appaltante.
Nel caso in cui nell'offerta presentata dal concorrente siano
previsti lavori appartenenti a categorie e classifiche diverse da
quelle previste nel presente bando di gara, l'attestazione di
qualificazione deve documentare, altresì, il possesso di tali
categorie per le corrispondenti classifiche.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all'istituto
dell'avvalimento come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs n.
163/2006.
Trattandosi di servizi ambientali è richiesto il possesso della
certificazione ISO 14000.
I concorrenti devono essere, altresì, in possesso dei requisiti per
l'affidamento dei servizi di progettazione documentati sulla base
della attività di progettazione della propria struttura tecnica,
oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, di
progettisti indicati o associati.
Le imprese di costruzione in possesso dell'attestazione per
progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti speciali di
progettazione richiesti, devono ai sensi dell'art. 53 comma 3 del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, avvalersi di progettista qualificato, da
indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti
qualificati per la progettazione e che siano in possesso dei
requisiti indicati alla lett. b) “Requisiti di progettazione”.
Possono, altresì, partecipare le imprese di costruzione con
qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse, fermo
restando che la qualificazione per sola costruzione deve essere
sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori, devono
indicare/associare uno o più progettisti di cui all'art. 90 comma 1
lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, che
siano in possesso dei requisiti speciali di progettazione previsti
alla lett. b) del capoverso Requisiti di progettazione.
I predetti soggetti dovranno produrre le dichiarazioni in ordine al
possesso dei requisiti speciali di progettazione, nonché di quelli
generali, per come riportato nel disciplinare di gara.
RTI di tipo orizzontale tra imprese di costruzione:
- nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di
attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola
costruzione faccia ricorso al R.T.I. di tipo orizzontale, i
raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione ed i consorzi
di costruzioni di cui all'articolo 34, c.1, lettere d), e), f) del
D.Lgs. n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione
SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo nella misura
minima del 40 %, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei
medesimi requisiti nella misura minima del 10 %, purché la somma
dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente
Bando. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
di qualificazione in misura maggioritaria.
La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA
dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al
raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in RTI sono
tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
RTI di tipo verticale tra imprese di costruzione:
- nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di
attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola
costruzione, faccia ricorso all'ATI di tipo verticale, le
associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di
costruzione di cui all'art. 34, c. 1, lettere d , e), f), del D.Lgs
n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA
prescritti, nella seguente misura: la capogruppo deve possedere i
requisiti prescritti con riferimento alla categoria prevalente,
mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti con
riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella
misura indicata per l'impresa singola.
RTI di tipo verticale tra impresa di costruzione e progettisti:
- nel caso l'impresa di costruzione faccia ricorso al RTI di tipo
verticale con i progettisti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d),
e),f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti: l'impresa di
costruzione deve possedere i requisiti necessari per l'importo dei
lavori, mentre i progettisti dovranno possedere i requisiti di cui
all'art. 263 del D.P.R. 207/2010 nella misura richiesta nel
presente bando di gara.
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti misti.
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzione che
intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, qualora in
possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei
lavori possono associare altre imprese di costruzioni qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel
bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20 % dell'importo complessivo dei lavori e che
l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna
sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa
affidati. Tali imprese devono possedere i requisiti di idoneità
professionale (art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006) e di ordine
generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) da attestare mediante
apposita dichiarazione sostitutiva.
L'impegno di costituire il R.T.I., al fine di garantirne
l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs. n.
163/2006, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale,
misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti
dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno
eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n.
207/2010.
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di
raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con
immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese
raggruppate, costituisce motivo di esclusione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma 1
lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche
ai soggetti di cui all'art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei
contratti.
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs.
163/2006 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara.
Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a
pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
12.3 Requisiti generali e speciali dei professionisti incaricati
della progettazione.
a) Il progettista ( facente parte della struttura tecnica del
concorrente ovvero associato o ausiliario) deve essere in possesso,
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1 - iscrizione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs.
163/2006, negli appositi albi professionali di appartenenza;
2 - non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di
cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e rispettare i limiti di
partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del DPR 207/2010;
3 - le Società di ingegneria devono essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 254 del DPR 207/2010;
4 - le Società di professionisti devono essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 255 del DPR 207/2010;
5 - i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
256 del DPR 207/2010.
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica e qualunque sia
la modalità di partecipazione alla gara, non dovrà essere associato
o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena
l'esclusione di tutti i concorrenti che siano incorsi in tale
situazione.
Il progettista associato/indicato deve espressamente indicare:
- il nominativo dei responsabile della progettazione con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché,
della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche,
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione esecutiva e la relativa qualifica professionale
(D.lgs. 81/2008).
b) Il progettista, indicato/associato ovvero il progettista facente
parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 263 del DPR 207/2010 e
pertanto:
b.1) avere espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la
pubblicazione del bando servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n.
207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per
un importo globale pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione. Per ciascun servizio dovrà indicarsi
committente, prestazione svolta, tipo e importo dell'opera, tempi
di esecuzione della prestazione tecnico-progettuale, tempi e
livello di realizzazione dei lavori;
b.2) avere svolto negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione
del bando almeno 2 servizi di cui all'art. 252 del D.P.R.
n.207/2010 (c.d. servizi di punta), relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore allo 0,40 (zero virgola quaranta) volte
l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto. Si specifica che la valutazione dei cosiddetti “lavori
analoghi” dovrà essere effettuata esclusivamente facendo
riferimento alle classi e categorie di cui alla L. 143/1949,
basandosi sull'elencazione delle “Classi e categorie della
progettazione” della tabella di cui al precedente punto.
Per ciascun servizio dovrà indicarsi committente, prestazione
svolta, tipo e importo dell'opera, tempi di esecuzione della
prestazione tecnico-progettuale, tempi e livello di realizzazione
dei lavori.
Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Id. opere Importo in euro Servizi di progettazione espletati negli
ultimi dieci anni per un importo globale almeno pari a 1 volta
l'importo dei lavori (art. 263, c. 1, lett. “b”,DPR.207/2010) La
somma di 2 servizi di progettaz. per ognuna delle categorie e
classi per un importo complessivo non inferiore a 0,4 volte (art.
263, c. 1, lett. “c” DPR.207/2010).
S.03 (ex IG) - 11 750 000 euro - 11 750 000 euro - 4 700 000
euro.
IA.03 (ex IIIB) - 9 675 000 euro - 9 675 000 euro - 3 870 000
euro.
IB.08 (ex IIIC) - 12 635 000 euro - 12 635 000 euro - 5 054 000
euro.
D.04 (ex VIII) - 21 100 000 euro - 21 100 000 euro - 8 440 000
euro.
I servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati ed approvati nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(2004/2013), ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa
relativi.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore
economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante,
prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro
per il quale è stata svolta la prestazione. Per l'ammissibilità di
tali prestazioni dovranno essere prodotti altresì copia del
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la
compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la
quota o la parte del servizio realizzato dal progettista
dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo
dei lavori corrispondenti.
Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione:
- Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve
possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui al D.lgs n.
81/2008.
Requisiti del geologo:
- Il geologo deve possedere titolo specifico di abilitazione alla
professione ed essere iscritto all'albo professionale.
Il possesso dei requisiti sopra richiesti deve essere attestato, a
pena di esclusione, in sede di gara, mediante dichiarazione
sostitutiva resa a termini di legge.secondo le previsioni del
presente disciplinare di gara.
L'impresa concorrente qualificata per progettazione e costruzione
deve documentare i suddetti requisiti di progettazione sulla base
dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o,
in caso di RTI con altra impresa qualificata anch'essa per
progettazione e costruzione, dell'attività svolta dalla struttura
tecnica dell'impresa mandante (potendo eventualmente l'impresa
concorrente sommare i requisiti della propria struttura a quelli
posseduti dall'impresa mandante). I requisiti possono altresì
essere documentati sulla base dell'attività svolta dagli eventuali
progettisti di cui si avvale.
L'impresa concorrente qualificata per sola costruzione deve
documentare i medesimi requisiti sulla base dell'attività di
progettazione di soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d),
e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, associati o
indicati.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto
a verifica secondo la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti
sorteggiati, nonché il primo e secondo classificati, dovranno,
entro dieci giorni dalla data della richiesta, presentare
documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso dei
requisiti di progettazione dichiarati che dovranno essere
dimostrati mediante la produzione della documentazione
successivamente indicata .
Raggruppamento temporaneo di professionisti.
Nel caso in cui il progettista associato/indicato dall'impresa di
costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo fra
soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f-bis) e
h) del codice dei contratti, i requisiti di cui al punto b.1)
andranno posseduti cumulativamente dal RTP; la Mandataria deve
possedere una percentuale minima di requisiti di cui al punto b.1)
pari ad almeno al 40 % o, in alternativa, possedere almeno l'intera
categoria prevalente (D.04). Al o ai mandanti non possono essere
richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.
I servizi di cui alla lett. b.2), non sono frazionabili e pertanto
possono essere posseduti da un qualsiasi componente il
Raggruppamento.
La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura
maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti.
Ai consorzi stabili di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h),
del D.Lgs. 163/2006, non sono richieste percentuali di requisiti
minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le
disposizioni previste per i mandanti di cui al comma 7 del citato
articolo 261.
Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art.
253, comma 5 del DPR 207/2010 deve prevedere, pena l'esclusione
dalla gara, quale progettista la “presenza” di almeno un
professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio
della professione.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il
giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1,
lettera d), del codice, un libero professionista singolo o
associato. In caso di giovane professionista associato, lo stesso
deve essere munito, pena l'esclusione, di P. IVA;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1,
lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un
dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della società una quota superiore al 50 per cento del
proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione
IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1,
lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche
equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato
membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui
all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti
indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o
associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma
societaria.
Ai sensi dell'art. 37 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, così come
modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a), legge n. 135 del
2012, non è fatto obbligo che i componenti dell'eventuale
raggruppamento temporaneo fra progettisti, esegua prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
L'impegno a costituire il R.T.P., al fine di garantirne
l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs n.
163/2006, deve specificare, in applicazione dell'art. 37 c. 4 del
D.Lgs. 163/2006, le parti o le quote del servizio che ciascun
componente intende assumere; ciascun componente del raggruppamento
è pertanto tenuto a presentare apposita dichiarazione.
È ammesso l'avvalimento nel rispetto del combinato disposto degli
articoli 49 del D.Lgs. 163/2006 e 88, c. 1, del D.P.R. 207/2010,
per come precisato nel successivo specifico punto.
12.4 Servizio di bollettazione e riscossione.
Fermi gli altri requisiti tecnici ed economici previsti dal bando,
per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in
possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:
- Iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto
dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., aventi un capitale
sociale conforme alla normativa vigente. Gli operatori economici
non italiani, stabiliti in un paese dell'Unione Europea, devono
presentare, ai sensi dell'art. 1, comma 224, della Legge n.
244/2007, una certificazione rilasciata dalla competente autorità
dello Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la
sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla
normativa italiana del settore,
- Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il
servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza,
- Aver svolto nel triennio 2010-2012, in forma congiunta, i servizi
di bollettazione e riscossione oggetto del presente bando, per
almeno n. 1 ente con popolazione pari o superiore a 100 000
abitanti,
- Essere in possesso, del certificato sistema qualità aziendale ISO
9001:2000 specifico nel l'accertamento e riscossione tributi locali
e entrate patrimoniali rilasciato da primario Ente certificatore
aderente al SINCERI od analogo ente europeo.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo
Informazioni complementari
Informazioni per la partecipazione all'appalto.
È obbligatoria la dichiarazione di presa visione mediante
sopralluogo di tutte le infrastrutture depurative e fognarie
esistenti e dei luoghi interessati dagli interventi.
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i
quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Comporta un'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
l'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della persona
giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o emessa nei
confronti della persona fisica ai sensi degli artt. 32 ter e 32
quater del codice penale o irrogata quale misura di prevenzione ai
sensi dell'art. 67 D. lgs. 6.9.2011 n. 159 (cd. Codice delle leggi
antimafia).
Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dall'art. 38 lett. b),
dei reati espressamente indicati dalle lettere c) ed m-ter) del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comporta l'esclusione dalla gara la
presenza di condanne definitive (sentenze di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale) con riferimento a
tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano
titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di
direzione tecnica: per delitti commessi dal titolare in caso di
impresa individuale, dai soci in caso di società di persone, da
tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai procuratori
in grado di impegnare l'impresa o gli institori, dai soggetti
cessati dalla carica di amministratore e direttore tecnico
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
per i seguenti delitti:
-delitti contro la pubblica amministrazione: concorso nei reati di
cui agli art. 314, 317, 323, 326, 328; reati di cui agli artt. 316
bis, 316 ter comma 1, 321, 322, 334; reati di cui agli artt. 336,
337, 337 bis, 338, 340, 341 bis, 346, 347, 348, 349 per i quali la
gravità viene valutata avendo riguardo alle circostanze di fatto,
alla pena, alle eventuali aggravanti specifiche, alla recidiva;
reati di cui agli artt. 351, 353, 353 bis, 354, 355, 356,
- delitti contro l'ordine pubblico artt. 416, 416-bis, 416-ter,
421,
- delitti contro il patrimonio art. 648 bis,
- delitti contro l'economia pubblica art. 501 C.P.- 2637 C.C.,
- delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio e
delitti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 205/2010. In
presenza di condanne per reati appartenenti a tale tipologia, la
SUAP valuterà ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la
gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del
beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio
della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria e
dal decorso del tempo,
- delitti di frode previsti e puniti agli artt. 640 ter, 497, frode
nelle pubbliche forniture,frode processuale e frode nell'esercizio
del commercio,
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul
lavoro art. 437 c.p.,
- delitti previsti e puniti dal Titolo III Capo I del DPR 309/1990
e successive modifiche e integrazioni (T.U. sugli
stupefacenti),
- delitti commessi dal soggetto fallito e da persone diverse dal
medesimo previsti e puniti dagli artt. 216 e segg. R.D. 16.3.1942
n. 267,
- in presenza di condanne per delitti appartenenti ad altre
tipologie, la stazione unica appaltante valuterà, ai fini
dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato
commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di
sospensione condizionale della pena, del beneficio della non
menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria, dal decorso
del tempo.
È fatta salva, comunque, l'applicazione degli artt. 178 del codice
penale e 445, comma 2, del codice di procedura penale e 460 comma
5, c.p.p, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal
Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del
tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna
accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
È in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di
altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e
rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara in relazione a fatti
la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente
sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
In ogni caso, la Commissione di gara è chiamata ad effettuare una
concreta valutazione dell'incidenza della condanna sul vincolo
fiduciario, avendo riguardo alla gravità del reato ed alla sua
incidenza con il rapporto contrattuale da instaurare con l'impresa
(v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P).
La Commissione ha facoltà di escludere dalla gara le imprese per le
quali attraverso la consultazione del casellario Informatico
dell'Autorità di Vigilanza o in qualunque altro modo rilevato,
emergano casi di grave negligenza o malafede intervenuti
nell'ambito di rapporti negoziali con altre Stazioni Appaltanti,
ove reiterati e seri e derivanti da uno o più committenti pubblici
(v. determinazione n. 1/2010 A.V.C.P).
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le
offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino
abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o
sottoscritte.
c) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
d) Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 86
comma 1 D.Lgs 163/2006 l'aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a
norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924
all'aggiudicazione per sorteggio.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda,
sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili,
non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare
l'identità del sottoscrittore.
f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato
membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo
studio di fattibilità.
g.1) Il concessionario ha la facoltà di costituire dopo
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., una società di progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. In caso di
concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la
quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La
società costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto.
h) Il contratto d'appalto conterrà le seguenti clausole in
attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di
Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5.7.2011 come integrato
dalle previsioni operative previste dal protocollo “Sciamano”,
stipulato tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale
Prefettura in data 25.9.2013:
- Obbligo dell'impresa aggiudicataria di trasmettere
tempestivamente dopo la stipula del contratto, alla SUAP, che ne
darà immediata comunicazione al Gruppo interforze presso la
Prefettura, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non
rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti
attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o
trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di
calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e
smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di
ferro lavorato, fornitura con posa in opera(qualora il contratto
non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs.
163/2006), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere
assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006),
autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o
indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di
prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di
materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o
strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni
variazione intervenuta per qualsiasi motivo,
- Obbligo dell'impresa aggiudicataria di fornire in fase di
esecuzione dell'appalto all'Ente committente, per l'inoltro della
richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui al
D.Lgs n. 159/2011, i dati di tutte le imprese, anche impresa
artigiana, in forma singola o societaria con gli assetti societari
della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il contratto o
l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall'art.
118 del D.lgs. n. 163/2006, con importi anche inferiori a 150 000
euro, nonché per le tipologie di prestazioni non inquadrabili nel
subappalto, in specie per le attività indicate al precedente
capoverso ia) ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi
motivo,
- Impegno dell'impresa aggiudicataria ad interrompere ogni rapporto
di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse
controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse
informazioni a carattere interdittivo,
- Espressa facoltà per l'Ente aggiudicatario di chiedere la
risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da
parte dell'appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra
indicati,
- Previsione espressa dell'estensione dell'obbligo per la SUAP e
dell'Ente committente di procedere, ciascuno secondo le rispettive
competenze, alle verifiche ed acquisizioni delle informative
antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 per tutti gli affidamenti e
sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane, per importi
anche inferiori a 150 000 euro, ed anche alle tipologie di
prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto ed in particolare alle
tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla Prefettura di
tutte le circostanze identificate come possibili anomalie
nell'esecuzione dell'appalto,
- Possibilità, per i sub-contratti di importo inferiore a 150 000
che venga rilasciata dall'Ente committente l'autorizzazione di cui
all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, previa esibizione del certificato
camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni
caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese
interessate, delle informazioni prefettizie,
- Esclusione dalla richiesta di “informazioni antimafia” per le
acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino
all'importo complessivo annuo di 30 000 euro, per le quali
l'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di trasmettere all'Ente
committente la certificazione camerale con dicitura antimafia,
- Risoluzione del contratto d'appalto, con l'obbligo per
l'aggiudicatario di inserimento della medesima clausola di
risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a
seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse
dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del
contraente, con l'espressa previsione che in tali ipotesi l'Ente
committente procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o
dell'autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento,
- Obbligo per l'impresa aggiudicataria di riferire tempestivamente
all'Ente aggiudicatario, che ne dà immediata comunicazione alla
Prefettura, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o
altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di
esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro
soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione
dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la
espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo
non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi
fatti all'Autorità giudiziaria,
- Facoltà per l'Ente aggiudicatario di risolvere il contratto di
appalto in caso d'inadempimento da parte dell'impresa
aggiudicataria dell'obbligo di informazione e di denuncia di cui al
punto precedente,
- Obbligo di individuare un referente di cantiere che trasmetterà,
con cadenza settimanale entro le ore 18:00 del venerdì precedente
le attività settimanali previste, mediante interfaccia web il cd.
”settimanale del cantiere” alla Prefettura ed alle Forze di
polizia, alla direzione lavori, contenente ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di
riferimento, con le seguenti indicazioni:
– la ditta che esegue i lavori, i mezzi dell'appaltatore, del
subappaltatore, dei fornitori e di qualunque automezzo che avrà
comunque accesso in cantiere, i nominativi dei dipendenti e delle
persone autorizzate all'accesso al cantiere per altro motivo, ogni
eventuale variazione relativa ai dati inviati entro e non oltre le
ore 18:00 del giorno precedente,
- Obbligo, tramite il referente di cantiere, o altro responsabile a
ciò specificatamente delegato, di garantire il corretto svolgimento
dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari
e tecnici segnalati.
Ed altresì le seguenti ulteriori clausole:
- Clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume l’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 8 della Legge
n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie),
- Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l’appaltatore
esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste
italiane SpA,
- Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il
subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti (Le
dichiarazioni di cui al punto h andranno rese utilizzando il
modello “Dichiarazione di accettazione”),
- Espressa statuizione che l’inosservanza da parte
dell’aggiudicatario degli obblighi posti a suo carico e sopra
indicati configura una fattispecie di inadempimento contrattuale,
consentendo alla Stazione appaltante di chiedere anche la
risoluzione del contratto d’appalto.
h.1) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente
procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i
patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole
stabilite dal presente bando-disciplinare, dallo studio di
fattibilità e dalla documentazione in essi richiamata, nessuna
esclusa.
k) Gli eventuali subappalti, disciplinati ai sensi delle vigenti
leggi, saranno autorizzati a condizione che siano indicati e
richiesti in sede di offerta. È fatto divieto di subappalto ad
imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima
gara. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente
ai subappaltatori ed ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti
dagli stessi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione
appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e
la proposta motivata di pagamento;
i) La S.A. si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
l) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34 comma
1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica
anche ai soggetti di cui all’art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei
contratti.
m) I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
163/2006 qualora non assumano in proprio l’esecuzione delle
prestazioni, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
n) È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19 del’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9
D.Lgs.163/2006).
o) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti
costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per
l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese
singole,consorziate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede
di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai
requisiti di carattere generale, le stesse non risultino
confermate. La S.U.A.P. valuta quali violazioni gravi, a mero
titolo esemplificativo , e con riferimento solo alla regolarità
contributiva, quelle accertata mediante DURC non regolare alla data
di partecipazione alla procedura di gara. In tal caso non avrà
efficacia sanante la regolarizzazione tardiva.
p) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2206, all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara
perché tra di loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita
dichiarazione.
q) Conseguenze di carattere penale sono previste qualora
emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra
concorrenti e della segretezza delle offerte.
r) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine
generale è condizione per l'emanazione della determina di
aggiudicazione definitiva dell'appalto.
s) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul
soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
t) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra
ora o giorno successivo.
u) L’anomalia dell’offerta sarà valutata secondo quanto previsto
dalla normativa vigente (art. 86- 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e
successive m. e i. ed art. 121 del DPR 207/2010).
v) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi
titolo supportate, restano a carico del concorrente.
w) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli
atti.
x) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice
Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o
turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro
chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità
a lui o ad altri data o promessa.
y) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
z) L’Ente Appaltante procederà ai sensi dell’art. 140 commi 1, 2
del D.Lgs.163/2006 per come modificato dalla legge n. 106/2011, in
caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
aa) Il contratto, a termini dell’art. 11 comma 10 del D.lgs
163/2006, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, fatto salvo quanto
previsto al comma 10-bis del medesimo articolo di legge. La stipula
dovrà comunque avvenire, sensi dell’art. 11 comma 9) del D.lgs
163/2006, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all’esito
positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia ed alla consegna del piano di
sicurezza, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i .
Le richieste di chiarimenti o documenti da parte della SUAP
sospendono i termini di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.
163/2006. La stipula del contratto è comunque subordinata
all’effettivo trasferimento dei pertinenti fondi regionali, come da
Decreto Dirigenziale del Dipartimento Attività Produttive n. 3712
del 21.4.2011.
ab) Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico
informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 13,
art. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i ( come integrato dalla Legge n.
221/2012), presso la sede dell’Ente Appaltante. Nello stesso non
sarà inserita la clausola compromissoria.
ac) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, il rimborso delle
spese di pubblicità sui quotidiani ( Legge n. 221 del 2012 cd.
“decreto Crescita-bis”) dell’importo presunto di 3 600 euro nonché
le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle
propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto
d’affidamento.
ad) Ove nei termini fissati, l’aggiudicatario non si presenti per
la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l’Ente
Appaltante procederà a termini di legge all’applicazione delle
relative sanzioni e segnalazioni.
ae) L’Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei
lavori all’aggiudicataria sotto riserva di stipula del
contratto.
af) Clausola sociale - Nel rispetto del diritto comunitario e dei
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza
e proporzionalità il partecipante dovrà dichiarare in sede di
offerta di accettare la condizione, per l’ipotesi in cui risultasse
aggiudicatario, di assorbire ed utilizzare prioritariamente
nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, gli stessi
lavoratori che già vi erano adibiti dai precedenti gestori
(servizio di depurazione/fognatura e servizio di
bollettazione/riscossione), con lo scopo di favorirne l’occupazione
a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano
armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta
dall’imprenditore subentrante secondo gli schemi allegati delle
figure professionali.
ag) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato
speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel
presente bando.