Appalti - Lavori

Completamento ed ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria

STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante - Attività Produttive


Codice CPV: 45000000
Codice CIG: 5526378F61
SCADENZA 19/06/2014
Città di Reggio Calabria - Piano Nazionale per il Sud - Project Financing - ATO 5 RC - Completamento ed ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria.

Concessione mista di lavori e servizi pubblici avente ad oggetto:
a) la progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione del nuovo sistema depurativo/fognario ovvero sia la costruzione e/o l'adeguamento degli impianti di depurazione per come descritto nello studio di fattibilità allegato al bando di gara con annesse reti fognarie a servizio del territorio urbano della città nonché la gestione economica funzionale dell'intera filiera fognaria/depurativa, estesa in via anticipata alle opere già realizzate e funzionanti connesse a quelle oggetto di concessione e da ricomprendere nella stessa, per tutta la prevista durata dei 25 anni della concessione, fatto salvo il subentro del gestore unico regionale di cui all'art. 47 della Legge Regionale n. 34/2007, previa corresponsione al cessionario da parte dello stesso gestore unico regionale dell'investimento sostenuto, al netto dell'ammortamento delle annualità maturate;
b) l'affidamento, al soggetto Promotore della gestione anticipata (a far data dall'aggiudicazione definitiva della presente gara e fino all'affidamento al Concessionario) degli impianti e delle opere esistenti e già in esercizio secondo i requisiti previsti nell'apposito elaborato posto a base di gara;
c) la gestione economica e funzionale dell'intera filiera fognaria depurativa ricadente nel comprensorio, per la durata di anni 25;
d) il servizio di bollettazione e riscossione della tariffa del servizio idrico integrato ai sensi del combinato disposto dall'art. 156, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 richiamato dalla predetta disposizione e dall'art. 26. comma 3 della L. R. 22/2010;
e) l'espletamento delle funzioni delegate di autorità espropriale;
f) la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in conformità al progetto preliminare redatto in fase di gara e relative attività connesse, necessarie e propedeutiche all'iter di approvazione a norma di legge;
g) la costruzione delle opere previste nel progetto esecutivo di cui al superiore punto;
h) la fornitura e l'installazione di apparecchiature e mezzi in conformità al progetto esecutivo;
i) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema fognario depurativo;
j) l'erogazione dei servizi per tutta la durata della fase di gestione;
k) la gestione economica e funzionale delle opere da realizzare;
l) la gestione economica e funzionale delle opere già realizzare e funzionanti connesse a quelle oggetto di concessione ovvero la gestione degli impianti di depurazione e delle reti fognarie, nonché dei servizi connessi, che, alla data di pubblicazione del bando, sono oggetto di affidamento temporaneo a soggetto privato;
m) il servizio di bollettazione e riscossione della tariffa del servizio idrico integrato;
n) inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 4 della L. R. 22/2010 il concessionario, in esecuzione della concessione, dovrà:
(i) effettuare il censimento delle utenze;
(ii) costruire il catasto delle utenze;
(iii) rinnovare integralmente il sistema di misurazione dei consumi finali, attraverso l'installazione di nuovi contatori elettronici che consentano la tele-lettura;
(iv) disporre un sistema di fatturazione con periodicità massima semestrale, tale da rendere meno gravoso il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato.

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Città di Reggio Calabria.

Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo dell'intervento (per i 25 anni di concessione): 258 299 000 euro al netto dell'IVA.
Importo finanziamento riferito alla realizzazione del Project Financing: 70 000 000 euro compresa IVA di cui 35 000 000 euro a carico del finanziamento pubblico a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) ex Delibera CIPE n. 60 del 30.4.2012 concesso dalla Regione Calabria; e per il residuo importo pari a 35 000 000 euro con risorse a carico del privato promotore.
Importo lavori soggetti a ribasso: 54 160 000 euro oltre IVA.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 1 000 000 euro.
Tariffa unitaria posta a base di gara soggetta a ribasso per la gestione impianti di depurazione (euro/mc) 0,5395 euro.
Importo canone annuo per il periodo transitorio max 17 mesi: 4 263 273 euro.

Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 24 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Cauzioni e garanzie richieste:
- cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo dei lavori e della gestione temporanea, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50 %, prevista dal comma 7 del medesimo articolo di legge).
- cauzione di cui all'art. 153 comma 13 primo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. pari al 2,5 % del valore dell'investimento.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'opera è finanziata per 35 000 000 euro a carico del finanziamento pubblico a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) ex Delibera CIPE n. 60 del 30.4.2012 concesso dalla Regione Calabria) e per il restante importo (75 000 000 euro) con risorse a carico di capitale privato.
Anticipazione: ai sensi dell'art. 26-ter della Legge n. 98/2013 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un anticipazione pari al 10 % sulla quota lavori a carico del finanziamento pubblico.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 (comma 8) del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs 163/2006, che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e che siano in possesso, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010, dei previsti requisiti economico-finanziaria e tecnico-organizzativi.
Sono altresì ammessi raggruppamenti temporanei con progettisti secondo quanto di seguito specificato.

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti del concessionario (art. 95 DPR 207/2010).
I soggetti che intendono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione, se eseguono i lavori con la propria organizzazione di impresa devono essere qualificati secondo quanto previsto dal paragrafo successivo nonché essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativo:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 % dell'investimento previsto per l'intervento (258 306 000 euro) e quindi pari a 25 830 600 euro (lavori + gestione annua);
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento e quindi non inferiore a 12 915 300 euro;
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini (gestione di impianti di depurazione e/o fognari per Enti Pubblici) a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento e quindi non inferiore a 12 915 300 euro;
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine (gestione di impianti di depurazione e fognari per Enti Pubblici) a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 % dell'investimento previsto dall'intervento e quindi pari a 5 166 120 euro.
In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti alle lettere a) e b), nella misura di 1,5 volte di quanto previsto. Il requisito previsto alla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) e quindi non inferiore a 1 291 530 euro come fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni, e 1 291 530 euro come capitale sociale interamente versato.
Qualora, ai sensi dell'articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.
Sono valutabili i servizi svolti documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti.
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto di concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d).
12.2 Requisiti per l'esecuzione dei lavori.
Possono partecipare alla procedura di gara le imprese di costruzione in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione e progettazione nella categoria prevalente (OS22) adeguata alla somma dell'importo della predetta categoria prevalente e dell'importo delle categorie scorporabili per le quali non è posseduta la relativa qualificazione. Con riferimento alle lavorazione di cui alle categorie scorporabili OG6, OG1 ed OG8, le stesse possono essere eseguite direttamente dall'impresa solo se in possesso della relativa attestazione SOA, possono essere scorporate ai fini del Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale o subappaltate per intero ad impresa qualificata.
In caso di subappalto i relativi requisiti non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell'art. 61, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, l'impresa deve aver realizzato, nei migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara (2,5 x 55 160 000 euro) ; il medesimo requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte della stazione appaltante.
Nel caso in cui nell'offerta presentata dal concorrente siano previsti lavori appartenenti a categorie e classifiche diverse da quelle previste nel presente bando di gara, l'attestazione di qualificazione deve documentare, altresì, il possesso di tali categorie per le corrispondenti classifiche.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.
Trattandosi di servizi ambientali è richiesto il possesso della certificazione ISO 14000.
I concorrenti devono essere, altresì, in possesso dei requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione documentati sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica, oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, di progettisti indicati o associati.
Le imprese di costruzione in possesso dell'attestazione per progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti speciali di progettazione richiesti, devono ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, avvalersi di progettista qualificato, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e che siano in possesso dei requisiti indicati alla lett. b) “Requisiti di progettazione”.
Possono, altresì, partecipare le imprese di costruzione con qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse, fermo restando che la qualificazione per sola costruzione deve essere sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori, devono indicare/associare uno o più progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, che siano in possesso dei requisiti speciali di progettazione previsti alla lett. b) del capoverso Requisiti di progettazione.
I predetti soggetti dovranno produrre le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti speciali di progettazione, nonché di quelli generali, per come riportato nel disciplinare di gara.
RTI di tipo orizzontale tra imprese di costruzione:
- nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione faccia ricorso al R.T.I. di tipo orizzontale, i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzioni di cui all'articolo 34, c.1, lettere d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo nella misura minima del 40 %, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10 %, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente Bando. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria.
La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in RTI sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
RTI di tipo verticale tra imprese di costruzione:
- nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione, faccia ricorso all'ATI di tipo verticale, le associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzione di cui all'art. 34, c. 1, lettere d , e), f), del D.Lgs n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo deve possedere i requisiti prescritti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
RTI di tipo verticale tra impresa di costruzione e progettisti:
- nel caso l'impresa di costruzione faccia ricorso al RTI di tipo verticale con i progettisti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d), e),f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti: l'impresa di costruzione deve possedere i requisiti necessari per l'importo dei lavori, mentre i progettisti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. 207/2010 nella misura richiesta nel presente bando di gara.
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti misti.
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzione che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, qualora in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 % dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Tali imprese devono possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006) e di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) da attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
L'impegno di costituire il R.T.I., al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese raggruppate, costituisce motivo di esclusione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei contratti.
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
12.3 Requisiti generali e speciali dei professionisti incaricati della progettazione.
a) Il progettista ( facente parte della struttura tecnica del concorrente ovvero associato o ausiliario) deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1 - iscrizione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, negli appositi albi professionali di appartenenza;
2 - non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del DPR 207/2010;
3 - le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del DPR 207/2010;
4 - le Società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del DPR 207/2010;
5 - i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 256 del DPR 207/2010.
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica e qualunque sia la modalità di partecipazione alla gara, non dovrà essere associato o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che siano incorsi in tale situazione.
Il progettista associato/indicato deve espressamente indicare:
- il nominativo dei responsabile della progettazione con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché, della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche,
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva e la relativa qualifica professionale (D.lgs. 81/2008).
b) Il progettista, indicato/associato ovvero il progettista facente parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 263 del DPR 207/2010 e pertanto:
b.1) avere espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Per ciascun servizio dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e importo dell'opera, tempi di esecuzione della prestazione tecnico-progettuale, tempi e livello di realizzazione dei lavori;
b.2) avere svolto negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando almeno 2 servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n.207/2010 (c.d. servizi di punta), relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore allo 0,40 (zero virgola quaranta) volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto. Si specifica che la valutazione dei cosiddetti “lavori analoghi” dovrà essere effettuata esclusivamente facendo riferimento alle classi e categorie di cui alla L. 143/1949, basandosi sull'elencazione delle “Classi e categorie della progettazione” della tabella di cui al precedente punto.
Per ciascun servizio dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e importo dell'opera, tempi di esecuzione della prestazione tecnico-progettuale, tempi e livello di realizzazione dei lavori.
Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Id. opere Importo in euro Servizi di progettazione espletati negli ultimi dieci anni per un importo globale almeno pari a 1 volta l'importo dei lavori (art. 263, c. 1, lett. “b”,DPR.207/2010) La somma di 2 servizi di progettaz. per ognuna delle categorie e classi per un importo complessivo non inferiore a 0,4 volte (art. 263, c. 1, lett. “c” DPR.207/2010).
S.03 (ex IG) - 11 750 000 euro - 11 750 000 euro - 4 700 000 euro.
IA.03 (ex IIIB) - 9 675 000 euro - 9 675 000 euro - 3 870 000 euro.
IB.08 (ex IIIC) - 12 635 000 euro - 12 635 000 euro - 5 054 000 euro.
D.04 (ex VIII) - 21 100 000 euro - 21 100 000 euro - 8 440 000 euro.
I servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2004/2013), ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione. Per l'ammissibilità di tali prestazioni dovranno essere prodotti altresì copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti.
Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
- Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui al D.lgs n. 81/2008.
Requisiti del geologo:
- Il geologo deve possedere titolo specifico di abilitazione alla professione ed essere iscritto all'albo professionale.
Il possesso dei requisiti sopra richiesti deve essere attestato, a pena di esclusione, in sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge.secondo le previsioni del presente disciplinare di gara.
L'impresa concorrente qualificata per progettazione e costruzione deve documentare i suddetti requisiti di progettazione sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o, in caso di RTI con altra impresa qualificata anch'essa per progettazione e costruzione, dell'attività svolta dalla struttura tecnica dell'impresa mandante (potendo eventualmente l'impresa concorrente sommare i requisiti della propria struttura a quelli posseduti dall'impresa mandante). I requisiti possono altresì essere documentati sulla base dell'attività svolta dagli eventuali progettisti di cui si avvale.
L'impresa concorrente qualificata per sola costruzione deve documentare i medesimi requisiti sulla base dell'attività di progettazione di soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, associati o indicati.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto a verifica secondo la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti sorteggiati, nonché il primo e secondo classificati, dovranno, entro dieci giorni dalla data della richiesta, presentare documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti di progettazione dichiarati che dovranno essere dimostrati mediante la produzione della documentazione successivamente indicata .
Raggruppamento temporaneo di professionisti.
Nel caso in cui il progettista associato/indicato dall'impresa di costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo fra soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f-bis) e h) del codice dei contratti, i requisiti di cui al punto b.1) andranno posseduti cumulativamente dal RTP; la Mandataria deve possedere una percentuale minima di requisiti di cui al punto b.1) pari ad almeno al 40 % o, in alternativa, possedere almeno l'intera categoria prevalente (D.04). Al o ai mandanti non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.
I servizi di cui alla lett. b.2), non sono frazionabili e pertanto possono essere posseduti da un qualsiasi componente il Raggruppamento.
La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ai consorzi stabili di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 163/2006, non sono richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per i mandanti di cui al comma 7 del citato articolo 261.
Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art. 253, comma 5 del DPR 207/2010 deve prevedere, pena l'esclusione dalla gara, quale progettista la “presenza” di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato. In caso di giovane professionista associato, lo stesso deve essere munito, pena l'esclusione, di P. IVA;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
Ai sensi dell'art. 37 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a), legge n. 135 del 2012, non è fatto obbligo che i componenti dell'eventuale raggruppamento temporaneo fra progettisti, esegua prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
L'impegno a costituire il R.T.P., al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs n. 163/2006, deve specificare, in applicazione dell'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 163/2006, le parti o le quote del servizio che ciascun componente intende assumere; ciascun componente del raggruppamento è pertanto tenuto a presentare apposita dichiarazione.
È ammesso l'avvalimento nel rispetto del combinato disposto degli articoli 49 del D.Lgs. 163/2006 e 88, c. 1, del D.P.R. 207/2010, per come precisato nel successivo specifico punto.
12.4 Servizio di bollettazione e riscossione.
Fermi gli altri requisiti tecnici ed economici previsti dal bando, per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:
- Iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente. Gli operatori economici non italiani, stabiliti in un paese dell'Unione Europea, devono presentare, ai sensi dell'art. 1, comma 224, della Legge n. 244/2007, una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana del settore,
- Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
- Aver svolto nel triennio 2010-2012, in forma congiunta, i servizi di bollettazione e riscossione oggetto del presente bando, per almeno n. 1 ente con popolazione pari o superiore a 100 000 abitanti,
- Essere in possesso, del certificato sistema qualità aziendale ISO 9001:2000 specifico nel l'accertamento e riscossione tributi locali e entrate patrimoniali rilasciato da primario Ente certificatore aderente al SINCERI od analogo ente europeo.

Tipo di procedura: Aperta

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Informazioni complementari
Informazioni per la partecipazione all'appalto.
È obbligatoria la dichiarazione di presa visione mediante sopralluogo di tutte le infrastrutture depurative e fognarie esistenti e dei luoghi interessati dagli interventi.
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Comporta un'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione l'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o emessa nei confronti della persona fisica ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale o irrogata quale misura di prevenzione ai sensi dell'art. 67 D. lgs. 6.9.2011 n. 159 (cd. Codice delle leggi antimafia).
Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dall'art. 38 lett. b), dei reati espressamente indicati dalle lettere c) ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comporta l'esclusione dalla gara la presenza di condanne definitive (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica: per delitti commessi dal titolare in caso di impresa individuale, dai soci in caso di società di persone, da tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai procuratori in grado di impegnare l'impresa o gli institori, dai soggetti cessati dalla carica di amministratore e direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per i seguenti delitti:
-delitti contro la pubblica amministrazione: concorso nei reati di cui agli art. 314, 317, 323, 326, 328; reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter comma 1, 321, 322, 334; reati di cui agli artt. 336, 337, 337 bis, 338, 340, 341 bis, 346, 347, 348, 349 per i quali la gravità viene valutata avendo riguardo alle circostanze di fatto, alla pena, alle eventuali aggravanti specifiche, alla recidiva; reati di cui agli artt. 351, 353, 353 bis, 354, 355, 356,
- delitti contro l'ordine pubblico artt. 416, 416-bis, 416-ter, 421,
- delitti contro il patrimonio art. 648 bis,
- delitti contro l'economia pubblica art. 501 C.P.- 2637 C.C.,
- delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio e delitti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 205/2010. In presenza di condanne per reati appartenenti a tale tipologia, la SUAP valuterà ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria e dal decorso del tempo,
- delitti di frode previsti e puniti agli artt. 640 ter, 497, frode nelle pubbliche forniture,frode processuale e frode nell'esercizio del commercio,
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro art. 437 c.p.,
- delitti previsti e puniti dal Titolo III Capo I del DPR 309/1990 e successive modifiche e integrazioni (T.U. sugli stupefacenti),
- delitti commessi dal soggetto fallito e da persone diverse dal medesimo previsti e puniti dagli artt. 216 e segg. R.D. 16.3.1942 n. 267,
- in presenza di condanne per delitti appartenenti ad altre tipologie, la stazione unica appaltante valuterà, ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo.
È fatta salva, comunque, l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445, comma 2, del codice di procedura penale e 460 comma 5, c.p.p, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
È in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
In ogni caso, la Commissione di gara è chiamata ad effettuare una concreta valutazione dell'incidenza della condanna sul vincolo fiduciario, avendo riguardo alla gravità del reato ed alla sua incidenza con il rapporto contrattuale da instaurare con l'impresa (v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P).
La Commissione ha facoltà di escludere dalla gara le imprese per le quali attraverso la consultazione del casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza o in qualunque altro modo rilevato, emergano casi di grave negligenza o malafede intervenuti nell'ambito di rapporti negoziali con altre Stazioni Appaltanti, ove reiterati e seri e derivanti da uno o più committenti pubblici (v. determinazione n. 1/2010 A.V.C.P).
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
c) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
d) Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 86 comma 1 D.Lgs 163/2006 l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.
f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo studio di fattibilità.
g.1) Il concessionario ha la facoltà di costituire dopo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.
h) Il contratto d'appalto conterrà le seguenti clausole in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5.7.2011 come integrato dalle previsioni operative previste dal protocollo “Sciamano”, stipulato tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura in data 25.9.2013:
- Obbligo dell'impresa aggiudicataria di trasmettere tempestivamente dopo la stipula del contratto, alla SUAP, che ne darà immediata comunicazione al Gruppo interforze presso la Prefettura, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera(qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo,
- Obbligo dell'impresa aggiudicataria di fornire in fase di esecuzione dell'appalto all'Ente committente, per l'inoltro della richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011, i dati di tutte le imprese, anche impresa artigiana, in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, con importi anche inferiori a 150 000 euro, nonché per le tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto, in specie per le attività indicate al precedente capoverso ia) ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo,
- Impegno dell'impresa aggiudicataria ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo,
- Espressa facoltà per l'Ente aggiudicatario di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati,
- Previsione espressa dell'estensione dell'obbligo per la SUAP e dell'Ente committente di procedere, ciascuno secondo le rispettive competenze, alle verifiche ed acquisizioni delle informative antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 per tutti gli affidamenti e sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane, per importi anche inferiori a 150 000 euro, ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto ed in particolare alle tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla Prefettura di tutte le circostanze identificate come possibili anomalie nell'esecuzione dell'appalto,
- Possibilità, per i sub-contratti di importo inferiore a 150 000 che venga rilasciata dall'Ente committente l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni prefettizie,
- Esclusione dalla richiesta di “informazioni antimafia” per le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo annuo di 30 000 euro, per le quali l'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di trasmettere all'Ente committente la certificazione camerale con dicitura antimafia,
- Risoluzione del contratto d'appalto, con l'obbligo per l'aggiudicatario di inserimento della medesima clausola di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del contraente, con l'espressa previsione che in tali ipotesi l'Ente committente procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o dell'autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento,
- Obbligo per l'impresa aggiudicataria di riferire tempestivamente all'Ente aggiudicatario, che ne dà immediata comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria,
- Facoltà per l'Ente aggiudicatario di risolvere il contratto di appalto in caso d'inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria dell'obbligo di informazione e di denuncia di cui al punto precedente,
- Obbligo di individuare un referente di cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18:00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, mediante interfaccia web il cd. ”settimanale del cantiere” alla Prefettura ed alle Forze di polizia, alla direzione lavori, contenente ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento, con le seguenti indicazioni:
– la ditta che esegue i lavori, i mezzi dell'appaltatore, del subappaltatore, dei fornitori e di qualunque automezzo che avrà comunque accesso in cantiere, i nominativi dei dipendenti e delle persone autorizzate all'accesso al cantiere per altro motivo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente,
- Obbligo, tramite il referente di cantiere, o altro responsabile a ciò specificatamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
Ed altresì le seguenti ulteriori clausole:
- Clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie),
- Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA,
- Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti (Le dichiarazioni di cui al punto h andranno rese utilizzando il modello “Dichiarazione di accettazione”),
- Espressa statuizione che l’inosservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi posti a suo carico e sopra indicati configura una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione appaltante di chiedere anche la risoluzione del contratto d’appalto.
h.1) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-disciplinare, dallo studio di fattibilità e dalla documentazione in essi richiamata, nessuna esclusa.
k) Gli eventuali subappalti, disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, saranno autorizzati a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. È fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima gara. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
i) La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
l) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei contratti.
m) I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 qualora non assumano in proprio l’esecuzione delle prestazioni, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
n) È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs.163/2006).
o) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate. La S.U.A.P. valuta quali violazioni gravi, a mero titolo esemplificativo , e con riferimento solo alla regolarità contributiva, quelle accertata mediante DURC non regolare alla data di partecipazione alla procedura di gara. In tal caso non avrà efficacia sanante la regolarizzazione tardiva.
p) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2206, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita dichiarazione.
q) Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.
r) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale è condizione per l'emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
s) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
t) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.
u) L’anomalia dell’offerta sarà valutata secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 86- 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e successive m. e i. ed art. 121 del DPR 207/2010).
v) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.
w) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.
x) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.
y) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
z) L’Ente Appaltante procederà ai sensi dell’art. 140 commi 1, 2 del D.Lgs.163/2006 per come modificato dalla legge n. 106/2011, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
aa) Il contratto, a termini dell’art. 11 comma 10 del D.lgs 163/2006, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, fatto salvo quanto previsto al comma 10-bis del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell’art. 11 comma 9) del D.lgs 163/2006, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla consegna del piano di sicurezza, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i . Le richieste di chiarimenti o documenti da parte della SUAP sospendono i termini di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006. La stipula del contratto è comunque subordinata all’effettivo trasferimento dei pertinenti fondi regionali, come da Decreto Dirigenziale del Dipartimento Attività Produttive n. 3712 del 21.4.2011.
ab) Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 13, art. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i ( come integrato dalla Legge n. 221/2012), presso la sede dell’Ente Appaltante. Nello stesso non sarà inserita la clausola compromissoria.
ac) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, il rimborso delle spese di pubblicità sui quotidiani ( Legge n. 221 del 2012 cd. “decreto Crescita-bis”) dell’importo presunto di 3 600 euro nonché le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento.
ad) Ove nei termini fissati, l’aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l’Ente Appaltante procederà a termini di legge all’applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni.
ae) L’Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all’aggiudicataria sotto riserva di stipula del contratto.
af) Clausola sociale - Nel rispetto del diritto comunitario e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità il partecipante dovrà dichiarare in sede di offerta di accettare la condizione, per l’ipotesi in cui risultasse aggiudicatario, di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, gli stessi lavoratori che già vi erano adibiti dai precedenti gestori (servizio di depurazione/fognatura e servizio di bollettazione/riscossione), con lo scopo di favorirne l’occupazione a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante secondo gli schemi allegati delle figure professionali.
ag) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.

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