Costituzione di un albo imprese di fiducia per lavori per impianti fotovoltaici
SCADENZA 23/12/2011
La MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. intende procedere alla costituzione
di un albo di imprese di fiducia per l'affidamento di lavori
mediante procedura negoziata ovvero in economia, ai sensi degli
articoli 57, 122 c. 7 e 7 bis, 125 c. 8 del Decreto Legislativo
12/04/2006, n. 163.
L'Elenco sarà utilizzato dall'agenzia per l'affidamento a mezzo di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ovvero in
economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da gara
ufficiosa.
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell'Elenco per lavori di
importo: inferiore o pari a 100.000,00 euro.
La categoria di lavori prevista nell'albo sarà esclusivamente
relativa alla fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici e
di strutture di fissaggio.
Soggetti ammessi
Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco i soggetti di
cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, come di seguito elencati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società
commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n.
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 443
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 36 del D. Lgs n. 163/2006;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario,
il quale trasmette l'istanza in nome e per conto proprio e dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37
del D. Lgs n. 163/2006;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b)
e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo
le disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo
23/07/1991, n. 240; ai quali si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006;
g) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22,
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.