Appalti - Lavori

Costituzione di un albo imprese di fiducia per lavori per impianti fotovoltaici

STAZIONE APPALTANTE

Montepulciano Servizi S.r.l.


SCADENZA 23/12/2011
La MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. intende procedere alla costituzione di un albo di imprese di fiducia per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ovvero in economia, ai sensi degli articoli 57, 122 c. 7 e 7 bis, 125 c. 8 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163.

L'Elenco sarà utilizzato dall'agenzia per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da gara ufficiosa.
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell'Elenco per lavori di importo: inferiore o pari a 100.000,00 euro.
La categoria di lavori prevista nell'albo sarà esclusivamente relativa alla fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici e di strutture di fissaggio.

Soggetti ammessi
Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, come di seguito elencati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 443
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs n. 163/2006;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale trasmette l'istanza in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240; ai quali si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006;
g) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

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