Costruzione dell'edificio scolastico da destinare a sede dell'Ipssar nel comune di Locri
SCADENZA 20/08/2012
Codice CPV: 45000000
Codice CUP: B19H08000320002
Codice CIG: 048695799E
Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della
progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione "chiavi
in mano" della costruzione dell'edificio scolastico da destinare a
sede dell'Ipssar (istituto alberghiero) nel comune di Locri con
annesso convitto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Locri.
Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della
progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione "chiavi
in mano" della costruzione dell'edificio scolastico da destinare a
sede dell'Ipssar (istituto alberghiero) nel comune di Locri con
annesso convitto, ai sensi degli art. 53 c. 2 lett. c) e c. 3 del
D.Lgs. n. 163/06 ed art. 168 del D.P.R. n 207/2010.
L'appalto comprende tutto quanto occorre, a partire dal progetto
preliminare posto a base di gara e, dalle condizioni iniziali dei
luoghi, per l'esecuzione di tutte le opere e quant'altro necessario
per costruire l'opera e renderla finita a perfetta regola d'arte,
funzionale, del tutto rispondente alle finalità dell'Ente
appaltante e da questo immediatamente e pienamente fruibile.
Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo dell'appalto: 5 740 000,00 Euro.
Importo lavori soggetti a ribasso: 5 500 000,00 Euro.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 90 000,00 Euro.
Importo progettazione esecutiva e servizi soggetti a ribasso: 150
000,00 Euro.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
(dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzioni e garanzie richieste:
- Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo
dell'appalto, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.,
- Garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006, a titolo di cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 %, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove
il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. Si applica
l'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,
- Polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. 163/2006
e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, con le modalità previste nel
capitolato prestazionale e d'Appalto. (art. 6.4 del capitolato
prestazionale e d'appalto),
- Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di
progettazione,ai sensi del combinato disposto degli art. 53 comma 3
e 11 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 nonché dell'art. 269 del D.P.R.
207/2010 (art. 6.5 del capitolato prestazionale e d'appalto).
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'opera è finanziata con Mutuo Cassa DDPP.
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36,
37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole,
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R.
207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell'art. 37 (comma 8) del D.Lgs. 163/2006, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle
condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, che non si
trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
Sono altresì ammessi raggruppamenti temporanei con progettisti
secondo quanto di seguito specificato.
Possono partecipare alla procedura di gara le imprese di
costruzione in possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.
m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione per costruzione e progettazione per categoria e
classifica non inferiore all'importo complessivo dell'appalto. Le
stesse imprese devono, altresì, possedere i requisiti di
progettazione previsti dall'art. 267 del D.P.R.. n. 207/2010, nella
misura specificata alla lett. b) del successivo punto "requisiti di
progettazione".
Le imprese di costruzione in possesso dell'attestazione per
progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti speciali di
progettazione richiamati al capoverso precedente, devono ai sensi
dell'art. 53 comma 3) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, avvalersi di
progettista qualificato, da indicare nell'offerta, o partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e che
siano in possesso dei requisiti indicati alla lett. b) "requisiti
di progettazione".
Possono,altresì, partecipare le imprese di costruzione con
qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse, fermo
restando che la qualificazione per sola costruzione deve essere
sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori, devono associare
per mezzo di un raggruppamento temporaneo di imprese o avvalersi,
uno o più progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e),
f), f bis), g) e h) del codice dei contratti, che siano in possesso
dei requisiti speciali di progettazione previsti alla lett. b) del
capoverso "requisiti di progettazione".
I soggetti associati/ ausiliati dovranno produrre le dichiarazioni
in ordine al possesso dei suddetti requisiti speciali di
progettazione, nonché di quelli generali, per come riportato nel
disciplinare di gara.
ATI di tipo orizzontale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di
attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola
costruzione faccia ricorso all'ATI di tipo orizzontale, le
associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di
costruzioni di cui all'articolo 34, c. 1, lettere d), e), f) del
D.Lgs. n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione
SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo nella misura
minima del 40 %, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei
medesimi requisiti nella misura minima del 20 %, purché la somma
dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente
bando. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
di qualificazione in misura maggioritaria.
La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA
dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al
raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in ATI sono
tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
ATI di tipo verticale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di
attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola
costruzione, faccia ricorso all'ATI di tipo verticale, le
associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di
costruzione di cui all'art. 34, c. 1, lettere d, e), f), del D.Lgs.
n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA
prescritti, nella seguente misura: la capogruppo deve possedere i
requisiti prescritti con riferimento alla categoria prevalente,
mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti con
riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella
misura indicata per l'impresa singola.
ATI di tipo verticale tra impresa di costruzione e progettisti:
Nel caso l'impresa di costruzione faccia ricorso all'ATI di tipo
verticale con i progettisti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d), e),
f), f bis), g) e h) del codice dei contratti: l'impresa di
costruzione deve possedere i requisiti necessari per l'intero
importo dei lavori, mentre i progettisti dovranno possedere i
requisiti di cui all'art. 267 del D.P.R. 207/2010 nella misura
richiesta nel presente bando di gara.
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzione che
intendono riunirsi in associazione temporanea, qualora in possesso
dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori
possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche
per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il
20 % dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Tali
imprese devono possedere i requisiti di idoneità professionale
(art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006) e di ordine generale
(art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) da attestare mediante apposita
dichiarazione sostitutiva.
L'impegno di costituire il RTI, al fine di garantirne
l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs. n.
163/2006, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale,
misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti
dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno
eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n.
207/2010.
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di
raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con
immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese
raggruppate, costituisce motivo di esclusione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma 1
lett. d) ed e) del codice dei contratti ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche
ai soggetti di cui all'art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei
contratti.
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs.
163/2006 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara.
Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a
pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
È obbligatoria, altresì, l'indicazione o l'associazione per lo
svolgimento dell'incarico, di un tecnico nominativamente indicato,
abilitato alla redazione della relazione geologica.
Requisiti di progettazione.
Requisiti generali e speciali dei professionisti incaricati della
progettazione.
a) Il progettista (facente parte della struttura tecnica del
concorrente ovvero associato o ausiliario) deve essere in possesso,
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1- iscrizione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006,
negli appositi albi professionali di appartenenza;
2- non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di
cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e rispettare i limiti di
partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del D.P.R.
207/2010;
3- le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti
di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010;
4- le società di professionisti devono essere in possesso dei
requisiti di cui all' art. 255 del D.P.R. 207/2010;
5- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
256 del D.P.R. 207/2010.
Il progettista associato o ausiliario sia esso persona fisica o
giuridica, ed il geologo, non dovranno partecipare o essere
indicati da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione
di tutti i partecipanti alla gara che li avessero associati o
ausiliati.
Il progettista associato o ausiliato deve espressamente
indicare:
- i nominativi dei responsabili della progettazione con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché,
della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche,
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione esecutiva e la relativa qualifica professionale
(D.Lgs. 81/2008).
b) Il progettista, associato/ausiliario ovvero il progettista
facente parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere
in possesso dei requisiti di cui all'art. 267 del D.P.R. 207/2010
e, pertanto:
b.1) possedere un fatturato globale per servizi di cui all'art. 252
del D.P.R. n. 207/2010 espletati negli ultimi 5 esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando per un importo almeno pari
ad 450 000,00 Euro;
b.2) avere espletato negli ultimi 10 anni (2002- 2011) servizi, di
cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle tariffe professionali vigenti a tutto
il 2011, per un importo globale per ognuna delle classi e categorie
sotto indicate almeno pari a quanto di seguito riportato:
Classe Ic / Id - edifici 4 522 488,62 Euro.
Classe If/ Ig - strutture in CA ed in CA antisismiche 2 549 851,66
Euro.
Classe IIIa / impianti idraulici; classe IIIb / impianti termico e
di riscaldamento;classe IIIc, impianti elettrici etc: 4 107 699,72
Euro.
b.3) avere svolto negli ultimi 10 anni (2002 - 2011) antecedenti la
pubblicazione del bando almeno due servizi di cui all'art. 252 del
D.P.R. n. 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
tariffe professionali vigenti a tutto il 2011, per un importo
totale non inferiore allo 0.60 (zero virgola sessanta) volte
l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell'affidamento e pertanto, pari a:
Ic/d edifici 1 356 734,58 Euro.
Ic/g strutture in CA ed in CA antisismiche 764 955,49 Euro.
III a/b/c Impianti idraulici - Impianti termico e di riscaldamento
- Impianti elettrici etc. 1 231 309,91 Euro.
Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati
nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei
lavori ad essa relativi.
L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si
intende riferita alla data di approvazione finale di cui all'art.
234, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore
economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante,
prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori: certificato di collaudo inerente il lavoro per il quale
è stata svolta la prestazione, copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la
compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la
quota o la parte del servizio realizzato dal progettista
dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo
dei lavori corrispondenti.
Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione:
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve
possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui al D.L.vo n.
81/2008.
Requisiti del geologo:
Il geologo deve possedere titolo specifico di abilitazione alla
professione ed essere iscritto all'albo professionale.
Il possesso dei requisiti sopra richiesti deve essere attestato in
sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa a termini di
legge, secondo le previsioni del presente disciplinare di gara.
L'impresa concorrente qualificata per progettazione e costruzione
deve documentare i suddetti requisiti di progettazione sulla base
dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o,
in caso di RTI con altra impresa qualificata anch'essa per
progettazione e costruzione, dell'attività svolta dalla struttura
tecnica dell'impresa mandante, (potendo eventualmente l'impresa
concorrente sommare i requisiti della propria struttura a quelli
posseduti dall'impresa mandante).
L'impresa concorrente qualificata per sola costruzione deve
documentare i medesimi requisiti sulla base dell'attività di
progettazione di soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d),
e), f), f bis), g) e h) del codice dei contratti, associati o
ausiliati.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto
a verifica secondo la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti
sorteggiati, nonché il primo classificato, dovranno, entro 10
giorni dalla data della richiesta, presentare documentazione idonea
a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti di progettazione
dichiarati che dovranno essere dimostrati mediante la produzione
della documentazione indicata al successivo punto 17.8 del presente
bando.
Raggruppamento temporaneo di professionisti.
RTI di tipo orizzontale tra progettisti:
- Nel caso in cui il progettista associato dall'impresa di
costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di
tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90 del codice dei
contratti, i requisiti di cui alle lett. b.1) e b.2) andranno così
posseduti:
1) requisito di cui al punto b.1) - la capogruppo deve possedere
detto requisito nella misura minima del 40 % mentre i mandanti
dovranno possedere la restante parte cumulativamente, purché la
somma sia almeno pari a quella richiesta nel bando.
2) requisito di cui al punto b.2) - la capogruppo deve possedere
detto requisito nella misura minima del 40 % in ognuna delle classi
e categorie di cui lo stesso requisito si compone ed i mandanti
devono possedere cumulativamente la restante misura per le singole
classi e categorie, purché la somma sia almeno pari a quella
richiesta nel bando.
RTI di tipo verticale tra progettisti:
- Nel caso in cui il progettista faccia ricorso all'RTI di tipo
verticale, le associazioni temporanee di progettisti devono
possedere i requisiti di progettazione prescritti alle lett. b.1) e
b.2) del punto "requisiti di progettazione" nella seguente
misura:
a) quanto al requisito b.1) la capogruppo deve possedere lo stesso
proporzionalmente alla quota di partecipazione;
b) quanto al requisito b.2) la capogruppo deve possedere per intero
il requisito con riferimento alla classe Ic/d individuata come
prestazione principale, mentre a ciascun mandante è richiesto il
possesso del requisito con riferimento alla/e classe/i
individuata/e come prestazioni accessorie che lo stesso intende
assumere.
Si precisa che la percentuale di possesso dei requisiti dovrà in
ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al
raggruppamento, che in ogni caso non può essere pari a zero.
È ammesso il raggruppamento di tipo misto.
Ai sensi dell'art. 261 comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo
i rispetto delle percentuali minime previste per la capogruppo, la
restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dai
mandati per i quali non sono richieste percentuali minime di
possesso dei requisiti stessi.
Cooptazione tra professionisti:
I progettisti che intendono riunirsi in associazione temporanea,
qualora in possesso della totalità dei requisiti richiesti possono
associare altri progettisti che abbiano svolto attività per lavori
anche in classi e categorie diverse da quelli richiesti nel bando,
a condizione che l'attività che verrà eseguita dagli stessi non
superi il 20 % dell'importo complessivo del servizio di
progettazione e che l'ammontare complessivo per servizi prestati e
dichiarati da ciascuno sia almeno pari all'importo delle attività
che andranno a svolgere. Detti professionisti devono possedere i
requisiti generali di progettazione di cui alla lett. a) del punto
"requisiti di progettazione", da attestare mediante apposita
dichiarazione sostitutiva.
L'impegno a costituire il RTI, al fine di garantirne
l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs. n.
163/2006, deve specificare il modello orizzontale, verticale, misto
ed anche se vi sono professionisti cooptati.
Resta ferma l'applicazione dell'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 163/2006
che impone ai progettisti l'indicazione della parte o dell'attività
di progettazione che ciascuno intende assumere, pertanto ciascun
progettista raggruppato è tenuto a presentare apposita
dichiarazione.
Il requisito di cui al punto b.3) non è ulteriormente frazionabile,
pertanto ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente
prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati.
Il raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art.
51 del D.P.R. 554/99 deve prevedere la "presenza" di un
professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della
professione.
La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di
associazione nel raggruppamento, potendo la stessa essere
assicurata anche in forma indiretta, tramite un componente della
struttura organizzativa del progettista o mediante rapporto di
collaborazione con incarico specifico per la gara.
In caso di giovane professionista associato lo stesso deve essere
munito di P.IVA.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
All'attenzione di: ing. Pietro Foti - pietro.foti@provincia.rc.it