Incarichi - Appalti integrati

Costruzione dell'edificio scolastico da destinare a sede dell'Ipssar nel comune di Locri

STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Reggio Calabria- stazione unica appaltante provinciale


Codice CPV: 45000000
Codice CUP: B19H08000320002
Codice CIG: 048695799E
SCADENZA 20/08/2012
Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione "chiavi in mano" della costruzione dell'edificio scolastico da destinare a sede dell'Ipssar (istituto alberghiero) nel comune di Locri con annesso convitto.

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Locri.

Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione "chiavi in mano" della costruzione dell'edificio scolastico da destinare a sede dell'Ipssar (istituto alberghiero) nel comune di Locri con annesso convitto, ai sensi degli art. 53 c. 2 lett. c) e c. 3 del D.Lgs. n. 163/06 ed art. 168 del D.P.R. n 207/2010.
L'appalto comprende tutto quanto occorre, a partire dal progetto preliminare posto a base di gara e, dalle condizioni iniziali dei luoghi, per l'esecuzione di tutte le opere e quant'altro necessario per costruire l'opera e renderla finita a perfetta regola d'arte, funzionale, del tutto rispondente alle finalità dell'Ente appaltante e da questo immediatamente e pienamente fruibile.

Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo dell'appalto: 5 740 000,00 Euro.
Importo lavori soggetti a ribasso: 5 500 000,00 Euro.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 90 000,00 Euro.
Importo progettazione esecutiva e servizi soggetti a ribasso: 150 000,00 Euro.

Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 24 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Cauzioni e garanzie richieste:
- Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
- Garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a titolo di cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. Si applica l'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,
- Polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, con le modalità previste nel capitolato prestazionale e d'Appalto. (art. 6.4 del capitolato prestazionale e d'appalto),
- Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione,ai sensi del combinato disposto degli art. 53 comma 3 e 11 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 nonché dell'art. 269 del D.P.R. 207/2010 (art. 6.5 del capitolato prestazionale e d'appalto).
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'opera è finanziata con Mutuo Cassa DDPP.

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 (comma 8) del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Sono altresì ammessi raggruppamenti temporanei con progettisti secondo quanto di seguito specificato.

Possono partecipare alla procedura di gara le imprese di costruzione in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione e progettazione per categoria e classifica non inferiore all'importo complessivo dell'appalto. Le stesse imprese devono, altresì, possedere i requisiti di progettazione previsti dall'art. 267 del D.P.R.. n. 207/2010, nella misura specificata alla lett. b) del successivo punto "requisiti di progettazione".
Le imprese di costruzione in possesso dell'attestazione per progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti speciali di progettazione richiamati al capoverso precedente, devono ai sensi dell'art. 53 comma 3) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, avvalersi di progettista qualificato, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e che siano in possesso dei requisiti indicati alla lett. b) "requisiti di progettazione".
Possono,altresì, partecipare le imprese di costruzione con qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse, fermo restando che la qualificazione per sola costruzione deve essere sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori, devono associare per mezzo di un raggruppamento temporaneo di imprese o avvalersi, uno o più progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del codice dei contratti, che siano in possesso dei requisiti speciali di progettazione previsti alla lett. b) del capoverso "requisiti di progettazione".
I soggetti associati/ ausiliati dovranno produrre le dichiarazioni in ordine al possesso dei suddetti requisiti speciali di progettazione, nonché di quelli generali, per come riportato nel disciplinare di gara.
ATI di tipo orizzontale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione faccia ricorso all'ATI di tipo orizzontale, le associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzioni di cui all'articolo 34, c. 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo nella misura minima del 40 %, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 20 %, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria.
La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in ATI sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
ATI di tipo verticale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola costruzione, faccia ricorso all'ATI di tipo verticale, le associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di costruzione di cui all'art. 34, c. 1, lettere d, e), f), del D.Lgs. n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo deve possedere i requisiti prescritti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
ATI di tipo verticale tra impresa di costruzione e progettisti:
Nel caso l'impresa di costruzione faccia ricorso all'ATI di tipo verticale con i progettisti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f bis), g) e h) del codice dei contratti: l'impresa di costruzione deve possedere i requisiti necessari per l'intero importo dei lavori, mentre i progettisti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 267 del D.P.R. 207/2010 nella misura richiesta nel presente bando di gara.
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzione che intendono riunirsi in associazione temporanea, qualora in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 % dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Tali imprese devono possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006) e di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) da attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
L'impegno di costituire il RTI, al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese raggruppate, costituisce motivo di esclusione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei contratti.
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
È obbligatoria, altresì, l'indicazione o l'associazione per lo svolgimento dell'incarico, di un tecnico nominativamente indicato, abilitato alla redazione della relazione geologica.

Requisiti di progettazione.
Requisiti generali e speciali dei professionisti incaricati della progettazione.

a) Il progettista (facente parte della struttura tecnica del concorrente ovvero associato o ausiliario) deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1- iscrizione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, negli appositi albi professionali di appartenenza;
2- non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010;
3- le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010;
4- le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 255 del D.P.R. 207/2010;
5- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 256 del D.P.R. 207/2010.
Il progettista associato o ausiliario sia esso persona fisica o giuridica, ed il geologo, non dovranno partecipare o essere indicati da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di tutti i partecipanti alla gara che li avessero associati o ausiliati.
Il progettista associato o ausiliato deve espressamente indicare:
- i nominativi dei responsabili della progettazione con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché, della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche,
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva e la relativa qualifica professionale (D.Lgs. 81/2008).
b) Il progettista, associato/ausiliario ovvero il progettista facente parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 267 del D.P.R. 207/2010 e, pertanto:
b.1) possedere un fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo almeno pari ad 450 000,00 Euro;
b.2) avere espletato negli ultimi 10 anni (2002- 2011) servizi, di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali vigenti a tutto il 2011, per un importo globale per ognuna delle classi e categorie sotto indicate almeno pari a quanto di seguito riportato:
Classe Ic / Id - edifici 4 522 488,62 Euro.
Classe If/ Ig - strutture in CA ed in CA antisismiche 2 549 851,66 Euro.
Classe IIIa / impianti idraulici; classe IIIb / impianti termico e di riscaldamento;classe IIIc, impianti elettrici etc: 4 107 699,72 Euro.
b.3) avere svolto negli ultimi 10 anni (2002 - 2011) antecedenti la pubblicazione del bando almeno due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali vigenti a tutto il 2011, per un importo totale non inferiore allo 0.60 (zero virgola sessanta) volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e pertanto, pari a:
Ic/d edifici 1 356 734,58 Euro.
Ic/g strutture in CA ed in CA antisismiche 764 955,49 Euro.
III a/b/c Impianti idraulici - Impianti termico e di riscaldamento - Impianti elettrici etc. 1 231 309,91 Euro.
Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data di approvazione finale di cui all'art. 234, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori: certificato di collaudo inerente il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti.

Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui al D.L.vo n. 81/2008.

Requisiti del geologo:
Il geologo deve possedere titolo specifico di abilitazione alla professione ed essere iscritto all'albo professionale.
Il possesso dei requisiti sopra richiesti deve essere attestato in sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge, secondo le previsioni del presente disciplinare di gara.
L'impresa concorrente qualificata per progettazione e costruzione deve documentare i suddetti requisiti di progettazione sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o, in caso di RTI con altra impresa qualificata anch'essa per progettazione e costruzione, dell'attività svolta dalla struttura tecnica dell'impresa mandante, (potendo eventualmente l'impresa concorrente sommare i requisiti della propria struttura a quelli posseduti dall'impresa mandante).
L'impresa concorrente qualificata per sola costruzione deve documentare i medesimi requisiti sulla base dell'attività di progettazione di soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del codice dei contratti, associati o ausiliati.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto a verifica secondo la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti sorteggiati, nonché il primo classificato, dovranno, entro 10 giorni dalla data della richiesta, presentare documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti di progettazione dichiarati che dovranno essere dimostrati mediante la produzione della documentazione indicata al successivo punto 17.8 del presente bando.

Raggruppamento temporaneo di professionisti.
RTI di tipo orizzontale tra progettisti:

- Nel caso in cui il progettista associato dall'impresa di costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90 del codice dei contratti, i requisiti di cui alle lett. b.1) e b.2) andranno così posseduti:
1) requisito di cui al punto b.1) - la capogruppo deve possedere detto requisito nella misura minima del 40 % mentre i mandanti dovranno possedere la restante parte cumulativamente, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta nel bando.
2) requisito di cui al punto b.2) - la capogruppo deve possedere detto requisito nella misura minima del 40 % in ognuna delle classi e categorie di cui lo stesso requisito si compone ed i mandanti devono possedere cumulativamente la restante misura per le singole classi e categorie, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta nel bando.

RTI di tipo verticale tra progettisti:
- Nel caso in cui il progettista faccia ricorso all'RTI di tipo verticale, le associazioni temporanee di progettisti devono possedere i requisiti di progettazione prescritti alle lett. b.1) e b.2) del punto "requisiti di progettazione" nella seguente misura:
a) quanto al requisito b.1) la capogruppo deve possedere lo stesso proporzionalmente alla quota di partecipazione;
b) quanto al requisito b.2) la capogruppo deve possedere per intero il requisito con riferimento alla classe Ic/d individuata come prestazione principale, mentre a ciascun mandante è richiesto il possesso del requisito con riferimento alla/e classe/i individuata/e come prestazioni accessorie che lo stesso intende assumere.
Si precisa che la percentuale di possesso dei requisiti dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento, che in ogni caso non può essere pari a zero.
È ammesso il raggruppamento di tipo misto.
Ai sensi dell'art. 261 comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo i rispetto delle percentuali minime previste per la capogruppo, la restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dai mandati per i quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti stessi.

Cooptazione tra professionisti:
I progettisti che intendono riunirsi in associazione temporanea, qualora in possesso della totalità dei requisiti richiesti possono associare altri progettisti che abbiano svolto attività per lavori anche in classi e categorie diverse da quelli richiesti nel bando, a condizione che l'attività che verrà eseguita dagli stessi non superi il 20 % dell'importo complessivo del servizio di progettazione e che l'ammontare complessivo per servizi prestati e dichiarati da ciascuno sia almeno pari all'importo delle attività che andranno a svolgere. Detti professionisti devono possedere i requisiti generali di progettazione di cui alla lett. a) del punto "requisiti di progettazione", da attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
L'impegno a costituire il RTI, al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, deve specificare il modello orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono professionisti cooptati.
Resta ferma l'applicazione dell'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 che impone ai progettisti l'indicazione della parte o dell'attività di progettazione che ciascuno intende assumere, pertanto ciascun progettista raggruppato è tenuto a presentare apposita dichiarazione.
Il requisito di cui al punto b.3) non è ulteriormente frazionabile, pertanto ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati.
Il raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 554/99 deve prevedere la "presenza" di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.
La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, potendo la stessa essere assicurata anche in forma indiretta, tramite un componente della struttura organizzativa del progettista o mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara.
In caso di giovane professionista associato lo stesso deve essere munito di P.IVA.

Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. All'attenzione di: ing. Pietro Foti - pietro.foti@provincia.rc.it

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