Elenco operatori economici per lavori pubblici di importo inferiore a 500.000 euro
SCADENZA 25/01/2012
Aggiornamento Elenco Imprese per la realizzazione di lavori ai
sensi dell'art. 122, comma 7 bis, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163
.
Utilizzo dell'elenco
L'elenco potrà essere utilizzato per le procedure di affidamento di
lavori di importo fino a 500.000 euro per le seguenti categorie, di
cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, Allegato A:
Generali: OG1 - OG2 - OG3 - OG6 - OG8 - OG10 - OG11 - OG12 -
OG13.
Specializzate: OS1 - OS2 - OS3 - OS7 - OS9 - OS10 - OS14 - OS19 -
OS20 - OS22 - OS24 - OS26 - OS28 - OS30.
Inoltre, al fine dell’aggiornamento dell’elenco, possono inoltrare
richiesta anche le Ditte interessate alla prestazione di servizi e
forniture di cui all’art. 121 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. In
tal caso i richiedenti dovranno formalizzare la tipologia di
servizio o fornitura oggetto della richiesta.
Documentazione
La documentazione è costituita dal presente Avviso Pubblico e dal
Modulo di Richiesta d'Iscrizione all'Elenco di operatori economici
per la realizzazione di lavori ai sensi dell'art. 122, comma 7 bis
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Allegato A).
Soggetti ammessi all'iscrizione all'elenco
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs n.
163/06.
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs n. 163/06 , non è
ammessa:
a) la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e
in raggruppamento o consorzio;
b) la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs 163/06, è vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori
pubblici del consorzio stabile e dei consorziati, per cui:
1) i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti
nell'elenco e in tal caso non possono chiedere di essere inserite
le singole imprese consorziate;
2) i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando
una o più imprese consorziate esecutrici dei lavori; in tal caso le
consorziate indicate non possono chiedere di essere inserite
singolarmente;
3) è facoltà delle imprese consorziate partecipare singolarmente
qualora non abbia presentato domanda in consorzio.
Cause di non ammissione all'elenco
Non saranno ammesse:
- le istanze pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini
perentori indicati nell'art. 6 del presente avviso;
- le istanze prive di sottoscrizione e carenti di un documento di
identità in corso di validità;
- le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel
presente avviso;
E', altresì, causa di non ammissione la mancata o incompleta
presentazione della documentazione richiesta a corredo della
istanza.
Non saranno inserite nell'Elenco:
- le imprese con le quali in occasione di lavori per conto del
Comune di Castellaneta, sia pure in regime di subappalto, sia
insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale,
nonché Imprese che abbiano commesso grave inadempimenti, ovvero
negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, commissionati dal
Comune di Castellaneta o da altre Pubbliche Amministrazioni o che
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- le imprese che siano state affidatarie di lavori pubblici
commissionati dal Comune di Castellaneta, per i quali sia
intervenuta risoluzione contrattuale per responsabilità
dell'Appaltatore;
- le imprese che siano prive dei requisiti generali e speciali di
capacità economica, finanziaria e tecnica prescritti dall'art. 38 e
40 del D.Lgs 163/06 e succ. m. e i., o che si trovino in situazioni
di incapacità a contrattare con la P.A..
Cancellazione dall'elenco
Sono cancellati dall'Albo gli operatori economici, per i quali si
verifichi una delle fattispecie di seguito indicate:
a) negligenza nell'esecuzione di lavori;
b) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
c) mancata risposta, ingiustificata, per due volte all'interpello
dell'Ente, in ordine a richieste di offerta;
d) istanza scritta di cancellazione da parte dell'interessato.
Saranno altresì cancellate con decorrenza immediata le ditte
risultate affidatarie di lavori, ai sensi del presente bando, che
non intervengono nei tempi e nei modi prescritti dal responsabile
del procedimento.
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione
alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di
quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale
termine il Responsabile del Procedimento si pronuncerà,
insindacabilmente, definitivamente adottando, nel caso di
cancellazione, apposito atto amministrativo da trasmettersi
all'impresa interessata.
Formalizzazione e comunicazione aggiornamento elenco
L'aggiornamento dell'Elenco verrà definitivamente formalizzato, con
specifica Determinazione del SETTORE LAVORI PUBBLICI e l'elenco
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Castellaneta.
Criterio d'inserimento ditte
Il Comune, dopo la verifica della documentazione pervenuta,
procederà alla formazione dell'elenco. Le ditte ritenute idonee
verranno inserite all'interno di ogni sezione alla specifica
categoria di lavori. L'albo così formato avrà validità di un anno
decorrente dalla Determinazione del Responsabile del Settore
competente di istituzione dell'elenco.
Dichiarazioni da presentare
La domanda redatta, come da modello allegato al presente avviso,
dal legale rappresentante dell'Impresa, sottoscritta con firma
autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità
del sottoscritto re stesso (art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000), con
cui il medesimo, oltre ad indicare la ragione sociale, la sede
legale dell'impresa, il recapito telefonico, l'indirizzo mail ed il
fax, dichiari testualmente:
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare
di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici previste dall'art
38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), I), m), m-bis)
del D.L.vo 163/06 e s.m. e .i . La dichiarazione di cui all'art.
38, comma 1, letto b) e c) del D.L.vo 163/06 e s.m. e .i. deve
essere resa, corredata della fotocopia di documento di identità del
sottoscrittore, anche da tutti i soci se trattasi di società in
nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza
per tutti gli altri tipi di Società o Consorzi;
2. che si impegna a comunicare, entro trenta giorni, tutte le
variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura, che
siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione
dell'iscrizione nell'Elenco istituito;
3. che l'impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4. che l'impresa è in regola riguardo agli obblighi di cui alla
Legge 68/1999 in quanto ha ottemperato agli stessi, oppure in
quanto non vi è soggetta.
I requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione devono
essere posseduti alla data di sottoscrizione della stessa e ogni
variazione deve essere tempestivamente comunicata
all'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento dei dati.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Emanuele Orlando