Esecuzione dei lavori del sistema ferroviario metropolitano regionale
SCADENZA 04/09/2012
Codice CPV: 45233120
Procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori del
sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) - tratta 1A -
Castelfranco - Treviso - Seconda fase di attuazione - Comuni di
Paese e Quinto di Treviso - "Soppressione del P.L. al km. 53+525 -
via Verdi, in comune di Paese" (intervento 1.31) e "nuova pista
ciclabile lungo la S.P.79 tra i comuni di Paese e Quinto di
Treviso" (Intervento 1.31 bis).
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: I lavori verranno
eseguiti sia lungo la linea ferroviaria Castelfranco Veneto -
Treviso, al km 53+525, sia lungo la S.P. n. 79 nei comuni di Paese
e di Quinto di Treviso in Provincia di Treviso.
L'intervento 1.31.consiste nella realizzazione di un sottopasso
lungo la S.P. n. 79, e tratti viari complementari, per la
soppressione del passaggio a livello al km 53+525 della linea
ferroviaria Castelfranco - Treviso. L'intervento si localizza nel
Comune di Paese (TV) dove la S.P. 79 assume la denominazione di via
Verdi.
L'intervento 1.31bis consiste nella realizzazione di una pista
ciclabile in affiancamento alla S.P. n. 79 a partire
dall'intersezione con via Pasubio sino a quella con via Boito,
circa un chilometro più avanti. In corrispondenza degli innesti di
via San Cassiano è stata inoltre progettata la rettifica della S.P.
n. 79, al fine di consentire la realizzazione della pista stessa
sul lato opposto delle intersezioni.
Ulteriori informazioni circa la descrizione dei due interventi sono
reperibili nel "capitolato speciale d'appalto - norme generali ed
amministrative", disponibile presso i punti di contatto
indicati.
Il tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori è di 590 giorni,
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, come previsto dal "capitolato speciale
d'appalto - norme generali ed amministrative" e nel rispetto dei
punti fissi stabiliti dal Cronoprogramma dei lavori.
Quantitativo o entità totale:
Euro 5 780 852,98 (IVA esclusa), di cui, soggetto a ribasso
d'asta:
Euro 2 188 862,01 per lavori a misura (IVA esclusa);
Euro 3 284 087,54 per lavori a corpo (IVA esclusa);
Euro 307 903,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta (IVA esclusa).
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 590 giorni
(dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria.
Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione
provvisoria, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell'aggiudicatario, è stabilita nella misura del 2 % del
prezzo base indicato nel bando, pari ad Euro 115.617,06
(centoquindicimilaseicentodiciasette, 06), deve essere prestata
nelle forme e con le modalità di cui al citato art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006 e conforme allo schema tipo 1.1. del D.M. n. 123 del
12.3.2004. Si rinvia a quanto specificato anche dal "Capitolato
Speciale d'Appalto- Norme Generali e Amministrative".
È fatta salva la riduzione del 50 % della cauzione per le imprese,
come previsto dall'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., in possesso di certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme Euroopee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme Euroopee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi
ordinari di concorrenti, ai fini della riduzione della garanzia, la
certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la
riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in
possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad
essere riferibile.
La cauzione provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 giorni,
prorogabili, a decorrere dalla data di presentazione
dell'offerta.
L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione
Appaltante nel corso della procedura.
Il deposito cauzionale deve altresì essere corredato, ai sensi
dell'art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, a pena di esclusione, da
una dichiarazione di un fideiussore con la quale questo si impegna
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art.
113 del D.Lgs. 163/2006, in favore dell'amministrazione, valida
fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi,
costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli
offerenti.
Cauzione definitiva:
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a
copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento. Tale
garanzia è del 10 % dell'importo contrattuale, aumentata (in caso
di ribasso d'asta superiore al 10 %) di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 %; (in caso di ribasso superiore
al 20 %) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 %.
In ogni caso, anche per quanto concerne le condizioni per la
riduzione del 50 % dell'importo della garanzia, lo svincolo della
medesima, i suoi contenuti, la cessazione degli effetti, si rinvia
a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Polizza assicurativa:
Ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125
del D.P.R. 207/2010, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare
e presentare all'Amministrazione, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore. L'importo della somma assicurata deve
corrispondere all'importo del contratto.
Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione, per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per
le opere, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010.
Con riferimento alle clausole che dovranno essere espressamente
contenute nella polizza suddetta, si rinvia a quanto previsto nel
Capitolato Speciale d'Appalto.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti
di cui al'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti
specificati ai successivi punti e secondo le modalità di cui agli
artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010.
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.
163/2006, nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati, ai sensi
dell'art. 34, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs. 163/2006, alle
condizioni di cui all'art. 62, del D.P.R. 207/2010. In tal caso,
l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di
garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37, comma 9 del
D.Lgs. 163/2006, deve specificare il modello (orizzontale,
verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi
dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 (si rinvia al
Disciplinare di Gara), nonché specificare le parti dell'opera
secondo le categorie di cui al bando di gara che verranno eseguite
da ciascuna associata.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi
relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di
esclusione dalla gara.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si
trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs.
163/2006.
Sono altresì ammessi i concorrenti stabiliti in Stati diversi
dall'Italia, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 47 del
D.Lgs. 163/2006.
Concorrente italiano o stabilito in Italia:
Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti
o consorziati, devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. ed essere in
possesso di attestazione SOA ai sensi dell'art. 61 del D.P.R.
207/2010.
I concorrenti all'atto dell'offerta, devono possedere
l'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al titolo III (Parte II) del D.P.R.
207/2010 regolarmente autorizzata e in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere
generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro
attribuite secondo gli importi di cui alla sezione IV.
I concorrenti devono essere altresì in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme Euroopee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme Euroopee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700
in corso di validità, ai sensi dell'art. 63, del D.P.R. 207/2010 e
dell'art. 40, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
Concorrente stabilito in stati diversi dall'Italia:
Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 163/2006, per i concorrenti
stabiliti in Stati diversi dall'Italia, di cui all'art. 34, lett.
f-bis) del medesimo decreto, l'esistenza dei requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane riportati al
precedente VI.1, è desunta dalla documentazione o dalle
autocertificazioni prodotte secondo le normative vigenti nei
rispettivi paesi.
Con riferimento alla iscrizione alla C.C.I.A.A., il concorrente
deve avere iscrizione equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni
richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di
partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui
all'art. 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta
devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti,
GEIE:
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti
sono ammessi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006 e degli
artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010, se i partecipanti al
raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei
requisiti indicati nel bando.
Con riferimento ai requisiti di partecipazione, si rinvia al
Disciplinare di gara.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Inoltre, ai sensi degli artt. 36, comma 5 e 37 del D.Lgs. 163/2006,
i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato, in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 c.p. È vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
Situazione personale degli operatori:
I soggetti di cui sopra devono non trovarsi in alcuna delle cause
di esclusione di cui al'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e in ogni altra
situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o
l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.