Appalti - Lavori

Esecuzione dei lavori del sistema ferroviario metropolitano regionale

STAZIONE APPALTANTE

Regione del Veneto - direzione infrastrutture


Codice CPV: 45233120
SCADENZA 04/09/2012
Procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) - tratta 1A - Castelfranco - Treviso - Seconda fase di attuazione - Comuni di Paese e Quinto di Treviso - "Soppressione del P.L. al km. 53+525 - via Verdi, in comune di Paese" (intervento 1.31) e "nuova pista ciclabile lungo la S.P.79 tra i comuni di Paese e Quinto di Treviso" (Intervento 1.31 bis).

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: I lavori verranno eseguiti sia lungo la linea ferroviaria Castelfranco Veneto - Treviso, al km 53+525, sia lungo la S.P. n. 79 nei comuni di Paese e di Quinto di Treviso in Provincia di Treviso.

L'intervento 1.31.consiste nella realizzazione di un sottopasso lungo la S.P. n. 79, e tratti viari complementari, per la soppressione del passaggio a livello al km 53+525 della linea ferroviaria Castelfranco - Treviso. L'intervento si localizza nel Comune di Paese (TV) dove la S.P. 79 assume la denominazione di via Verdi.
L'intervento 1.31bis consiste nella realizzazione di una pista ciclabile in affiancamento alla S.P. n. 79 a partire dall'intersezione con via Pasubio sino a quella con via Boito, circa un chilometro più avanti. In corrispondenza degli innesti di via San Cassiano è stata inoltre progettata la rettifica della S.P. n. 79, al fine di consentire la realizzazione della pista stessa sul lato opposto delle intersezioni.
Ulteriori informazioni circa la descrizione dei due interventi sono reperibili nel "capitolato speciale d'appalto - norme generali ed amministrative", disponibile presso i punti di contatto indicati.
Il tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori è di 590 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dal "capitolato speciale d'appalto - norme generali ed amministrative" e nel rispetto dei punti fissi stabiliti dal Cronoprogramma dei lavori.

Quantitativo o entità totale:
Euro 5 780 852,98 (IVA esclusa), di cui, soggetto a ribasso d'asta:
Euro 2 188 862,01 per lavori a misura (IVA esclusa);
Euro 3 284 087,54 per lavori a corpo (IVA esclusa);
Euro 307 903,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa).

Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 590 giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria.
Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, è stabilita nella misura del 2 % del prezzo base indicato nel bando, pari ad Euro 115.617,06 (centoquindicimilaseicentodiciasette, 06), deve essere prestata nelle forme e con le modalità di cui al citato art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e conforme allo schema tipo 1.1. del D.M. n. 123 del 12.3.2004. Si rinvia a quanto specificato anche dal "Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Generali e Amministrative".
È fatta salva la riduzione del 50 % della cauzione per le imprese, come previsto dall'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme Euroopee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme Euroopee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad essere riferibile.
La cauzione provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 giorni, prorogabili, a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.
L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura.
Il deposito cauzionale deve altresì essere corredato, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un fideiussore con la quale questo si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in favore dell'amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.
Cauzione definitiva:
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento. Tale garanzia è del 10 % dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10 %) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; (in caso di ribasso superiore al 20 %) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
In ogni caso, anche per quanto concerne le condizioni per la riduzione del 50 % dell'importo della garanzia, lo svincolo della medesima, i suoi contenuti, la cessazione degli effetti, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Polizza assicurativa:
Ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare e presentare all'Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. L'importo della somma assicurata deve corrispondere all'importo del contratto.
Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010.
Con riferimento alle clausole che dovranno essere espressamente contenute nella polizza suddetta, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui al'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti e secondo le modalità di cui agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010.
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs. 163/2006, alle condizioni di cui all'art. 62, del D.P.R. 207/2010. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 (si rinvia al Disciplinare di Gara), nonché specificare le parti dell'opera secondo le categorie di cui al bando di gara che verranno eseguite da ciascuna associata.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Sono altresì ammessi i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
Concorrente italiano o stabilito in Italia:
Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. ed essere in possesso di attestazione SOA ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010.
I concorrenti all'atto dell'offerta, devono possedere l'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al titolo III (Parte II) del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite secondo gli importi di cui alla sezione IV.
I concorrenti devono essere altresì in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme Euroopee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme Euroopee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700 in corso di validità, ai sensi dell'art. 63, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 40, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 163/2006.

Concorrente stabilito in stati diversi dall'Italia:
Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 163/2006, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, di cui all'art. 34, lett. f-bis) del medesimo decreto, l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati al precedente VI.1, è desunta dalla documentazione o dalle autocertificazioni prodotte secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
Con riferimento alla iscrizione alla C.C.I.A.A., il concorrente deve avere iscrizione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE:
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010, se i partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Con riferimento ai requisiti di partecipazione, si rinvia al Disciplinare di gara.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Inoltre, ai sensi degli artt. 36, comma 5 e 37 del D.Lgs. 163/2006, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 c.p. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Situazione personale degli operatori:
I soggetti di cui sopra devono non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.

Cerca bando