Global service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Firenze
SCADENZA 11/05/2018
Codice CPV: 50230000, 71356000, 45233141
Codice CIG: 74337940E0
Appalto misto di servizi e lavori — Global service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Firenze — 2018/2021.
In sintesi le attività che deve svolgere l’Assuntore del
servizio sono:
A) servizi di governo e servizi manutentivi compensati a forfait
attraverso un canone trimestrale;
B) servizi di ingegneria extracanone mediante accordo
quadro;
C) lavori di manutenzione ordinaria mediante accordo
quadro;
D) lavori di manutenzione straordinaria, solo eventuali.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio della Città Metropolitana di Firenze.
Quantitativo o entità dell'appalto
Il corrispettivo posto a base di gara è pari a 15.762.718,92 euro
(compresi 600 000,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso), di cui 10 122 718,92 euro per servizi di governo e
manutentivi a canone (compresi 280 000,00 euro per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso), 120 000,00 euro per accordo
quadro servizi di ingegneria extracanone, 5 200 000,00 euro per
accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria extracanone
(compresi 320 000,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso).
Il valore economico indicato per gli accordi quadro per i servizi
di ingegneria e per i lavori di manutenzione ordinaria non
costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma
quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti
formali a tale valore legati. L’accordo quadro di cui all'art. 54
del D.Lgs. 50/2016 costituisce infatti uno strumento contrattuale
per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri
«contratti attuativi», non predeterminati per numero, importo ed
ubicazione, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel
corso della durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e
priorità rilevate dall'amministrazione. La stipula dell’accordo
quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città
metropolitana di Firenze e l’aggiudicataria e non è impegnativa in
ordine all'affidamento a quest’ultima dei «contratti attuativi» per
un quantitativo minimo predefinito. I singoli «contratti attuativi»
saranno attivati con le modalità indicate nel Capitolato speciale
d’appalto.
Il contratto di appalto potrà inoltre essere modificato, senza una
nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. a) del Codice, nei seguenti casi.
a) per i servizi di governo e manutentivi, servizi di ingegneria
extracanone e lavori di manutenzione ordinaria di cui alle lettere
A, B, C dell’art. 4 del CSA. L’amministrazione si riserva di
ridurre del 20 % (venti per cento) o aumentare il complesso delle
prestazioni di cui alle lettere A, B e C dell’art. 4 del CSA entro
il limite massimo del 100 % (cento per cento) dell’importo posto a
base di gara. L’amministrazione si riserva la facoltà di:
— ridurre o incrementare l’estensione del patrimonio stradale
totale di competenza dell’amministrazione e oggetto del presente
affidamento,
— sottrarre o aggiungere singoli elementi del patrimonio stradale
di competenza dell’amministrazione e oggetto del presente
affidamento,
— posticipare l’avvio di servizi di governo o manutentivi o
procedere a consegna parziale degli stessi.
Ai sensi della norma citata le condizioni per cui è possibile
applicare tale modifica sono:
— motivate esigenze organizzative interne all'ente,
— sopravvenute modifiche delle competenze dell’amministrazione;
b) per i lavori di manutenzione straordinaria di cui alla lettera D
dell’art. 4 del CSA.
Nel caso in cui, durante il corso dell’appalto, a seguito delle
proposte dell'Assuntore contenute nel piano di manutenzione degli
interventi straordinari, approvato secondo le procedure del CPTS,
sia riscontrata la necessità di eseguire interventi di manutenzione
straordinaria. In questa categoria sono comprese le eventuali
esigenze di interventi che potrebbero manifestarsi per lavori di
urgenza, somma urgenza e necessità per ripristini e danneggiamenti
provocati da eventi naturali di carattere eccezionale.
Tali interventi sono eseguiti alle stesse condizioni contrattuali,
sulla scorta dell'Elenco prezzi unitari posto a base di offerta e
corretto della percentuale di ribasso offerta dall'assuntore in
sede di gara per i lavori di manutenzione ordinaria, fino ad un
massimo del 40 % (quaranta per cento) dell'importo a base di gara,
pari a 6 305 087,57 euro, IVA esclusa.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a
ulteriori 4 anni.
L’importo massimo stimato dell’appalto per il quadriennio e
l’eventuale rinnovo è pari quindi a 75 661 050,82 euro.
Opzioni
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a)
del Codice, nei seguenti casi:
a) per i servizi di governo e manutentivi, servizi di ingegneria
extracanone e lavori di manutenzione ordinaria di cui alle lettere
A, B, C dell’art. 4 del CSA. L’amministrazione si riserva di
ridurre del 20 % (venti per cento) o aumentare il complesso delle
prestazioni di cui alle lettere A, B e C dell’art. 4 del CSA entro
il limite massimo del 100 % (cento per cento) dell’importo posto a
base di gara. L’amministrazione si riserva la facoltà di:
— ridurre o incrementare l’estensione del patrimonio stradale
totale di competenza dell’amministrazione e oggetto del presente
affidamento,
— sottrarre o aggiungere singoli elementi del patrimonio stradale
di competenza dell’amministrazione e oggetto del presente
affidamento,
— posticipare l’avvio di servizi di governo o manutentivi o
procedere a consegna parziale degli stessi.
Ai sensi della norma citata le condizioni per cui è possibile
applicare tale modifica sono:
— motivate esigenze organizzative interne all'ente,
— sopravvenute modifiche delle competenze dell’amministrazione;
b) per i lavori di manutenzione straordinaria di cui alla lettera D
dell’art. 4 del CSA.
Nel caso in cui, durante il corso dell’appalto, a seguito delle
proposte dell'Assuntore contenute nel piano di manutenzione degli
interventi straordinari, approvato secondo le procedure del CPTS,
sia riscontrata la necessità di eseguire interventi di manutenzione
straordinaria. In questa categoria sono comprese le eventuali
esigenze di interventi che potrebbero manifestarsi per lavori di
urgenza, somma urgenza e necessità per ripristini e danneggiamenti
provocati da eventi naturali di carattere eccezionale.
Tali interventi sono eseguiti alle stesse condizioni contrattuali,
sulla scorta dell'Elenco prezzi unitari posto a base di offerta e
corretto della percentuale di ribasso offerta dall'assuntore in
sede di gara per i lavori di manutenzione ordinaria, fino ad un
massimo del 40 % (quaranta per cento) dell'importo a base di gara,
pari a 6 305 087,57 euro, IVA esclusa.
Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione o fideiussione dell’1 % alla presentazione dell’offerta,
ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di 156
427,19 euro.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto
Ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i
soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per i servizi di
ingegneria extracanone sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti
previsti dal D.M. 263/2016 e nel rispetto delle linee guida Anac n.
1 — indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria (delib. n. 973 del
14.9.2016).
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale di seguito
indicati.
Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
gare di appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
2) inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter,
del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione;
Requisiti di idoneità professionale:
1) per le imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in
uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito;
2) solo per servizi di governo e servizi manutentivi: iscrizione
all'Albo gestori ambientali per la raccolta e il trasporto di
rifiuti per conto terzi, nelle categorie:
— n. 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, nel dettaglio:
— sottocategoria «Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle
strade extraurbane e sulle autostrade», almeno classe F fino a 1
000 t/a per la raccolta dei rifiuti da pulizia stradale,
— «Attività di spazzamento meccanizzato», almeno classe F,
— n. 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi,
almeno classe E,
— n. 5 raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, almeno
classe F.
Si rammenta inoltre che tale requisito non può essere oggetto di
avvalimento ai sensi dell’art. 89 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o
in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3, del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito;
3) gruppo di lavoro dei servizi di ingegneria extracanone: il
soggetto che svolgerà i servizi di ingegneria deve possedere le
competenze professionali minime necessarie indicate di seguito. Si
precisa che i ruoli (figure) professionali «minimi» indicati si
riferiscono a numero 3 persone fisiche distinte. Dovrà inoltre
essere individuata tra uno dei soggetti del gruppo di lavoro la
persona incaricata dell’integrazione tra le prestazioni
specialistiche.
Ai sensi dell’art 4 del Decreto del Ministero Infrastrutture e
trasporti del 2.12.2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei devono
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista,
laureato, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea
di residenza, quale progettista, i cui requisiti non concorrono
alla formazione dei requisiti di partecipazione.
Figura n. 1: esperto viabilità – laurea magistrale o quinquennale
in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da
almeno 10 anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo ordine
professionale, settore civile e ambientale.
Figura n. 2: esperto geologo – laurea magistrale o quinquennale in
geologia, abilitazione all'esercizio della professionale da almeno
10 anni e iscrizione alla Sezione A del relativo ordine
professionale.
Figura n. 3: esperto architettonico – laurea magistrale o
quinquennale in architettura, abilitazione all'esercizio della
professione da almeno 10 anni ed iscrizione alla Sezione A del
relativo ordine professionale.
Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Vedasi Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A) Servizi di
governo e servizi manutentivi:
1. fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto
dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari
disponibili (triennio 2015-2016-2017) non inferiore a 2 500 000,00
euro, IVA esclusa.
Il settore di attività è quello dei servizi di gestione del
patrimonio stradale.
Tale requisito, di natura economico-finanziaria, è richiesto in
quanto ritenuto essenziale per dimostrare la solidità
dell’operatore nel settore di attività all'interno del quale
rientra l’oggetto dell’appalto, l’importo medio è pari al valore
minimo stimato dell’appalto e relativo ai soli servizi di governo e
manutentivi. Inoltre, ai fini pro-concorrenziali, è richiesto un
fatturato medio annuo in modo da agevolare la dimostrazione
mediante il ricorso ad una media.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4
e all. XVII parte I, del Codice, mediante
fatture/contratti/specifiche voci di bilancio.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le
imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni i
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico,
che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze
richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
Stazione Appaltante;
B) servizi di ingegneria extracanone:
1. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura
espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari
a 120 000,00 euro;
2. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di
progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per l'importo globale minimo, per ogni classe e
categoria, pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie come riportate di seguito:
— ID.Opere V.02 - Classi e Cat. L. 143/49 VI/a — D.M. 18.11.1971
II/a - Gr. Compl. 0,45 — Imp. 2 800 000,00 euro,
— ID.Opere D.02 - Classi e Cat. L. 143/49 VII/a — D.M. 18.11.1971
III - Gr. Compl. 0,45 — Imp. € 362 840,00 euro,
— ID.Opere S.04 - Classi e Cat. L. 143/49 IX/b — D.M. 18.11.1971
III - Gr. Compl. 0,90 — Imp. € 100 000,00 euro;
3. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di
progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell'affidamento come di seguito riportato.
L’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione è
stato formulato sulla base dell’esperienza dei servizi di global
service precedenti protratta al momento della stesura per più di 13
anni.
— ID.Opere V.02 - Classi e Cat. L. 143/49 VI/a — D.M. 18.11.1971
II/a - Gr. Compl. 0,45 — Imp. 1 120 000,00 euro,
— ID.Opere D.02 - Classi e Cat. L. 143/49 VII/a — D.M. 18.11.1971
III - Gr. Compl. 0,45 — Imp. 145 136,00 euro,
— ID.Opere S.04 - Classi e Cat. L. 143/49 IX/b — D.M. 18.11.1971
III - Gr. Compl. 0,90 — Imp. 40 000,00 euro.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.6.2016 del Ministero della
Giustizia, le attività svolte per opere rientranti nella stessa
categorie di quelle oggetto dei servizi di affidare sono da
ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi
da affidare. Ai sensi del punto V.1 delle Linee Guida Anac n. 1 e
s.m.i., per le sole ID. opere D.02 sono da ritenere categorie
idonee a comprovare il possesso esclusivamente le ID. opere D.04 e
D.05;
C. lavori di manutenzione ordinaria:
1. possesso di idonea attestazione SOA ai sensi dell’art. 84 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 60 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore
ai sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in corso di
validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR
207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione nelle seguenti categorie:
— OG3 classifica V – Qualificazione obbligatoria – Imp. 4 520
000,00 euro – Prevalente,
— OS10 classifica III – Qualificazione obbligatoria – Imp. 700
000,00 euro – Scorporabile,
— OS12-A classifica II – Qualificazione obbligatoria – Imp. 300
000,00 euro – Scorporabile.
I concorrenti devono inoltre possedere certificazione di qualità
aziendale, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010, in corso di
validità, per tutte le categorie dell’appalto con classifica pari o
superiore alla III, risultante dall'attestazione SOA oppure da
specifica certificazione da allegare obbligatoriamente alla
documentazione di gara.
Si ricorda che in virtù di quanto disposto all'art 61 c. 2 del
D.P.R. 207/2010, «la qualificazione in una categoria abilita
l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti
della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di
imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una
classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base
di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del
conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma
2».
Si precisa che le lavorazioni sopra indicate relative alle
categorie OS12-A rientrano tra le opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 del
Decreto Ministeriale n. 248 del 10.11.2016. Per tali categorie il
subappalto è consentito, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30 % dell’importo della categoria.
Tale limite non si computa ai fini del raggiungimento del limite di
cui all'art. 105, comma 2, del Codice.
La volontà di ricorso al subappalto deve essere espressamente
dichiarata dal concorrente con l’indicazione specifica della
categoria e della percentuale.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 non è consentito
l’avvalimento per i requisiti di qualificazione di cui alla
categoria OS12-A.
Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art 105 c.4 lett a)
del D.Lgs. 50/2016, non è consentito il subappalto ai soggetti che
abbiano partecipato alla presente procedura.
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Vedasi Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A. Servizi di governo e servizi manutentivi:
1. il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizio
analogo (servizio di punta) della durata non inferiore a 12 mesi,
già trascorsi alla data di pubblicazione del bando, svolto per un
unico committente, relativo ad una rete viaria non inferiore a 300
km e comprendente tutti i seguenti servizi:
— sistema informativo;
— rilievo dati e monitoraggio;
— call center;
— sorveglianza e controllo cantieri;
— gestione sinistri;
— servizio di pronto intervento.
Tale requisito, di natura tecnica, è richiesto poiché ritenuto
essenziale per dimostrare la capacità dell’operatore ad eseguire
l’appalto con la competenza adeguata. Le condizioni per le quali il
requisito è ritenuto necessario: elenco dei servizi indicati,
durata minima ed estensione minima della rete, sono ritenuti
significativi della capacità dell’operatore al mantenimento dei
livelli prestazionali stabiliti dal Capitolato.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui
all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche
amministrazioni o enti pubblici mediante:
— originale o copia conforme dei certificati rilasciati
dall'amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’estensione delle rete stradale, dell’importo e
del periodo di esecuzione.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti
privati, mediante una delle seguenti modalità:
— originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal
committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’estensione delle rete stradale, dell’importo, e del periodo di
esecuzione;
B. servizi di ingegneria extracanone
1. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di
professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del
personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica
del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) pari a
3;
2. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime
di tecnici pari a 3, da raggiungere anche mediante la costituzione
di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Informazioni relative ad una particolare
professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa applicabile: D.M. 263 del 2.12.2016 — Vedi punto
III.2.1) per i servizi di ingegneria extracanone.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo
Informazioni complementari
C.F. Città Metropolitana di Firenze: 80016450480 — Determina a
contrattare n. 188 del 2.2.2018 e successiva rettifica con atto n.
714 del 27.3.2018. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli
effetti oltre che dal presente bando anche dal Disciplinare di
gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it/, ove son pubblicati
anche tutti gli elaborati per la rimessa dell'offerta. Pertanto, ai
fini della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno
attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e
condizioni di cui al presente bando, al Disciplinare di gara e agli
altri elaborati per la rimessa dell’offerta. Tutta la
documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità
telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove
richiesto, firmata digitalmente.
Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso,
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni relative ai
servizi di governo e manutentivi in misura maggioritaria ai sensi
dell’art. 83, comma 8, del Codice. Nel raggruppamento misto si
applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole
prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale
si applica la regola prevista per quest’ultimo per la prestazione
principale. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato di cui alla parte III.2.1), punto 1), dei requisiti
di idoneità professionale deve essere posseduto da ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e
da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate
come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia
soggettività giuridica. Il requisito relativo all'iscrizione
all'Albo gestori ambientali per la raccolta e il trasporto di
rifiuti per conto terzi di cui al punto 2) deve essere posseduto da
ciascun soggetto individuato per l’esecuzione dei servizi di
governo e manutentivi. Il requisito relativo al fatturato specifico
per la prestazione principale (servizi di governo e manutentivi) di
cui alla parte III.2.2), punto A.1., deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale in modalità cumulativa e nel
rispetto del possesso in misura maggioritaria della mandataria.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato
specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere
dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Il requisito relativo
al servizio di punta richiesto nella prestazione principale
(servizi di governo e manutentivi) di cui alla parte III.2.3),
punto A.1., deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
Il requisito relativo al gruppo di lavoro per i servizi di
ingegneria di cui alla parte III.2.1), punto 3), dei requisiti di
idoneità professionale, al fatturato specifico richiesto nella
parte III.2.2), punto B.1., ai servizi espletati di cui al
successivo punto B.2. e al numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi 3 anni di cui alla parte III.2.3), punto
B.1. o B.2. dovrà essere dimostrato in modalità cumulativa. Il
requisito relativo ai servizi di punta (non frazionabili) di cui
alla punto B.3., richiesti per i servizi di ingegneria. Dovrà
essere posseduto per ogni classe e categoria da un solo soggetto
del raggruppamento.
Il requisito relativo alla qualificazione all'esecuzione dei LL.PP,
di cui alla parte III.2.2), punto C.1. deve essere posseduto con le
modalità indicate dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di consorzi di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e
c), del Codice il requisito relativo all'iscrizione nel registro
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato di cui alla parte III.2.1), punto 1), deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo gestori
ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti per conto
terzi di cui al punto 2) deve essere posseduto dall'operatore che
svolgerà i servizi di governo ed i servizi manutentivi. I requisiti
di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale,
ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i
consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice,
direttamente dal consorzio medesimo; b. per i consorzi di cui
all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
Per i servizi di ingegneria e architettura i consorzi stabili di
società di professionisti e di società di ingegneria, anche in
forma mista, devono essere formati da non meno di 3 consorziati che
abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e
architettura (art. 46 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016). Ai fini
della qualificazione si applica quanto disposto dall'art 47 c. 2
del D.Lgs. 50/2016. Le società, per un periodo di 5 anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali anche con riferimento
ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma
di società di persone o di società cooperativa e dei direttori
tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto
a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di
capitali (art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016).
É vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già
costituiti, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di
offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui
all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 252/1998 ed all'articolo 48,
commi 17, 18, 19, 19 ter del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art 48 c. 7 citato è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all'art 46 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 sono
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare
in qualsiasi altra forma.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore.
Gli offerenti sono tenuti al versamento del contributo all'Autorità
nazionale anticorruzione per l’importo e con le modalità indicate
nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs.
50/2016, la Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte
in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei
corrispondenti punti massimo previsti dal Disciplinare di gara. Nel
caso in cui le offerte di 2 o più concorrenti ottengano lo stesso
punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per
tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio
nell'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di 2 o più
concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. La Stazione
Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12,
del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in
forma pubblica amministrativa, con spese a totale carico
dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs.
50/2016, le spese di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
ufficiale sono rimborsate alla Stazione Appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione.
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
qualora non risulti possibile definirle in sede amministrativa, le
stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il
Foro competente è individuato nel Foro di Firenze.
Le eventuali integrazioni/rettifiche al Capitolato e al Disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute della commissione di gara saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/.
Responsabile del procedimento: ing. Michele Rosi della Direzione Viabilità