Affidamento di incarico - procedura aperta

Global service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Firenze

STAZIONE APPALTANTE

Città Metropolitana di Firenze


Codice CPV: 50230000, 71356000, 45233141
Codice CIG: 74337940E0
SCADENZA 11/05/2018
ALLEGATI AL BANDO

Appalto misto di servizi e lavori — Global service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Firenze — 2018/2021.

In sintesi le attività che deve svolgere l’Assuntore del servizio sono: 
A) servizi di governo e servizi manutentivi compensati a forfait attraverso un canone trimestrale; 
B) servizi di ingegneria extracanone mediante accordo quadro; 
C) lavori di manutenzione ordinaria mediante accordo quadro; 
D) lavori di manutenzione straordinaria, solo eventuali.

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio della Città Metropolitana di Firenze.

Quantitativo o entità dell'appalto
Il corrispettivo posto a base di gara è pari a 15.762.718,92 euro (compresi 600 000,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), di cui 10 122 718,92 euro per servizi di governo e manutentivi a canone (compresi 280 000,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), 120 000,00 euro per accordo quadro servizi di ingegneria extracanone, 5 200 000,00 euro per accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria extracanone (compresi 320 000,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
Il valore economico indicato per gli accordi quadro per i servizi di ingegneria e per i lavori di manutenzione ordinaria non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati. L’accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri «contratti attuativi», non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'amministrazione. La stipula dell’accordo quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città metropolitana di Firenze e l’aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest’ultima dei «contratti attuativi» per un quantitativo minimo predefinito. I singoli «contratti attuativi» saranno attivati con le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
Il contratto di appalto potrà inoltre essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi.
a) per i servizi di governo e manutentivi, servizi di ingegneria extracanone e lavori di manutenzione ordinaria di cui alle lettere A, B, C dell’art. 4 del CSA. L’amministrazione si riserva di ridurre del 20 % (venti per cento) o aumentare il complesso delle prestazioni di cui alle lettere A, B e C dell’art. 4 del CSA entro il limite massimo del 100 % (cento per cento) dell’importo posto a base di gara. L’amministrazione si riserva la facoltà di:
— ridurre o incrementare l’estensione del patrimonio stradale totale di competenza dell’amministrazione e oggetto del presente affidamento,
— sottrarre o aggiungere singoli elementi del patrimonio stradale di competenza dell’amministrazione e oggetto del presente affidamento,
— posticipare l’avvio di servizi di governo o manutentivi o procedere a consegna parziale degli stessi.
Ai sensi della norma citata le condizioni per cui è possibile applicare tale modifica sono:
— motivate esigenze organizzative interne all'ente,
— sopravvenute modifiche delle competenze dell’amministrazione;
b) per i lavori di manutenzione straordinaria di cui alla lettera D dell’art. 4 del CSA.
Nel caso in cui, durante il corso dell’appalto, a seguito delle proposte dell'Assuntore contenute nel piano di manutenzione degli interventi straordinari, approvato secondo le procedure del CPTS, sia riscontrata la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria. In questa categoria sono comprese le eventuali esigenze di interventi che potrebbero manifestarsi per lavori di urgenza, somma urgenza e necessità per ripristini e danneggiamenti provocati da eventi naturali di carattere eccezionale.
Tali interventi sono eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, sulla scorta dell'Elenco prezzi unitari posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'assuntore in sede di gara per i lavori di manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del 40 % (quaranta per cento) dell'importo a base di gara, pari a 6 305 087,57 euro, IVA esclusa.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 anni.
L’importo massimo stimato dell’appalto per il quadriennio e l’eventuale rinnovo è pari quindi a 75 661 050,82 euro.

Opzioni
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
a) per i servizi di governo e manutentivi, servizi di ingegneria extracanone e lavori di manutenzione ordinaria di cui alle lettere A, B, C dell’art. 4 del CSA. L’amministrazione si riserva di ridurre del 20 % (venti per cento) o aumentare il complesso delle prestazioni di cui alle lettere A, B e C dell’art. 4 del CSA entro il limite massimo del 100 % (cento per cento) dell’importo posto a base di gara. L’amministrazione si riserva la facoltà di:
— ridurre o incrementare l’estensione del patrimonio stradale totale di competenza dell’amministrazione e oggetto del presente affidamento,
— sottrarre o aggiungere singoli elementi del patrimonio stradale di competenza dell’amministrazione e oggetto del presente affidamento,
— posticipare l’avvio di servizi di governo o manutentivi o procedere a consegna parziale degli stessi.
Ai sensi della norma citata le condizioni per cui è possibile applicare tale modifica sono:
— motivate esigenze organizzative interne all'ente,
— sopravvenute modifiche delle competenze dell’amministrazione;
b) per i lavori di manutenzione straordinaria di cui alla lettera D dell’art. 4 del CSA.
Nel caso in cui, durante il corso dell’appalto, a seguito delle proposte dell'Assuntore contenute nel piano di manutenzione degli interventi straordinari, approvato secondo le procedure del CPTS, sia riscontrata la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria. In questa categoria sono comprese le eventuali esigenze di interventi che potrebbero manifestarsi per lavori di urgenza, somma urgenza e necessità per ripristini e danneggiamenti provocati da eventi naturali di carattere eccezionale.
Tali interventi sono eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, sulla scorta dell'Elenco prezzi unitari posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'assuntore in sede di gara per i lavori di manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del 40 % (quaranta per cento) dell'importo a base di gara, pari a 6 305 087,57 euro, IVA esclusa.

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione o fideiussione dell’1 % alla presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di 156 427,19 euro.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto
Ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per i servizi di ingegneria extracanone sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 263/2016 e nel rispetto delle linee guida Anac n. 1 — indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (delib. n. 973 del 14.9.2016).
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di seguito indicati.
Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
Requisiti di idoneità professionale:
1) per le imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
2) solo per servizi di governo e servizi manutentivi: iscrizione all'Albo gestori ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti per conto terzi, nelle categorie:
— n. 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, nel dettaglio:
— sottocategoria «Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade», almeno classe F fino a 1 000 t/a per la raccolta dei rifiuti da pulizia stradale,
— «Attività di spazzamento meccanizzato», almeno classe F,
— n. 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, almeno classe E,
— n. 5 raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, almeno classe F.
Si rammenta inoltre che tale requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
3) gruppo di lavoro dei servizi di ingegneria extracanone: il soggetto che svolgerà i servizi di ingegneria deve possedere le competenze professionali minime necessarie indicate di seguito. Si precisa che i ruoli (figure) professionali «minimi» indicati si riferiscono a numero 3 persone fisiche distinte. Dovrà inoltre essere individuata tra uno dei soggetti del gruppo di lavoro la persona incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche.
Ai sensi dell’art 4 del Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti del 2.12.2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.
Figura n. 1: esperto viabilità – laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo ordine professionale, settore civile e ambientale.
Figura n. 2: esperto geologo – laurea magistrale o quinquennale in geologia, abilitazione all'esercizio della professionale da almeno 10 anni e iscrizione alla Sezione A del relativo ordine professionale.
Figura n. 3: esperto architettonico – laurea magistrale o quinquennale in architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo ordine professionale.

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A) Servizi di governo e servizi manutentivi:
1. fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (triennio 2015-2016-2017) non inferiore a 2 500 000,00 euro, IVA esclusa.
Il settore di attività è quello dei servizi di gestione del patrimonio stradale.
Tale requisito, di natura economico-finanziaria, è richiesto in quanto ritenuto essenziale per dimostrare la solidità dell’operatore nel settore di attività all'interno del quale rientra l’oggetto dell’appalto, l’importo medio è pari al valore minimo stimato dell’appalto e relativo ai soli servizi di governo e manutentivi. Inoltre, ai fini pro-concorrenziali, è richiesto un fatturato medio annuo in modo da agevolare la dimostrazione mediante il ricorso ad una media.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante fatture/contratti/specifiche voci di bilancio.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante;
B) servizi di ingegneria extracanone:
1. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 120 000,00 euro;
2. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per l'importo globale minimo, per ogni classe e categoria, pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come riportate di seguito:
— ID.Opere V.02 - Classi e Cat. L. 143/49 VI/a — D.M. 18.11.1971 II/a - Gr. Compl. 0,45 — Imp. 2 800 000,00 euro,
— ID.Opere D.02 - Classi e Cat. L. 143/49 VII/a — D.M. 18.11.1971 III - Gr. Compl. 0,45 — Imp. € 362 840,00 euro,
— ID.Opere S.04 - Classi e Cat. L. 143/49 IX/b — D.M. 18.11.1971 III - Gr. Compl. 0,90 — Imp. € 100 000,00 euro;
3. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento come di seguito riportato.
L’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione è stato formulato sulla base dell’esperienza dei servizi di global service precedenti protratta al momento della stesura per più di 13 anni.
— ID.Opere V.02 - Classi e Cat. L. 143/49 VI/a — D.M. 18.11.1971 II/a - Gr. Compl. 0,45 — Imp. 1 120 000,00 euro,
— ID.Opere D.02 - Classi e Cat. L. 143/49 VII/a — D.M. 18.11.1971 III - Gr. Compl. 0,45 — Imp. 145 136,00 euro,
— ID.Opere S.04 - Classi e Cat. L. 143/49 IX/b — D.M. 18.11.1971 III - Gr. Compl. 0,90 — Imp. 40 000,00 euro.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.6.2016 del Ministero della Giustizia, le attività svolte per opere rientranti nella stessa categorie di quelle oggetto dei servizi di affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ai sensi del punto V.1 delle Linee Guida Anac n. 1 e s.m.i., per le sole ID. opere D.02 sono da ritenere categorie idonee a comprovare il possesso esclusivamente le ID. opere D.04 e D.05;
C. lavori di manutenzione ordinaria:
1. possesso di idonea attestazione SOA ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 60 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie:
— OG3 classifica V – Qualificazione obbligatoria – Imp. 4 520 000,00 euro – Prevalente,
— OS10 classifica III – Qualificazione obbligatoria – Imp. 700 000,00 euro – Scorporabile,
— OS12-A classifica II – Qualificazione obbligatoria – Imp. 300 000,00 euro – Scorporabile.
I concorrenti devono inoltre possedere certificazione di qualità aziendale, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, per tutte le categorie dell’appalto con classifica pari o superiore alla III, risultante dall'attestazione SOA oppure da specifica certificazione da allegare obbligatoriamente alla documentazione di gara.
Si ricorda che in virtù di quanto disposto all'art 61 c. 2 del D.P.R. 207/2010, «la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2».
Si precisa che le lavorazioni sopra indicate relative alle categorie OS12-A rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10.11.2016. Per tali categorie il subappalto è consentito, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30 % dell’importo della categoria. Tale limite non si computa ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice.
La volontà di ricorso al subappalto deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l’indicazione specifica della categoria e della percentuale.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 non è consentito l’avvalimento per i requisiti di qualificazione di cui alla categoria OS12-A.
Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art 105 c.4 lett a) del D.Lgs. 50/2016, non è consentito il subappalto ai soggetti che abbiano partecipato alla presente procedura.

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A. Servizi di governo e servizi manutentivi:
1. il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizio analogo (servizio di punta) della durata non inferiore a 12 mesi, già trascorsi alla data di pubblicazione del bando, svolto per un unico committente, relativo ad una rete viaria non inferiore a 300 km e comprendente tutti i seguenti servizi:
— sistema informativo;
— rilievo dati e monitoraggio;
— call center;
— sorveglianza e controllo cantieri;
— gestione sinistri;
— servizio di pronto intervento.
Tale requisito, di natura tecnica, è richiesto poiché ritenuto essenziale per dimostrare la capacità dell’operatore ad eseguire l’appalto con la competenza adeguata. Le condizioni per le quali il requisito è ritenuto necessario: elenco dei servizi indicati, durata minima ed estensione minima della rete, sono ritenuti significativi della capacità dell’operatore al mantenimento dei livelli prestazionali stabiliti dal Capitolato.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:
— originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’estensione delle rete stradale, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
— originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’estensione delle rete stradale, dell’importo, e del periodo di esecuzione;
B. servizi di ingegneria extracanone
1. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) pari a 3;
2. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici pari a 3, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: D.M. 263 del 2.12.2016 — Vedi punto III.2.1) per i servizi di ingegneria extracanone.

Tipo di procedura: Aperta

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Informazioni complementari
C.F. Città Metropolitana di Firenze: 80016450480 — Determina a contrattare n. 188 del 2.2.2018 e successiva rettifica con atto n. 714 del 27.3.2018. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal Disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it/, ove son pubblicati anche tutti gli elaborati per la rimessa dell'offerta. Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e condizioni di cui al presente bando, al Disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni relative ai servizi di governo e manutentivi in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo per la prestazione principale. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla parte III.2.1), punto 1), dei requisiti di idoneità professionale deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo gestori ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti per conto terzi di cui al punto 2) deve essere posseduto da ciascun soggetto individuato per l’esecuzione dei servizi di governo e manutentivi. Il requisito relativo al fatturato specifico per la prestazione principale (servizi di governo e manutentivi) di cui alla parte III.2.2), punto A.1., deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale in modalità cumulativa e nel rispetto del possesso in misura maggioritaria della mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Il requisito relativo al servizio di punta richiesto nella prestazione principale (servizi di governo e manutentivi) di cui alla parte III.2.3), punto A.1., deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
Il requisito relativo al gruppo di lavoro per i servizi di ingegneria di cui alla parte III.2.1), punto 3), dei requisiti di idoneità professionale, al fatturato specifico richiesto nella parte III.2.2), punto B.1., ai servizi espletati di cui al successivo punto B.2. e al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni di cui alla parte III.2.3), punto B.1. o B.2. dovrà essere dimostrato in modalità cumulativa. Il requisito relativo ai servizi di punta (non frazionabili) di cui alla punto B.3., richiesti per i servizi di ingegneria. Dovrà essere posseduto per ogni classe e categoria da un solo soggetto del raggruppamento.
Il requisito relativo alla qualificazione all'esecuzione dei LL.PP, di cui alla parte III.2.2), punto C.1. deve essere posseduto con le modalità indicate dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di consorzi di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla parte III.2.1), punto 1), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo gestori ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti per conto terzi di cui al punto 2) deve essere posseduto dall'operatore che svolgerà i servizi di governo ed i servizi manutentivi. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Per i servizi di ingegneria e architettura i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (art. 46 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016). Ai fini della qualificazione si applica quanto disposto dall'art 47 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. Le società, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016).
É vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 252/1998 ed all'articolo 48, commi 17, 18, 19, 19 ter del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art 48 c. 7 citato è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art 46 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
Gli offerenti sono tenuti al versamento del contributo all'Autorità nazionale anticorruzione per l’importo e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimo previsti dal Disciplinare di gara. Nel caso in cui le offerte di 2 o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di 2 o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in forma pubblica amministrativa, con spese a totale carico dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora non risulti possibile definirle in sede amministrativa, le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di Firenze.

Le eventuali integrazioni/rettifiche al Capitolato e al Disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute della commissione di gara saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/.

Responsabile del procedimento: ing. Michele Rosi della Direzione Viabilità

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