Predisposizione di piano urbanistico di dettaglio della zona circostante a Route Ramey in fraz. Champoluc in comune di Ayas
SCADENZA 10/02/2012
Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,
nei settori ordinari, concernenti la predisposizione di piano
urbanistico di dettaglio della zona circostante a Route Ramey in
fraz. Champoluc in comune di Ayas.
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria relativi alla predisposizione di
piano urbanistico di dettaglio della zona circostante a Route Ramey
in fraz. Champoluc in comune di Ayas.
La stazione appaltante si riserva di:
- interrompere la procedura di gara in ogni fase della stessa senza
che ciò possa comportare a favore di ogni concorrente diritto a
indennizzi o riconoscimenti di sorta;
- procedere all'individuazione del soggetto affidatario e non
procedere nelle successive fasi, senza che ciò comporti a favore
dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio diritto a
indennizzi o riconoscimenti di sorta;
- procedere all'individuazione del soggetto affidatario,
all'aggiudicazione definitiva e sospendere la fase di stipula del
contratto di appalto senza che ciò comporti a favore dell'operatore
economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di
sorta.
Il Comune di Ayas ha la facoltà di ridurre, di modificare o di
dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o
reclamo da parte dell'aggiudicatario qualora le condizioni lo
richiedano, o non sia possibile acquisire le autorizzazioni, i
pareri, i nullaosta o assensi comunque denominati per dare corso ai
lavori ovvero qualora lo stesso Comune ritenga, per suo
insindacabile motivo, non conveniente od opportuno dare seguito ad
ulteriori fasi dell'incarico. Ricorrendo tale ipotesi, e sempre che
gli elaborati progettuali prodotti e le attività espletate abbiano
conseguito l'approvazione del Committente, all'aggiudicatario
spetterà il compenso per la quota di prestazione eseguita nonché
per le spese sostenute e documentate, con esclusione di
qualsivoglia maggiorazione per incarico parziale in relazione alle
opere progettate e non eseguite.
La struttura deputata alla predisposizione del Piano urbanistico di
dettaglio deve essere composta necessariamente, pena l'esclusione,
almeno da un professionista professionista abilitato, in possesso
della laurea magistrale-specialistica in ingegneria o architettura,
iscritto all'Ordine professionale, oppure in possesso di equiparato
titolo di abilitazione alla professione, secondo l'ordinamento
dello Stato europeo di appartenenza.
Per l'espletamento dell'attività di progettazione sarà inoltre
possibile avvalersi di collaboratori professionali.
N.B.: Il corrispettivo a base d'asta è comprensivo di ogni
prestazione, ogni implementazione di organico non comporterà alcun
aumento o rivisitazione del corrispettivo.
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio del prezzo
più basso.
Importo presunto del corrispettivo
Euro 74.954,00 esclusi oneri fiscali, previdenziali e di altro
genere.
Quadro economico dell'appalto
L'ammontare presunto del corrispettivo delle prestazioni
professionali importo dei lavori, determinato in ossequio alla
normativa vigente è pari a Euro 79.454,00, compresi Spese e Oneri
accessori, esclusi oneri fiscali e previdenziali, così suddivisi,
ai sensi del D.M. 4/4/2001 e della legge 143/1949 in relazione
all'importo delle opere:
P:U.D. : € 72.231,00
Rapporto preliminare: € 7.223,00
Le voci inerenti al corrispettivo da liquidare sono soggette al
prezzo formulato dall'operatore economico in sede di offerta
economica. All'atto del consuntivo, l'ammontare del corrispettivo
sarà determinato sulla base della legislazione vigente e secondo le
tariffe professionali.
Criterio di aggiudicazione
Il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza al
criterio stabilito dall'art. 86 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e precisamente mediante il criterio del prezzo più
basso, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs.
163/2006, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal
caso si applica l'articolo 86, comma 3.
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media.
Nel caso di ribassi percentuali formulati mediante l'indicazione di
4 o più cifre decimali il ribasso percentuale offerto sarà troncato
alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.
In caso di offerte con pari punteggio, l'amministrazione procederà
al sorteggio pubblico.
In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 90 del
d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Ingegneri e Architetti iscritti al
relativo albo professionale. Possono essere associati altri
professionisti quali geometri, periti ecc in rapporto alle
professionalità richieste. In ogni caso sono ammessi
unicamente:
a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla Legge 1815\1939, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d),
del Decreto legislativo n. 163/2006, nei limiti delle loro
competenze professionali;
b) Società di professionisti, ai sensi dell'art. 90, comma 1,
lettera e), del Decreto legislativo n. 163/2006, costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazione di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo
le modalità stabilite dalle vigenti leggi;
c) Società di ingegneria ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera
f), del Decreto legislativo n. 163/2006, costituite nelle forme di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei
lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti
leggi;
d) Raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle lettere d),
e), f), f/bis), h) dell'art. 90, comma 1, lettera g), del Decreto
legislativo n. 163/2006;
e) Consorzi stabili di società di professionisti di cui alla
lettera b) ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera h), del Decreto
legislativo n. 163/2006 e di società di ingegneria di cui alla
lettera c), anche in forma mista, come disciplinati dalla normativa
statale vigente art. 90 del D.lgs. n.163\2006;
f) Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla
categoria 12 dell'allegato II A, del Decreto legislativo n.
163/2006, stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi.
Le società di ingegneria devono possedere, pena l'esclusione, i
requisiti di cui all'art. 254 del d.p.r. 207/2010 e, quindi, sono
tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della
società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte
dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di
laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica
attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato
all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché
iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero
abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei
paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore
tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente,
laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto
al relativo albo professionale, la società delega il compito di
approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma
degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del
direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei
confronti della stazione appaltante.
Le società di professionisti devono possedere, pena l'esclusione, i
requisiti di cui all'art. 255 del d.p.r. 207/2010.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera
h), del codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli
articoli 263 e 267 del d.p.r. 207/2010, attraverso i requisiti dei
consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle
singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque
anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque
entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando
di gara.
Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti
temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g),
dello stesso codice devono prevedere, pena l'esclusione, quale
progettista la presenza di almeno un professionista laureato
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di
residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo
professionale il progettista presente nel raggruppamento può
essere:
- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1,
lettera d), del codice, un libero professionista singolo o
associato;
- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1,
lettere e), f), e f-bis), del codice, un amministratore, un socio,
un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo
con la società.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara
in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o
di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria
delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, del d.p.r.
207/2010. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla
gara di entrambi i concorrenti.
Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del Dlgs 163/2006 indipendentemente
dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo
stesso deve essere espletato, pena l'esclusione, da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve
inoltre essere indicata, sempre nell'offerta pena l'esclusione, la
persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico
deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario.
Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si
trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile. La stazione appaltante
allorché, in sede in gara, valuta una potenziale situazione di
fatto per la quale due o più offerte siano riconducibili ad un
medesimo centro decisionale, procede all'esclusione dei soggetti
collegati, al fine di tutelare la segretezza e la trasparenza delle
operazioni di gara. I divieti di cui al presente comma sono estesi
ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai
suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti.
Per i concorrenti non residenti in Italia è richiesta l'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nel Paese di stabilimento, in uno dei
corrispondenti registri professionali o commercialisti istituti in
tali Paesi.
E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale
divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
Non è ammessa la costituzione di raggruppamenti temporanei nella
fase successiva alla gara. Gli operatori economici, quindi, devono
indicare in sede di offerta se partecipano quali soggetti singoli o
in altra forma.
Responsabile della Procedura di Affidamento: ing. Claudia de Chiara