Incarichi - Affidamenti di incarico

Predisposizione di piano urbanistico di dettaglio della zona circostante a Route Ramey in fraz. Champoluc in comune di Ayas

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Ayas


SCADENZA 10/02/2012
Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nei settori ordinari, concernenti la predisposizione di piano urbanistico di dettaglio della zona circostante a Route Ramey in fraz. Champoluc in comune di Ayas.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla predisposizione di piano urbanistico di dettaglio della zona circostante a Route Ramey in fraz. Champoluc in comune di Ayas.

La stazione appaltante si riserva di:
- interrompere la procedura di gara in ogni fase della stessa senza che ciò possa comportare a favore di ogni concorrente diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta;
- procedere all'individuazione del soggetto affidatario e non procedere nelle successive fasi, senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta;
- procedere all'individuazione del soggetto affidatario, all'aggiudicazione definitiva e sospendere la fase di stipula del contratto di appalto senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
Il Comune di Ayas ha la facoltà di ridurre, di modificare o di dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'aggiudicatario qualora le condizioni lo richiedano, o non sia possibile acquisire le autorizzazioni, i pareri, i nullaosta o assensi comunque denominati per dare corso ai lavori ovvero qualora lo stesso Comune ritenga, per suo insindacabile motivo, non conveniente od opportuno dare seguito ad ulteriori fasi dell'incarico. Ricorrendo tale ipotesi, e sempre che gli elaborati progettuali prodotti e le attività espletate abbiano conseguito l'approvazione del Committente, all'aggiudicatario spetterà il compenso per la quota di prestazione eseguita nonché per le spese sostenute e documentate, con esclusione di qualsivoglia maggiorazione per incarico parziale in relazione alle opere progettate e non eseguite.
La struttura deputata alla predisposizione del Piano urbanistico di dettaglio deve essere composta necessariamente, pena l'esclusione, almeno da un professionista professionista abilitato, in possesso della laurea magistrale-specialistica in ingegneria o architettura, iscritto all'Ordine professionale, oppure in possesso di equiparato titolo di abilitazione alla professione, secondo l'ordinamento dello Stato europeo di appartenenza.
Per l'espletamento dell'attività di progettazione sarà inoltre possibile avvalersi di collaboratori professionali.
N.B.: Il corrispettivo a base d'asta è comprensivo di ogni prestazione, ogni implementazione di organico non comporterà alcun aumento o rivisitazione del corrispettivo.

Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso.

Importo presunto del corrispettivo
Euro 74.954,00 esclusi oneri fiscali, previdenziali e di altro genere.

Quadro economico dell'appalto
L'ammontare presunto del corrispettivo delle prestazioni professionali importo dei lavori, determinato in ossequio alla normativa vigente è pari a Euro 79.454,00, compresi Spese e Oneri accessori, esclusi oneri fiscali e previdenziali, così suddivisi, ai sensi del D.M. 4/4/2001 e della legge 143/1949 in relazione all'importo delle opere:
P:U.D. : € 72.231,00
Rapporto preliminare: € 7.223,00

Le voci inerenti al corrispettivo da liquidare sono soggette al prezzo formulato dall'operatore economico in sede di offerta economica. All'atto del consuntivo, l'ammontare del corrispettivo sarà determinato sulla base della legislazione vigente e secondo le tariffe professionali.

Criterio di aggiudicazione
Il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza al criterio stabilito dall'art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente mediante il criterio del prezzo più basso, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs. 163/2006, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Nel caso di ribassi percentuali formulati mediante l'indicazione di 4 o più cifre decimali il ribasso percentuale offerto sarà troncato alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.
In caso di offerte con pari punteggio, l'amministrazione procederà al sorteggio pubblico.
In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Ingegneri e Architetti iscritti al relativo albo professionale. Possono essere associati altri professionisti quali geometri, periti ecc in rapporto alle professionalità richieste. In ogni caso sono ammessi unicamente:
a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 1815\1939, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo n. 163/2006, nei limiti delle loro competenze professionali;
b) Società di professionisti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 163/2006, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi;
c) Società di ingegneria ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo n. 163/2006, costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi;
d) Raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle lettere d), e), f), f/bis), h) dell'art. 90, comma 1, lettera g), del Decreto legislativo n. 163/2006;
e) Consorzi stabili di società di professionisti di cui alla lettera b) ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo n. 163/2006 e di società di ingegneria di cui alla lettera c), anche in forma mista, come disciplinati dalla normativa statale vigente art. 90 del D.lgs. n.163\2006;
f) Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A, del Decreto legislativo n. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Le società di ingegneria devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti di cui all'art. 254 del d.p.r. 207/2010 e, quindi, sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
Le società di professionisti devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti di cui all'art. 255 del d.p.r. 207/2010.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267 del d.p.r. 207/2010, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), dello stesso codice devono prevedere, pena l'esclusione, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:
- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, del d.p.r. 207/2010. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del Dlgs 163/2006 indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato, pena l'esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta pena l'esclusione, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La stazione appaltante allorché, in sede in gara, valuta una potenziale situazione di fatto per la quale due o più offerte siano riconducibili ad un medesimo centro decisionale, procede all'esclusione dei soggetti collegati, al fine di tutelare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Per i concorrenti non residenti in Italia è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel Paese di stabilimento, in uno dei corrispondenti registri professionali o commercialisti istituti in tali Paesi.
E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Non è ammessa la costituzione di raggruppamenti temporanei nella fase successiva alla gara. Gli operatori economici, quindi, devono indicare in sede di offerta se partecipano quali soggetti singoli o in altra forma. Responsabile della Procedura di Affidamento: ing. Claudia de Chiara

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