Progetto di efficientamento energetico della struttura
SCADENZA 23/07/2018
Codice CPV: 71240000
Servizi tecnici relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza, dei lavori «POR FESR 2014-2020. Progetto di efficientamento energetico della struttura».
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ASP «Fondazione E. Muner de Giudici», via della Libertà 19 — Lovaria — 33040 Pradamano.
Quantitativo o entità dell'appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 150.019,16 euro
Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 70 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia costituita ai sensi e nei modi previsti all’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. per l’ammontare di 83 748,82
EUR (relativa alle sole prestazioni di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), ovvero
ridotta del 50 % ai sensi del c. 7 dello stesso articolo, nel qual
caso il concorrente dovrà allegare copia autenticata ai sensi
dell’art. 18, cc. 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 della certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento
ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del
D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int., i soggetti in possesso, a
pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 ed 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.
(salvo quanto previsto in relazione all’incarico di coordinamento
per la sicurezza ex art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008).
Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno
possedere i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R.
207/2010.
Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare)
i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi
dell’art. 83, commi 4 e 5 e all. XVII, parte I del D.Lgs. n.
50/2016 e succ. mod. ed int.:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura,
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int., espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando (2013-2017), per un importo
pari al doppio dell’importo a base di gara ovvero 300 000,00 EUR.
Viene richiesto un fatturato minimo in quanto si ritiene che tale
informazione rappresenti con maggiore precisione la capacità
economica dell’operatore e garantisca la regolarità dello
svolgimento del servizio e la realizzazione dell’opera, nel solo
interesse di una corretta gestione delle risorse pubbliche e dei
cittadini;
b) un’adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali
per una percentuali pari al 50 % dell’importo dei servizi, stimati
in 150 019,16 EUR.
Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.
ed int., le società costituite dopo l’entrata in vigore del codice
dei contratti, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti dal presente bando di gara anche
con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora
costituite nella forma di società di persone o di società
cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
dalla società con rapporto a tempo indeterminato, qualora
costituite nella forma di società di capitali.
In applicazione del principio comunitario che vieta la
discriminazione degli operatori economici sulla base della loro
forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci
professionisti operativi delle società di capitali e non può essere
applicata ai soci non professionisti delle società di persone,
ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
I concorrenti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti
di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’articolo 83,
comma 6 e all. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int.:
a) espletamento di servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come da tabella
sottostante:
a.1) categoria principale:
— ID opere, grado di complessità, categoria,
— importo di progetto (EUR),
— importo requisito (EUR)
— E.20 interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti,
— 287 000,00 EUR,
— 574 000,00 EUR;
a.2) categorie secondarie:
— ID opere, grado di complessità, categoria,
— importo di progetto (EUR),
— importo requisito (EUR),
— IB.11 Campi fotovoltaici – parchi eolici,
— 64 000,00 EUR,
— 128 000,00 EUR;
— IA.02 impianti di riscaldamento – impianti di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria – impianti meccanici di
distribuzione fluidi – impianto solare termico,
— 177 000,00 EUR,
— 354 000,00 EUR;
— IA.03 impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni di importanza corrente – singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice,
— 162 000,00 EUR,
— 324 000,00 EUR;
b) avvenuto svolgimento di due servizi di ingegneria e di
architettura («servizi di punta»), di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un
valore pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento, come da tabella sottostante;
a.1) categoria principale:
— ID opere, grado di complessità, categoria,
— importo di progetto (EUR),
— importo requisito (EUR),
— E.20 0,95 interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti
esistenti,
— 287 000,00 EUR,
— 229 000,00 EUR;
a.2) categorie secondarie:
— ID opere, grado di complessità, Categoria,
— importo di progetto (EUR),
— importo requisito (EUR),
— IB.11 0,90 campi fotovoltaici – parchi eolici,
— 64 000,00 EUR,
— 51 000,00 EUR;
— IA.02 0,85 impianti di riscaldamento – impianti di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria – impianti
meccanici di distribuzione fluidi – impianto solare termico,
— 177 000,00 EUR,
— 141 000,00 EUR;
— IA.03 1,15 impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice,
— 162 000,00EUR,
— 129 000,00 EUR;
6) disponibilità di personale tecnico qualificato almeno doppio
rispetto a quello necessario per l’espletamento del servizio
oggetto della gara in appalto, quantificato in almeno 2 unità
continuative (pertanto il numero minimo richiesto di personale
qualificato è di 4).
Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, sono
compresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere
pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro
servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti
di committenti pubblici o privati.
Ai fini del raggiungimento della somma minima fissata in relazione
ai requisiti per la partecipazione alla presente gara, di cui alla
lettera b), deve trattarsi di servizi i cui contratti siano in capo
al soggetto giuridico concorrente, e non ad esempio ad eventuali
singoli soci per le attività da questi svolte come liberi
professionisti, fatto salvo che tale limitazione nei requisiti non
vale per le società per un periodo di 5 anni dalla loro
costituzione.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati in
raggruppamento temporaneo, o con la compartecipazione di altri
professionisti, dovrà essere indicata la quota parte realizzata dal
professionista e solo questa potrà essere valutata ai fini
dell’ammissione alla presente gara. Per quanto attiene ai
concorrenti che hanno costituito o iniziato la propria attività
professionale da meno anni, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti indicati nel bando, il calcolo deve essere effettuato
sugli anni di effettiva attività professionale del soggetto.
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati in periodo
antecedente la pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di
essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati
in epoca precedente (non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei lavori ad essa relativi), ovvero la parte di essi
espletata nello stesso periodo per il caso dei servizi ancora in
corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la
parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso
di servizi iniziati in epoca precedente. Per le opere pubbliche, a
comprova dei lavori realizzati, si richiedono i certificati di
collaudo o regolare esecuzione. Sono valutabili anche i servizi
svolti per committenti privati documentati attraverso certificati
di buona e regolare esecuzione, rilasciati dai committenti privati
o dichiarati dall’operatore economico che fornisce prova
dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro
per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia
del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima.
I requisiti richiesti dovranno essere dimostrati dai concorrenti
mediante i mezzi di prova di cui all’allegato XVII del D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int. In caso di società di professionisti,
società di ingegneria e di consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma
1, lettere b), c) ed f), del codice si applicano gli artt. 254, 255
e 256 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I requisiti di cui al
paragrafo 7.2, lett. a) e lett. b), possono essere dimostrati per i
primi 5 anni dalla costituzione:
- dalle società ai sensi dell’art. 46, comma 2, del codice;
- dai consorzi stabili attraverso i requisiti delle società
consorziate esecutrici ai sensi dell’art. 47, comma 2, del
codice.
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1,
lettera e) del codice i requisiti di ordine generale, di cui
all’art. 80 e 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.,
devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento
temporaneo.
Informazioni relative ad una particolare
professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa applicabile: L’operatore economico deve disporre e
indicare, nell’ambito dei soggetti (persone fisiche) facenti parte
della struttura di progettazione, di professionisti in possesso dei
seguenti requisiti professionali e abilitativi corredando le
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi ordini, albi,
o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme
giuridiche sulle professioni tecniche:
a. un ingegnere o un architetto in qualità di responsabile della
commessa e di coordinatore dell’attività di progettazione integrale
e coordinata;
b. un architetto;
c. un ingegnere ovvero un perito elettrotecnico;
d. un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione e la salute nei cantieri ai sensi
del D.Lgs. 81/2008;
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica)
delle seguenti figure professionali tra quelle previste:
a. l’architetto di cui alla lettera a) con l’architetto di cui alla
lettera b);
b. l’ingegnere di cui alla lettera a) con l’ingegnere di cui alla
lettera c);
c. il soggetto abilitato al coordinamento della sicurezza di cui
alla lettera d con uno qualsiasi dei soggetti di cui alle lettere
a), b) e c), purché in possesso dei requisiti previsti dal decreto
legislativo 81/2008.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo