Realizzazione della nuova scuola d'arte G. Soraperra
SCADENZA 03/12/2012
Codice CPV: 45214220
Realizzazione della nuova scuola d'arte "G. Soraperra" sita sulla
p.ed. 705 in strada Dolomites di Pozza di Fassa (TN).
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Lavori da eseguirsi
sulla p.ed. 705 in strada Dolomites di Pozza di Fassa (TN) -
Italia.
L'appalto consiste nella demolizione del vecchio edificio ospitante
la scuola e la realizzazione di un nuovo fabbricato.
Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo di appalto: 13 352 141,83 Euro di cui:
a) 13 000 245,08 Euro per lavorazioni soggette a ribasso.
b) 351 896,75 Euro per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per
il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo
di sicurezza.
Classifica dei lavori:
Categoria Prevalente: OG1 (edifici civili e industriali) per 2 885
124,98 Euro di cui:
a) 2 614 645,02 Euro per lavorazioni soggette a ribasso;
b) 270 479,96 Euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il
piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 (edifici
civili e industriali) sono subappaltabili o concedibili in cottimo
entro il limite massimo del 30 %.
Si richiama altresì l'articolo 1.2 del Capitolato Speciale
d'Appalto il quale prevede che ai sensi dell'art. 42, comma 12
della L.P. 26/93 e dell' art. 137 comma 8 del regolamento di
attuazione della L.P. 26/93, sono individuate le lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro
specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e
con un unico contratto, consentono il superamento della quota
subappaltabile del 30 % per il loro importo e comunque fino al
limite del 40 % compresi gli eventuali relativi oneri per la
sicurezza.
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni
per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione
(Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37 e s.m.):
- opere ed impianti di elevazione (OS4) per 85 201,63 Euro di
cui:
a) 84 931,00 Euro per lavorazioni soggette a ribasso;
b) 270,63 Euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale
abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione S.O.A. nella
categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che
intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena
l'esclusione.
Categorie Scorporabili ed interamente subappaltabili:
- Categoria OS1 (lavori in terra) per 483 933,31 Euro di cui:
a) 473 636,38 Euro per lavorazioni soggette a ribasso;
b) 10 296,93 Euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
- Categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, ...) per Euro 2.346.289,00 di cui:
a) 2 332 164,16 Euro per lavorazioni soggette a ribasso;
b) 14 124,84 Euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
- Categoria OS7 (finiture di opere generali di natura edile) per
Euro 635.582,02 di cui:
a) Euro 627.138,44 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 8.443,58 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
- Categoria OS8 (finiture di opere generali di natura tecnica) per
Euro 705.884,22 di cui:
a) Euro 702.401,61 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 3.482,61 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
- Categoria OS23 (demolizione di opere) per Euro 187.699,14 di
cui:
a) Euro 182.499,14 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 5.200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
- Categoria OS32 (strutture in legno) per Euro 402.988,38 di
cui:
a) Euro 396.131,24 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 6.857,14 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie: OS1, OS6, OS7,
OS8, OS23 e OS32 sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario
anche se privo della relativa qualificazione.
Categorie Scorporabili ed interamente subappaltabili a
qualificazione obbligatoria:
- Categoria OS3 (impianto idrico sanitario, cucine, lavanderie...)
per Euro 337.250,37 di cui:
a) Euro 335.567,33 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 1.683,04 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
La categoria OG11 non assomma in sé la categoria OS3, OS5, OS28 e
OS30 per cui sono escluse le imprese in possesso della categoria
OG11 in quanto le diverse categorie non sono tra loro
fungibili.
- Categoria OS21 (opere strutturali speciali) per Euro 198.859,21
di cui:
a) Euro 196.507,03 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 2.352,18 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
- Categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) per Euro
1.629.544,30 di cui:
a) Euro 1.619.682,55 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 9.861,75 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
La categoria OG11 non assomma in sé la categoria OS3, OS5, OS28 e
OS30 per cui sono escluse le imprese in possesso della categoria
OG11 in quanto le diverse categorie non sono tra loro
fungibili.
- Categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, ...) per
Euro 1.479.858,11 di cui:
a) Euro 1.470.946,92 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 8.911,19 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS3, OS21, OS28 e OS30,
a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili direttamente
dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata
qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a
dichiarare che intende subappaltare interamente le predette
lavorazioni, pena l'esclusione.
Categorie scorporabili superiori al 15 % e subappaltabili entro il
30 %:
- Categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) per
Euro 2.059.128,79 di cui:
a) Euro 2.048.925,26 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 10.203,53 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS18 sono a
qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente
dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata
qualificazione. Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i
requisiti non posseduti dall'impresa (entro il limite massimo del
30 %) dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di
subappalto.
Si precisa che nel progetto a base di gara, ad eccezione del
capitolato speciale di appalto, la categoria OS18 è distinta in
"Componenti strutturali in acciaio - opere strutturali in ufficio"
ed in "Componenti per facciate continue - opere per facciate
continue".
Valore stimato, IVA esclusa: 13 352 141,83 Euro
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 1000 giorni
(dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria all'atto di presentazione dell'offerta: 2 %
dell'importo a base di gara (art. 23 comma 1 della L.P. 26/93).
Si applica l'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06.
Cauzione definitiva ex art. 23 comma 8 della L.P. 26/93.
Si applica l'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06.
Polizza CAR di cui all'art. 23 bi della L.P. 26/93, somme
assicurate come segue:
Sezione A.
Partita 1 - Opere e impianti permanenti e temporanei: importo di
aggiudicazione;
Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti: Euro 2.000.000
(duemilioni/00);
Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: Euro 1.500.000
(unmilionecinquecentomila/00).
L'ammontare dell'assicurazione dI responsabilità civile verso terzi
durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:
a) i danni a cose dovute a vibrazione: importo Euro 1.000.000;
b) i danni dovuti a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento
del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere: importo
Euro 3.000.000,00;
c) danni a cavi o conduttore sotteranee: importo Euro
500.000,00.
Ai sensi dell'art. 23 bis della L.P. 26/93, l'esecutore dei lavori
è tenuto a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo, UNA POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE, nonché
una POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi,
secondo le disposizioni di cui all'art. 5.4 del capitolato speciale
di appalto.
Ai sensi dell'art. 3.5 del Capitolato speciale di appalto,
l'appaltatore dovrà inoltre presentare, prima dell'emissione del
certificato di collaudo, una garanzia di importo pari a Euro
1.200.000,00 a garanzia dell'applicabilità della penale in caso di
mancato conseguimento della certificazione LEED per fatto
imputabile all' Appaltatore (per ulteriori informazioni si rinvia
all'art. 3.5 del Capitolato speciale di appalto).
Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Si richiede possesso di:
1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A.
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e
classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica
corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende
assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA
dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso
della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme
Europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R.
207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Si precisa che:
- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata
del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena
l'esclusione,
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del
possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la
presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il
possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale
conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata
da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di
validità,
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del
termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del
termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora
dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della
verifica prima della scadenza triennale, così come previsto
dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010; il concorrente dovrà in tal caso
essere in possesso di adeguata prova documentale della
richiesta.
I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione
del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di
scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno
ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo
termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito
della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla
consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in
tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della
richiesta.
Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti,
a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR
207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle
imprese singole e di quelle associate, come di seguito
indicato.
Requisiti delle imprese singole.
L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso
di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente,
alla categoria scorporabile superiore al 15 % e subappaltabile
entro il 30 % - categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o
metallo) e alle categorie scorporabili interamente subappaltabili
per i relativi importi.
Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti
relativi alla categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o
metallo) scorporabile superiore al 15 % e subappaltabile/i entro il
30 % possono essere posseduti dall'Impresa in misura non inferiore
al 70 % del relativo importo, fermo restando che la restante
percentuale (massimo 30 %), deve essere posseduta dall'impresa con
riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di
subappalto, a pena di esclusione.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili interamente
subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell'art. 34, comma 3 della L.p. 26/93, la qualificazione
in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad
eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata
di un quinto.
Requisiti delle associazioni temporanee di imprese e dei
consorzi ordinari, di tipo orizzontale.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le
associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui
all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma
1, lett. d), e) ed f) della L.P. 26/93 di tipo orizzontale, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o
da una impresa consorziata nella misura minima del 40 %; la
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o
dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del
10 % di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa
mandataria possiede i requisiti richiesti dal bando in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
L'impresa mandataria del raggruppamento, ancorché non costituito,
dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria
scorporabile superiore al 15 % e subappaltabile entro il 30 % -
categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) -
nella misura minima del 70 % del relativo importo, fermo restando
che la restante percentuale (massimo 30 %), deve essere posseduta
dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve
essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del
D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 34, comma 3 della L.p. 26/93, nel caso di
imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento
di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da
ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si
applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito
minimo del 40 %.
Requisiti delle associazioni temporanee di imprese di tipo
verticale.
Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le
associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui
all'art. 2602 c.c. di tipo verticale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla
capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate
ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei
lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata
per l'impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente
subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla
impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere
un'Impresa mandante in possesso della qualificazione per la
categoria scorporabile superiore al 15 % e subappaltabile entro il
30 % - categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo)
- nella misura minima del 70 % del relativo importo, fermo restando
che la restante percentuale (massimo 30 %), deve essere posseduta
dall'impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e
deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7
del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della L.p. 26/93, nel caso di
imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di
un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna
impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.
Requisiti delle associazioni temporanee di imprese di tipo
misto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.p. 26/93, i lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in
associazione di tipo orizzontale.
Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione
che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale
possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni
temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese
associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti
minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo
verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo
orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili
alla categoria prevalente l'impresa mandataria possiede i requisiti
richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna delle mandanti.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in
possesso della qualificazione per la categoria scorporabile
superiore al 15 % e subappaltabile entro il 30 % - categoria OS18
(componenti strutturali in acciaio o metallo) - nella misura minima
del 70 % del relativo importo, fermo restando che la restante
percentuale (massimo 30 %), deve essere posseduta dal
raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve
essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del
D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della L.p. 26/93, nel caso di
imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un
quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna
impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.
Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del
conseguimento del requisito minimo del 40 %.
Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, le imprese
singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di
qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche
per categorie o importi diversi da qualli richiesti dal bando, a
condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste utlime
non superino il 20 % dell'importo del contratto di appalto e che
l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione
posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo
dei lavori che saranno ad essa affidati.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo
Responsabile del procedimento: sig.ra Paola Pellegrini
Dirigente: dott. Leonardo Caronna