Appalti - Lavori

Realizzazione della nuova scuola d'arte G. Soraperra

STAZIONE APPALTANTE

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - servizio appalti


Codice CPV: 45214220
SCADENZA 03/12/2012
Realizzazione della nuova scuola d'arte "G. Soraperra" sita sulla p.ed. 705 in strada Dolomites di Pozza di Fassa (TN).

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lavori da eseguirsi sulla p.ed. 705 in strada Dolomites di Pozza di Fassa (TN) - Italia.

L'appalto consiste nella demolizione del vecchio edificio ospitante la scuola e la realizzazione di un nuovo fabbricato.

Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo di appalto: 13 352 141,83 Euro di cui:
a) 13 000 245,08 Euro per lavorazioni soggette a ribasso.
b) 351 896,75 Euro per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Classifica dei lavori:
Categoria Prevalente: OG1 (edifici civili e industriali) per 2 885 124,98 Euro di cui:
a) 2 614 645,02 Euro per lavorazioni soggette a ribasso;
b) 270 479,96 Euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 (edifici civili e industriali) sono subappaltabili o concedibili in cottimo entro il limite massimo del 30 %.
Si richiama altresì l'articolo 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto il quale prevede che ai sensi dell'art. 42, comma 12 della L.P. 26/93 e dell' art. 137 comma 8 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, sono individuate le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile del 30 % per il loro importo e comunque fino al limite del 40 % compresi gli eventuali relativi oneri per la sicurezza.
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.):
- opere ed impianti di elevazione (OS4) per 85 201,63 Euro di cui:
a) 84 931,00 Euro per lavorazioni soggette a ribasso;
b) 270,63 Euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l'esclusione.

Categorie Scorporabili ed interamente subappaltabili:
- Categoria OS1 (lavori in terra) per 483 933,31 Euro di cui:
a) 473 636,38 Euro per lavorazioni soggette a ribasso;
b) 10 296,93 Euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
- Categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, ...) per Euro 2.346.289,00 di cui:
a) 2 332 164,16 Euro per lavorazioni soggette a ribasso;
b) 14 124,84 Euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
- Categoria OS7 (finiture di opere generali di natura edile) per Euro 635.582,02 di cui:
a) Euro 627.138,44 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 8.443,58 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
- Categoria OS8 (finiture di opere generali di natura tecnica) per Euro 705.884,22 di cui:
a) Euro 702.401,61 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 3.482,61 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
- Categoria OS23 (demolizione di opere) per Euro 187.699,14 di cui:
a) Euro 182.499,14 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 5.200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
- Categoria OS32 (strutture in legno) per Euro 402.988,38 di cui:
a) Euro 396.131,24 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 6.857,14 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie: OS1, OS6, OS7, OS8, OS23 e OS32 sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.

Categorie Scorporabili ed interamente subappaltabili a qualificazione obbligatoria:
- Categoria OS3 (impianto idrico sanitario, cucine, lavanderie...) per Euro 337.250,37 di cui:
a) Euro 335.567,33 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 1.683,04 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
La categoria OG11 non assomma in sé la categoria OS3, OS5, OS28 e OS30 per cui sono escluse le imprese in possesso della categoria OG11 in quanto le diverse categorie non sono tra loro fungibili.
- Categoria OS21 (opere strutturali speciali) per Euro 198.859,21 di cui:
a) Euro 196.507,03 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 2.352,18 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
- Categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) per Euro 1.629.544,30 di cui:
a) Euro 1.619.682,55 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 9.861,75 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
La categoria OG11 non assomma in sé la categoria OS3, OS5, OS28 e OS30 per cui sono escluse le imprese in possesso della categoria OG11 in quanto le diverse categorie non sono tra loro fungibili.
- Categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, ...) per Euro 1.479.858,11 di cui:
a) Euro 1.470.946,92 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 8.911,19 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS3, OS21, OS28 e OS30, a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l'esclusione.
Categorie scorporabili superiori al 15 % e subappaltabili entro il 30 %:
- Categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) per Euro 2.059.128,79 di cui:
a) Euro 2.048.925,26 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 10.203,53 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS18 sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti non posseduti dall'impresa (entro il limite massimo del 30 %) dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.
Si precisa che nel progetto a base di gara, ad eccezione del capitolato speciale di appalto, la categoria OS18 è distinta in "Componenti strutturali in acciaio - opere strutturali in ufficio" ed in "Componenti per facciate continue - opere per facciate continue".
Valore stimato, IVA esclusa: 13 352 141,83 Euro

Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 1000 giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria all'atto di presentazione dell'offerta: 2 % dell'importo a base di gara (art. 23 comma 1 della L.P. 26/93).
Si applica l'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06.

Cauzione definitiva ex art. 23 comma 8 della L.P. 26/93.
Si applica l'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06.

Polizza CAR di cui all'art. 23 bi della L.P. 26/93, somme assicurate come segue:
Sezione A.
Partita 1 - Opere e impianti permanenti e temporanei: importo di aggiudicazione;
Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti: Euro 2.000.000 (duemilioni/00);
Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: Euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila/00).
L'ammontare dell'assicurazione dI responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:
a) i danni a cose dovute a vibrazione: importo Euro 1.000.000;
b) i danni dovuti a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere: importo Euro 3.000.000,00;
c) danni a cavi o conduttore sotteranee: importo Euro 500.000,00.

Ai sensi dell'art. 23 bis della L.P. 26/93, l'esecutore dei lavori è tenuto a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, UNA POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE, nonché una POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo le disposizioni di cui all'art. 5.4 del capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art. 3.5 del Capitolato speciale di appalto, l'appaltatore dovrà inoltre presentare, prima dell'emissione del certificato di collaudo, una garanzia di importo pari a Euro 1.200.000,00 a garanzia dell'applicabilità della penale in caso di mancato conseguimento della certificazione LEED per fatto imputabile all' Appaltatore (per ulteriori informazioni si rinvia all'art. 3.5 del Capitolato speciale di appalto).

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si richiede possesso di:
1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:
- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione,
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità,
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.
I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.
Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

Requisiti delle imprese singole.
L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente, alla categoria scorporabile superiore al 15 % e subappaltabile entro il 30 % - categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) e alle categorie scorporabili interamente subappaltabili per i relativi importi.
Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi alla categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) scorporabile superiore al 15 % e subappaltabile/i entro il 30 % possono essere posseduti dall'Impresa in misura non inferiore al 70 % del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30 %), deve essere posseduta dall'impresa con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, a pena di esclusione.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili interamente subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell'art. 34, comma 3 della L.p. 26/93, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Requisiti delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi ordinari, di tipo orizzontale.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.P. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 %; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
L'impresa mandataria del raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile superiore al 15 % e subappaltabile entro il 30 % - categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) - nella misura minima del 70 % del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30 %), deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 34, comma 3 della L.p. 26/93, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40 %.

Requisiti delle associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.
Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un'Impresa mandante in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile superiore al 15 % e subappaltabile entro il 30 % - categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) - nella misura minima del 70 % del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30 %), deve essere posseduta dall'impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della L.p. 26/93, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

Requisiti delle associazioni temporanee di imprese di tipo misto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.p. 26/93, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.
Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile superiore al 15 % e subappaltabile entro il 30 % - categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) - nella misura minima del 70 % del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30 %), deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della L.p. 26/93, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40 %.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, le imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da qualli richiesti dal bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste utlime non superino il 20 % dell'importo del contratto di appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Tipo di procedura: Aperta

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo Responsabile del procedimento: sig.ra Paola Pellegrini
Dirigente: dott. Leonardo Caronna

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