Valorizzazione del percorso Ru De Novalles
SCADENZA 28/03/2012
Programma di sviluppo rurale della Valle D'Aosta 2007-2013, misura
313 "Incentivazione di attività turistiche", lettera c)
"Valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli
antichi Rûs" - valorizzazione del percorso "Ru De Novalles" -
Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 163/2006
2. Natura dell'incarico:
- rilievo plano altimetrico: Redazione del profilo del percorso per
circa 1,700 km, zone da dettagliare per interventi più puntuali che
possono essere previsti e necessari alla progettazione e che in
fase di studio sono state valutate in una ventina di punti/aree
- progettazione preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del
DLgs 163/2006 e dagli artt. da 17 a 23 del DPR 207/2010;
- progettazione definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 4 del DLgs
163/2006 e gli artt. Da 24 a 32 del DPR 207/2010
- progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del DLgs
163/2006 e gli artt. Da 33 a 43 del DPR 207/2010
- Relazione di indagine geologica (preliminare, definitiva) e
studio di compatibilità;
- direzione dei lavori, assistenza contabilità, misura,
liquidazione, assistenza al collaudo, ai sensi dell'art. 130 del
DLgs 163/2006 e del titolo VIII, Capo I e del titolo IX, Capi I e
II del DPR 207/2010
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, ai sensi del DLgs 81/2008
- attività di promozione: progettazione della cartellonistica, del
materiale promozionale e dell'adeguamento del sito web comunale,
come previsto nello studio di fattibilità.
3. Oggetto dei lavori da progettare e da dirigere:
Interventi inerenti la misura 313 – incentivazione ad attività
turistiche – programma di sviluppo rurale (P.S.R.) 2007-2013 della
regione Valle d'Aosta relativa al percorso lungo il Ru de Novalles
che si estende dalla frazione Lago Lod alla località Novalles.
4. Importo delle opere da progettare e da dirigere:
L'importo totale delle opere da progettare e dirigere è di Euro
150.000,00, IVA esclusa, così suddiviso, secondo le classi e
categorie di cui all'art. 14 della l. 43/1949:
- Opere stradali (lavori appartenenti alla classe VI cat. b) €
150.000,00
L'opera è finanziata tramite fondi Europei, Statali, Regionali e
Comunali.
5. Importo del corrispettivo a base di gara:
Euro 20.000,00 comprensivo delle spese e oneri accessori e al netto
degli oneri di legge Il professionista con la partecipazione alla
presente gara accetta espressamente senza avanzare riserva alcuna,
la metodologia di calcolo degli onorari utilizzata per la
predisposizione della bozza di parcella.
Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto è
da intendersi convenuto "a corpo", ogni onere e spesa compresa, in
misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle opere sopra
indicate ancorché il costo delle stesse si discosti, in più od in
meno, dall'importo indicato nel punto 4. Si farà luogo alla
revisione del corrispettivo, con la stessa metodologia adottata per
quantificare l'entità totale stimata dei servizi posta a base di
gara ed applicando ad essa la percentuale di ribasso offerta, in
caso di introduzione di prestazioni nuove o diverse (anche rispetto
alle classi e categorie e ai relativi importi o alla nomina di
alcuni direttori operativi) rispetto a quelle indicate nella
documentazione di gara ovvero di soppressione, anche parziale, di
quelle previste.
6. Competenza professionale richiesta:
Le competenze professionali richieste devono essere adeguate al
servizio da svolgere, pena l'esclusione, ed in particolare alla
classe e categoria riportata al precedente punto 4.
Il concorrente deve indicare nell'istanza di partecipazione il
nominativo del soggetto che assume la qualifica di direttore dei
lavori e/o di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.
Alla luce di quanto sopra sono pertanto necessarie le seguenti
minime figure professionali, pena l'esclusione:
- tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f),
f/bis, g) e h) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- Geologo perché è necessario redigere la relazione geologica e lo
studio di compatibilità relativo agli ambiti inedificabili;
- soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al d.lgs.
81/2008.
Per quanto attiene alle prestazioni professionali concernenti la
direzione, misura e contabilità dei lavori i concorrenti dovranno
costituire, ai sensi dell'art.16, comma 5 bis, della l.r.12/1996 e
ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. 207/2010, un ufficio di direzione
lavori che provveda, tra l'altro, a: curare l'aggiornamento del
cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente all'ente appaltante le eventuali difformità
rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi; identificare gli interventi necessari ad
eliminare difetti progettuali o esecutivi; individuare ed
analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei
lavori e propone le adeguate azioni correttive; assistere i
collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo;
controllare, nei limiti delle competenze affidate al coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da
parte del direttore di cantiere; collaborare alla tenuta dei libri
contabili;
verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed
approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
verificare, prima della messa in opera, che i materiali e le
apparecchiature abbiano superato le fasi di Avviso di gara collaudo
prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o
dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati
costruiti; controllare le attività dei subappaltatori; controllare
la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle
specifiche tecniche contrattuali; assistere alle prove di
laboratorio; assistere ai collaudi dei lavori; predisporre gli atti
contabili. Il tutto come meglio descritto nel Titolo VIII del
d.P.R. 207/2010.
N.B.: Il corrispettivo a base d'asta è comprensivo di ogni
prestazione a carico dell'ufficio di direzione lavori. L'operatore
economico, quindi, dovrà costituire un ufficio direzione lavori
libero di implementare l'organico dell'ufficio stesso con tutte le
figure che riterrà opportune il cui costo sarà compreso, comunque,
nell'importo offerto.
Ai fini di una proficua attività della direzione lavori, l'ufficio
di direzione lavori deve avere sede in Valle d'Aosta. A tal
proposito in sede di compilazione della documentazione
amministrativa il concorrente dichiara di impegnarsi in tal senso,
anche eleggendo domicilio presso lo studio di un professionista o
gli uffici di società legalmente riconosciuta. Tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto di appalto di servizio
saranno fatte dalla stazione appaltante e dal Coordinatore del
Ciclo a mani proprie oppure presso il domicilio eletto. La mancata
elezione di domicilio costituirà grave inadempimento
contrattuale.
La partecipazione può essere individuale o in gruppo e, nel secondo
caso, lo stesso deve possedere i requisiti richiesti per
partecipare alla gara. In caso di raggruppamento, i compiti e le
attribuzioni di ciascun componente del gruppo saranno definiti
all'interno dello stesso gruppo senza investire di alcuna
responsabilità l'Ente banditore.
Per la presente gara, un gruppo di concorrenti avrà gli stessi
diritti di un singolo concorrente.
Ogni raggruppamento deve nominare un suo componente quale
capogruppo (mandatario) che sarà delegato a rappresentarlo con
l'Ente Appaltante. Il capogruppo (nel caso di persona giuridica)
dovrà avere al suo interno la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. A tutti
i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e
diritti, la paternità del progetto concorrente.
Il referente durante la fase di esecuzione sarà colui designato, in
sede di partecipazione alla gara, quale direttore dei lavori, messo
a capo dell'ufficio di direzione lavori.
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo. Per i
cittadini di altri Stati, non residenti in Italia è richiesta
l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel Paese di origine, in
uno dei corrispondenti registri professionali o commerciali
istituiti in tali Paesi.
Sono ammessi alla partecipazione i seguenti soggetti, ai sensi
dell'art. 90 del d.lgs. 163/2006:
- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla
legge 23.11.1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di
assistenza e consulenza);
- società di professionisti ossia, ai sensi dell'art. 90, comma 2,
lettera a), del d.lgs. 163/2006, le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815. Ai
corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di
previdenza di categoria cui ciascuno firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti.
- società di ingegneria ossia, ai sensi dell'art. 90, comma 2,
lettera b), del d.lgs. 163/2006, le società di capitali di cui ai
capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico - economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi
relativi alle predette attività professionali si applica il
contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario
del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria
al relativo albo professionale.
Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla
categoria 12 dell'allegato IIA del d.lgs. 163/2006, stabiliti in
alti stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi paesi;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei
servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni dell'articolo 36, comma 1, del
d.lgs. 163/2006. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento
di incarichi di progettazione e attività tecnico - amministrative
ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e
architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel
quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 36, comma 6 del d.lgs. 163/2006; ai
consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 36,
commi 4 e 5, e di cui all'art. 253, comma 15 8, del d.lgs.
163/2006.
- raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei tra
loro, di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 163/2006 in quanto
compatibili. I soggetti eventualmente partecipanti in
raggruppamento dovranno assumere, dopo la gara e prima
dell'aggiudicazione definitiva, la forma di associazione
temporanea.
- soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240
I professionisti potranno partecipare alle condizioni previste
dall'art. 253 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 207/2010, ovvero:
"1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima
gara per 1'affidamento di un appalto di servizi di cui all'art.
252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o
di un consorzio stabile.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore ai sensi di quanto previsto dall'art. 254, comma 3, e
articolo 255, comma 1.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara
di entrambi i concorrenti."
Ai sensi dell'articolo 253 comma 5, del d.P.R. 207/2010, i
raggruppamenti temporanei devono avere, pena l'esclusione, la
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato
membro dell'Unione Europea di residenza. A tal proposito si
precisa, in linea con la determinazione del 27/07/2010, n. 5
dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, che il giovane professionista non deve
necessariamente essere parte contrattuale ma è sufficiente che lo
stesso sia presente come collaboratore o come dipendente di un
partecipante. Lo stesso giovane professionista non può essere
indicato da più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti,
pena l'esclusione di tutti i raggruppamenti che lo abbiano
indicato.
La sostituzione dei professionisti indicati in sede di gara dal
soggetto concorrente, non è ammessa fatti salvi gravi motivi e
previa autorizzazione dell'Ente Appaltante.
Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi
disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 38 del d.lgs. 163/2006, ovvero:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei
subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma
2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma
9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
Inoltre, non possono partecipare alla gara:
- coloro che sono inibiti, per legge o per provvedimento
dell'autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare,
all'esercizio della professione.
- i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che
versino nella fattispecie di cui all'art. 90, comma 4, del d. lgs.
163/2006.
- gli amministratori e i consiglieri dell'Ente appaltante;
- coloro che hanno partecipato alla stesura dell'avviso e di
qualsiasi altro documento di gara.
In applicazione dell'articolo 91, comma 3, del d.lgs. 163/2006
possono essere subappaltate solo le attività relative a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio…, restando impregiudicate le
responsabilità dell'affidatario. Agli eventuali subappalti si
applica la disciplina contenuta nell'articolo 118 del Decreto
legislativo n. 163/2006.
In applicazione dell'articolo 49 del d.lgs. 163/2006, è ammesso
l'avvalimento dei requisiti di partecipazione di capacità
economica-finanziaria e tecnica. Non è consentito, a pena di
esclusione, che dello stesso operatore economico si avvalga più di
un concorrente o che partecipino sia l'operatore economico
ausiliario che quello che si avvale dei suoi requisiti.
7. Durata massima delle prestazioni:
- Il progetto preliminare, deve essere consegnato entro 20 giorni
dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
- Il progetto definitivo, relazione geologica definitiva e studio
compatibilità devono essere consegnati entro 20 giorni dalla data
di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;
- Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro 10 giorni
dalla data di comunicazione di approvazione del progetto
definitivo.
- La direzione dei lavori deve essere espletata per una durata
temporale compresa tra la data di aggiudicazione definitiva dei
lavori e l'approvazione delle opere da parte
dell'Amministrazione.
I giorni di durata massima delle prestazioni sopraindicati si
riferiscono esclusivamente ai tempi di redazione degli elaborati
progettuali. Si precisa che l'Assessorato Agricoltura e Risorse
Naturali, Dipartimento agricoltura, Direzione politiche comunitarie
e miglioramenti fondiari, con nota del 25.01.2012 - pervenuta al
nostro protocollo in data 01.02.2012 - ci ha imposto il termine per
la consegna della progettazione esecutiva-cantierabile entro e non
oltre il 29.07.2012 comprendendo anche tutte le attività del Comune
come per esempio l'approvazione della progettazione, la
trasmissione alla Regione, ecc….
Qualora si verifichino ritardi o omissioni, ai sensi dell'art. 257
c. 3 del DPR 207/2010 , la penale da applicare in misura
giornaliera è fissata pari al minimo, ossia 0,5 per mille del
corrispettivo professionale e comunque complessivamente non
superiore al 10%.
Criteri per l'aggiudicazione:
Il criterio di aggiudicazione è quello, ai sensi dell'art. 82 D.
Lgs. 163/2006, del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull'importo del servizio posto a base di gara, senza esclusione
automatica delle offerte anomale.
Codice CIG: 4030864632
Codice CUP: D12D11000150003