Incarichi - Affidamenti di incarico

Valorizzazione del percorso Ru De Novalles

STAZIONE APPALTANTE

Comune di CHAMOIS


SCADENZA 28/03/2012
Programma di sviluppo rurale della Valle D'Aosta 2007-2013, misura 313 "Incentivazione di attività turistiche", lettera c) "Valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi Rûs" - valorizzazione del percorso "Ru De Novalles" - Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 163/2006

2. Natura dell'incarico:
- rilievo plano altimetrico: Redazione del profilo del percorso per circa 1,700 km, zone da dettagliare per interventi più puntuali che possono essere previsti e necessari alla progettazione e che in fase di studio sono state valutate in una ventina di punti/aree
- progettazione preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del DLgs 163/2006 e dagli artt. da 17 a 23 del DPR 207/2010;
- progettazione definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 4 del DLgs 163/2006 e gli artt. Da 24 a 32 del DPR 207/2010
- progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del DLgs 163/2006 e gli artt. Da 33 a 43 del DPR 207/2010
- Relazione di indagine geologica (preliminare, definitiva) e studio di compatibilità;
- direzione dei lavori, assistenza contabilità, misura, liquidazione, assistenza al collaudo, ai sensi dell'art. 130 del DLgs 163/2006 e del titolo VIII, Capo I e del titolo IX, Capi I e II del DPR 207/2010
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi del DLgs 81/2008
- attività di promozione: progettazione della cartellonistica, del materiale promozionale e dell'adeguamento del sito web comunale, come previsto nello studio di fattibilità.

3. Oggetto dei lavori da progettare e da dirigere:
Interventi inerenti la misura 313 – incentivazione ad attività turistiche – programma di sviluppo rurale (P.S.R.) 2007-2013 della regione Valle d'Aosta relativa al percorso lungo il Ru de Novalles che si estende dalla frazione Lago Lod alla località Novalles.

4. Importo delle opere da progettare e da dirigere:
L'importo totale delle opere da progettare e dirigere è di Euro 150.000,00, IVA esclusa, così suddiviso, secondo le classi e categorie di cui all'art. 14 della l. 43/1949:
- Opere stradali (lavori appartenenti alla classe VI cat. b) € 150.000,00
L'opera è finanziata tramite fondi Europei, Statali, Regionali e Comunali.

5. Importo del corrispettivo a base di gara:
Euro 20.000,00 comprensivo delle spese e oneri accessori e al netto degli oneri di legge Il professionista con la partecipazione alla presente gara accetta espressamente senza avanzare riserva alcuna, la metodologia di calcolo degli onorari utilizzata per la predisposizione della bozza di parcella.
Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto è da intendersi convenuto "a corpo", ogni onere e spesa compresa, in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle opere sopra indicate ancorché il costo delle stesse si discosti, in più od in meno, dall'importo indicato nel punto 4. Si farà luogo alla revisione del corrispettivo, con la stessa metodologia adottata per quantificare l'entità totale stimata dei servizi posta a base di gara ed applicando ad essa la percentuale di ribasso offerta, in caso di introduzione di prestazioni nuove o diverse (anche rispetto alle classi e categorie e ai relativi importi o alla nomina di alcuni direttori operativi) rispetto a quelle indicate nella documentazione di gara ovvero di soppressione, anche parziale, di quelle previste.

6. Competenza professionale richiesta:
Le competenze professionali richieste devono essere adeguate al servizio da svolgere, pena l'esclusione, ed in particolare alla classe e categoria riportata al precedente punto 4.
Il concorrente deve indicare nell'istanza di partecipazione il nominativo del soggetto che assume la qualifica di direttore dei lavori e/o di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Alla luce di quanto sopra sono pertanto necessarie le seguenti minime figure professionali, pena l'esclusione:
- tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f/bis, g) e h) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- Geologo perché è necessario redigere la relazione geologica e lo studio di compatibilità relativo agli ambiti inedificabili;
- soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al d.lgs. 81/2008.
Per quanto attiene alle prestazioni professionali concernenti la direzione, misura e contabilità dei lavori i concorrenti dovranno costituire, ai sensi dell'art.16, comma 5 bis, della l.r.12/1996 e ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. 207/2010, un ufficio di direzione lavori che provveda, tra l'altro, a: curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente all'ente appaltante le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e propone le adeguate azioni correttive; assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo;
controllare, nei limiti delle competenze affidate al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere; collaborare alla tenuta dei libri contabili;
verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; verificare, prima della messa in opera, che i materiali e le apparecchiature abbiano superato le fasi di Avviso di gara collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; controllare le attività dei subappaltatori; controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; assistere alle prove di laboratorio; assistere ai collaudi dei lavori; predisporre gli atti contabili. Il tutto come meglio descritto nel Titolo VIII del d.P.R. 207/2010.
N.B.: Il corrispettivo a base d'asta è comprensivo di ogni prestazione a carico dell'ufficio di direzione lavori. L'operatore economico, quindi, dovrà costituire un ufficio direzione lavori libero di implementare l'organico dell'ufficio stesso con tutte le figure che riterrà opportune il cui costo sarà compreso, comunque, nell'importo offerto.
Ai fini di una proficua attività della direzione lavori, l'ufficio di direzione lavori deve avere sede in Valle d'Aosta. A tal proposito in sede di compilazione della documentazione amministrativa il concorrente dichiara di impegnarsi in tal senso, anche eleggendo domicilio presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto di servizio saranno fatte dalla stazione appaltante e dal Coordinatore del Ciclo a mani proprie oppure presso il domicilio eletto. La mancata elezione di domicilio costituirà grave inadempimento contrattuale.
La partecipazione può essere individuale o in gruppo e, nel secondo caso, lo stesso deve possedere i requisiti richiesti per partecipare alla gara. In caso di raggruppamento, i compiti e le attribuzioni di ciascun componente del gruppo saranno definiti all'interno dello stesso gruppo senza investire di alcuna responsabilità l'Ente banditore.
Per la presente gara, un gruppo di concorrenti avrà gli stessi diritti di un singolo concorrente.
Ogni raggruppamento deve nominare un suo componente quale capogruppo (mandatario) che sarà delegato a rappresentarlo con l'Ente Appaltante. Il capogruppo (nel caso di persona giuridica) dovrà avere al suo interno la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità del progetto concorrente.
Il referente durante la fase di esecuzione sarà colui designato, in sede di partecipazione alla gara, quale direttore dei lavori, messo a capo dell'ufficio di direzione lavori.
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo. Per i cittadini di altri Stati, non residenti in Italia è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel Paese di origine, in uno dei corrispondenti registri professionali o commerciali istituiti in tali Paesi.
Sono ammessi alla partecipazione i seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 163/2006:
- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza);
- società di professionisti ossia, ai sensi dell'art. 90, comma 2, lettera a), del d.lgs. 163/2006, le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza di categoria cui ciascuno firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
- società di ingegneria ossia, ai sensi dell'art. 90, comma 2, lettera b), del d.lgs. 163/2006, le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico - economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA del d.lgs. 163/2006, stabiliti in alti stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs. 163/2006. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico - amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6 del d.lgs. 163/2006; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5, e di cui all'art. 253, comma 15 8, del d.lgs. 163/2006.
- raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei tra loro, di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 163/2006 in quanto compatibili. I soggetti eventualmente partecipanti in raggruppamento dovranno assumere, dopo la gara e prima dell'aggiudicazione definitiva, la forma di associazione temporanea.
- soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
I professionisti potranno partecipare alle condizioni previste dall'art. 253 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 207/2010, ovvero:
"1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per 1'affidamento di un appalto di servizi di cui all'art. 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore ai sensi di quanto previsto dall'art. 254, comma 3, e articolo 255, comma 1.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti."
Ai sensi dell'articolo 253 comma 5, del d.P.R. 207/2010, i raggruppamenti temporanei devono avere, pena l'esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. A tal proposito si precisa, in linea con la determinazione del 27/07/2010, n. 5 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che il giovane professionista non deve necessariamente essere parte contrattuale ma è sufficiente che lo stesso sia presente come collaboratore o come dipendente di un partecipante. Lo stesso giovane professionista non può essere indicato da più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, pena l'esclusione di tutti i raggruppamenti che lo abbiano indicato.
La sostituzione dei professionisti indicati in sede di gara dal soggetto concorrente, non è ammessa fatti salvi gravi motivi e previa autorizzazione dell'Ente Appaltante.
Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 38 del d.lgs. 163/2006, ovvero:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Inoltre, non possono partecipare alla gara:
- coloro che sono inibiti, per legge o per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare, all'esercizio della professione.
- i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino nella fattispecie di cui all'art. 90, comma 4, del d. lgs. 163/2006.
- gli amministratori e i consiglieri dell'Ente appaltante;
- coloro che hanno partecipato alla stesura dell'avviso e di qualsiasi altro documento di gara.
In applicazione dell'articolo 91, comma 3, del d.lgs. 163/2006 possono essere subappaltate solo le attività relative a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio…, restando impregiudicate le responsabilità dell'affidatario. Agli eventuali subappalti si applica la disciplina contenuta nell'articolo 118 del Decreto legislativo n. 163/2006.
In applicazione dell'articolo 49 del d.lgs. 163/2006, è ammesso l'avvalimento dei requisiti di partecipazione di capacità economica-finanziaria e tecnica. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore economico si avvalga più di un concorrente o che partecipino sia l'operatore economico ausiliario che quello che si avvale dei suoi requisiti.

7. Durata massima delle prestazioni:
- Il progetto preliminare, deve essere consegnato entro 20 giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
- Il progetto definitivo, relazione geologica definitiva e studio compatibilità devono essere consegnati entro 20 giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;
- Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro 10 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo.
- La direzione dei lavori deve essere espletata per una durata temporale compresa tra la data di aggiudicazione definitiva dei lavori e l'approvazione delle opere da parte dell'Amministrazione.
I giorni di durata massima delle prestazioni sopraindicati si riferiscono esclusivamente ai tempi di redazione degli elaborati progettuali. Si precisa che l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, Dipartimento agricoltura, Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, con nota del 25.01.2012 - pervenuta al nostro protocollo in data 01.02.2012 - ci ha imposto il termine per la consegna della progettazione esecutiva-cantierabile entro e non oltre il 29.07.2012 comprendendo anche tutte le attività del Comune come per esempio l'approvazione della progettazione, la trasmissione alla Regione, ecc….
Qualora si verifichino ritardi o omissioni, ai sensi dell'art. 257 c. 3 del DPR 207/2010 , la penale da applicare in misura giornaliera è fissata pari al minimo, ossia 0,5 per mille del corrispettivo professionale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Criteri per l'aggiudicazione:
Il criterio di aggiudicazione è quello, ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 163/2006, del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara, senza esclusione automatica delle offerte anomale. Codice CIG: 4030864632
Codice CUP: D12D11000150003

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