I 10 comandamenti dell’affidamento diretto
di Pier Luigi Girlando - 04/06/2025

Paradigmatica nel descrivere quelli che sono – o dovrebbero essere – gli elementi fondamentali che caratterizzano l’affidamento diretto la sentenza del Tar Campania – Salerno, del 15/05/2025, n. 873.
Affidamento diretto: le conferma del TAR
Si tratta di una delle poche interpretazioni giurisprudenziali che conferma tesi già elaborate e sostenute in passato dalla dottrina (oltre all’autore, v. anche Oliveri, Usai, Biancardi) capace di mettere in luce una sorta di “decalogo” dell’affidamento diretto per una corretta implementazione dello stesso, senza incorrere nell’errore di commistione con la procedura negoziata. Di seguito abbiamo provveduto ad estrapolare, dalla citata sentenza, alcune delle massime più rappresentative di quanto sino ad oggi esposto in materia di procedure sottosoglia europea:
Secondo il Collegio l’affidamento diretto sarebbe una procedura “priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa, esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure e in cui “l’offerta, in sostanza, è una mera “proposta contrattuale” articolata dall’impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell'amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una "pesatura" dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.” (T.A.R. Lombardia, Milano, 11/6/2024, n. 1778; Idem, n. 2968/2023).Ad eccezione delle considerazioni sulla natura di “proposta contrattuale” dell’offerta (rectius, preventivo), in merito alla quale chi scrive condivide la posizione di altri autori (v. L. Oliveri, Le Autonomie, secondo cui “…E’ l’offerta una proposta contrattuale, presentata a seguito di un invito ad offrire, cioè il bando di gara o la lettera d’invito: l’offerta è una proposta dai contenuti limitati e vincolati dalle regole tecniche individuate da bando, disciplinare, capitolato e criteri di formazione dell’offerta stessa. Il preventivo non è per nulla una proposta: se lo fosse, allora si sarebbe già in una fase negoziale. Al contrario, il preventivo è l’atto col quale l’operatore economico consultato dimostra, senza acquisire alcuna posizione giuridica soggettiva specifica, l’interesse ad un successivo eventuale coinvolgimento nella vera e propria negoziazione…” non può che essere accolta la definizione di affidamento diretto quale procedura non comparativa e non soggetta a rigida procedimentalizzazione (v. l’affidamento diretto procedimentalizzato non esiste, Le Autonomie, P.L. Girlando, in cui si respinge la natura di affidamento diretto in caso di procedimentalizzazione “forte” dell’iter di scelta del contraente).
Il TAR prosegue evidenziando che “l’individuazione dell’operatore, connotata dall’esercizio di una discrezionalità tecnica e amministrativa ancora più accentuata di quella ordinariamente riscontrabile nelle procedure ad evidenza pubblica, stante appunto la natura non comparativa delle valutazioni operate dalla Stazione Appaltante nella fattispecie di cui è causa, si sottrae al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, al quale è consentito esclusivamente un vaglio di ragionevolezza e logicità, volto a verificare se le censure mosse dalla parte ricorrente disvelino un’abnormità o arbitrarietà della valutazione operata dalla S.A o un manifesto travisamento dei fatti (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 15.01.2024 n. 503; Cons. Stato, sez. IV, 22/11/2024 n. 9404; T.A.R. Napoli, sez. I, 13.01.2025, n. 279)”.
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