Affidamento diretto: scelta discrezionale
A ben guardare, infatti, l’affidamento diretto si caratterizza per una scelta sì discrezionale – come, tra l’altro, stabilito dallo stesso legislatore all’art. 3 dell’allegato I.01 al Dlgs 36/2023 – ma di una discrezionalità che non è solo tecnica bensì piena, proprio in virtù del fatto che non si esplica a fronte di una comparazione ex ante regolamentata (come avviene nelle procedure negoziate e in quelle ordinarie).
Interessante, infine, la ricostruzione esegetica del giudice amministrativo in cui si ribadisce che la comparazione, negli affidamenti diretti, non riguarda la scelta dell’operatore x rispetto all’operatore y, ma piuttosto un confronto che si pone in stretta relazione con le proprie esigenze rappresentate nel piano dei fabbisogni, ovvero nel progetto di base della stazione appaltante:
“Invero, l’affidamento diretto in questione non prevede l’obbligo di indagini di mercato o l’acquisizione di più preventivi, atteso che non integra gli estremi di una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell'aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze”.