Abusi edilizi, capanno di legno e magazzini temporanei: nuova sentenza del TAR

di Redazione tecnica - 13/12/2020

Capanni di legno e magazzini temporanei: serve un titolo edilizio? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con la sentenza n. 879 dell'1 dicembre 2020 che ci permette di fare chiarezza su alcuni punti interessanti della normativa edilizia.

Capanno di legno per uso magazzino

A proporre ricorso una donna che aveva realizzato un capanno di legno (di dimensioni contenute, metri 4x5 e altezza metri 2,5), non ancorato al suolo e una seconda struttura in legno scoperta (dimensiono 4 metri x 4). L'amministrazione comunale, ritenendole abusive, le ha inviato l'ordine di demolizione. Per la donna, però, l'atto non è valido. Visto che, come asserisce, il capanno e la struttura scoperta, sono stati realizzati come deposito di mobilia in attesa di completare i lavori di ristrutturazione relativi all'abitazione principale. Per la donna, le due opere non possono rappresentare "nuova costruzione", in quanto non ancorate al suolo, non hanno utenze e soddisfano solo esigenze temporanee.

Cosa dice il Testo Unico Edilizia

Nello specifico, l'articolo 3 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), ricomprende tra gli interventi di "nuova costruzione" la realizzazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, che siano utilizzati, tra l’altro, come depositi o magazzini, "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

La giurisprudenza ha specificato che sono soggetti a titolo edilizio "tutti i manufatti che, pur semplicemente aderenti al suolo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale". Ma nel caso analizzato, dicono i giudici del Tar, "emergono elementi sufficienti a suffragare la tesi della ricorrente secondo cui i due volumi contestati sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee". Infatti, da un lato, sono agevolmente rimuovibili e vengono utilizzati come deposito di mobili, dall’altro, i lavori di ristrutturazione dell’immobile principale non risultano ancora finiti, non essendo stata inviata alcuna comunicazione in merito. "E' quindi credibile - dicono i giudici - che i due depositi siano effettivamente utilizzati per soddisfare l’esigenza "meramente temporanea" di contenere i mobili della ricorrente nelle more della ristrutturazione dell’abitazione principale e che gli stessi verranno rimossi una volta che questa si sia conclusa". Inoltre, si legge sempre nella sentenza, "si tratta di due volumi di dimensioni limitate e privi di un’autonoma destinazione rispetto all’immobile principale nonché di un proprio valore di mercato, che dunque non comportano un’alterazione del territorio che possa dirsi stabile, non irrilevante e non meramente occasionale". Il ricorso è stato dunque accolto e sospesa l'ordinanza di demolizione.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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