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SPECIALE TESTO UNICO EDILIZIA

di Gianluca Oreto - 01/01/2021
Aggiornato il: 15/04/2024
© Riproduzione riservata

Ricostruire la storia delle leggi in materia edilizia è affare assai complicato che comincia nel 1942 con la prima legge sull'urbanistica e che arriva ai nostri giorni.

Nel 2001 si è assistito ad un vero e proprio cambio epocale. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 è approdato il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, cosiddetto Testo Unico Edilizia, in cui è stata confluita tutta la normativa riguardante il settore.

Il Testo Unico Edilizia e la semplificazione

Da quel momento è cominciata un'altra storia. Soprattutto nell'ultimo decennio, il DPR n. 380/2001 è stato oggetto di continue modifiche che ne hanno cambiato fisionomia sull'altare della parola semplificazione. Modifiche che hanno generato un quadro normativo instabile che a sua volta ha generato dubbi, ricorsi e continue sentenze di ogni ordine e grado.

Gli obiettivi dello Speciale Testo Unico Edilizia

Questo speciale ha lo scopo di riunire le norme e gli interventi della giustizia, chiarendo alcuni concetti chiave che riguardano ad esempio:

  • l'accertamento di conformità;
  • il condono edilizio;
  • il permesso di costruire in sanatoria;
  • la demolizione delle opere abusive;
  • gli strumenti di semplificazione;

e tanto altro ancora.


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Ordinanze CGARS 18 giugno 2024, n. 108-116
Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Norme della Regione Siciliana – Previsione la quale stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lettera a) , della legge regionale n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati – Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni, anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991. – Legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), art. 2, comma 3. In via subordinata: Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Norme della Regione Siciliana – Condizioni di applicabilità della sanatoria – Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lettera a) , della legge regionale n. 78 del 1976, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. – [Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)], art. 32-33, comma 11 (già 10), ultima proposizione, introdotto in Sicilia dall’art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive).
Gazzetta Ufficiale 19/06/2024 - 1a Serie Speciale, n. 25