Abusi edilizi su area demaniale: l'unica soluzione è la demolizione?

di Redazione tecnica - 16/12/2020

Opere abusive su suolo demaniale, ordinanza di demolizione e "variazioni essenziali" sono gli ingredienti della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13251 del 10 dicembre 2020 che consente di approfondire questi argomenti.

Lavori classificabili come "variazioni essenziali"

E' una società concessionaria di una zona di demanio marittimo a proporre ricorso contro l'ordinanza di demolizione di alcune opere realizzate in maniera difforme rispetto al progetto di ristrutturazione approvato dall'amministrazione comunale. Secondo la società, si tratta di opere che rientrano tra quelle classificabili come "variazioni essenziali". Inoltre, sempre secondo la società, il comune avrebbe dovuto valutare l'abuso edilizio sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e una sua possibile sanatoria in considerazione delle porzioni del manufatto realizzato in maniera legittima.

Abusi edilizi e suoli demaniali

Per i giudici la questione è abbastanza semplice. E citano l'articolo 35 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Questo, infatti, prevede che se l'abuso edilizio è stato realizzato su suolo di proprietà dello Stato, "unica ed esclusiva conseguenza, è la demolizione a spese del responsabile". La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, "essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione “contra legem”, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato". Quindi il comune non era chiamato a valutare altro, "con riferimento alla tipologia ed entità dell’abuso né, tantomeno, con riferimento alla sua eventuale sanabilità, trattandosi di una valutazione preliminare assolutamente non prevista al momento della demolizione del manufatto abusivo posto su area demaniale".

Del resto, dicono i giudici del Tar, "il comune ha proceduto a sanzionare opere che non presentavano affatto una scarsa entità, ma che avevano comportato una parziale modifica del prospetti oltre all’abbassamento della quota di calpestio rispetto al piano sottostrada". Infine, concludono i giudici, l'amministrazione è tenuta "al solo accertamento che l’opera sia abusiva, posto che le ulteriori verifiche circa l’eseguibilità dell’ordine "senza pregiudizio per la parte conforme" attengono alla fase successiva della esecuzione della demolizione e non sono richieste al momento dell’accertamento e della repressione dell’abuso ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio". Il ricorso, dunque, è stato respinto.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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