Autorità Lavori Pubblici: Imprese con sede nei paesi con regime fiscale privilegiato

27/10/2010

L'Autorità, con il comunicato in argomento, detta alcune disposizioni in riferimento a quanto previsto dall'articolo 37 (Disposizioni antiriciclaggio) del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti in merito all'attuale inapplicabilità della norma nelle more che il Ministero dell'Economia e delle Finanze predisponga il decreto attuativo previsto nella norma stessa.
L'articolo 37 del citato decreto-legge stabilisce, infatti, che "gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

L'Autorità precisa, anche, che fornirà indicazioni e chiarimenti soltanto successivamente all'emanazione del citato decreto di attuazione, previsto all'articolo 37 del decreto-legge n. 78/2010.

A cura di Paolo Oreto


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