Codice dei Contratti: Negli affidamenti sotto soglia, il bando deve essere pubblicato

10/09/2018

Il TAR Friuli-Venezia Giulia con la sentenza 18 luglio 2018, n. 252 relativamente ad una procedura per l'affidamento del servizio di Data protection officer di importo compreso fra 40 mila e 150 mila euro bandita ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici ha evidenziato come nel caso in esame l'urgenza non legittima l'omessa effettuazione della pubblicità dell’affidamento e della consultazione di mercato.

Nel caso in argomento la Stazione appaltante aveva omesso di pubblicare l'avviso, in una situazione in cui non sussistevano i presupposti per dare corso all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici.

Nella sentenza del TAR è evidenziato che la Stazione appaltante non aveva neppure indicato quelle ragioni di “estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice” che, se sussistenti, avrebbero consentito di derogare agli adempimenti previsti dalla procedura adottata (art. 63, comma 2, lett. c).

La stazione appaltante avrebbe dovuto, invece, applicare l'articolo 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici che consente alle stazioni appaltanti la facoltà di dare corso alla procedura semplificata nel caso di affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150mila euro con la preventiva “consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti». In relazione, poi, allo svolgimento di tale attività di consultazione degli operatori economici le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 1° marzo 2018, n. 206, precisano che “la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni” (punto 5.1.4).

In allegato la sentenza 18 luglio 2018, n. 252.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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