Codice dei contratti: adottato il Decreto BIM

16/01/2018

Tutto pronto per l'introduzione del BIM (Building Information Modelling) in Italia. Dopo la firma del Ministro Graziano Delrio (leggi articolo), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto 1 dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

L'ufficialità è arrivata sul sito del MIT dove, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 23, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), è stato pubblicato il decreto che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Il decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero e quindi il prossimo 28 gennaio 2018.

I tempi di entrata in vigore

Sono confermati i tempi di progressiva introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. In particolare, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l’uso BIM secondo la seguente tempistica:

  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ci sarà un anno affinché le stazioni appaltanti che mettono in gara lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro potranno adeguarsi.

Trasparenza, condivisione, rintracciabilità

Elemento cardine della procedura BIM è la redazione del capitolato informativo in capo alla stazione appaltante e soprattutto la definizione di un ambiente di condivisione dei dati, dove tutti i dati sono prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri contrattuali, a principi giuridici sulla tutela della proprietà intellettuale, nonché tutelati da dispositivi di protezione della sicurezza dei dati. Tutti dati informatizzati caratterizzati da trasparenza, tracciabilità dei vari attori, transazioni amministrative e di cantiere in termini informativi. Il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve contenere:

  • i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
  • tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.

Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.

La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato.

La storia del decreto

Per ultimo, ricordiamo che nel comma 13 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 era stato precisato che le stazioni appaltanti avrebbero potuto chiedere, in taluni casi, l’uso di tali metodi e strumenti elettronici e che il Ministero delle Infrastrutture, anche avvalendosi di una commissione, avrebbe dovuto predisporre un decreto per la definizione delle modalità e dei tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi.

La Commissione composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e del mondo accademico fu istituita con decreto del MIT n. 242 del 15 luglio 2016 e, successivamente, integrata da un rappresentante della rete nazionale delle professioni dell’area tecnico-scientifica con decreto del MIT n. 297 del 31 agosto 2016.

La Commissione dopo aver predisposto il testo del decreto, a distanza di quasi un anno dall’istituzione, lo ha posto in consultazione pubblica dal 19 giugno 2017 al 3 luglio 2017.

Sui 9 articoli del provvedimento posti in consultazione sono state inserite oltre 150 osservazioni (vedi) ma il testo del provvedimento che è stato firmato dal Ministro Delrio non abbia tenuto conto di nessuna di dette osservazioni.

Il Ministero aveva, invece, precisato che i risultati della consultazione pubblica on line sarebbero stati presi in considerazione dal MIT nella stesura del documento definitivo del decreto, sentiti AgID e ANAC mentre il testo del provvedimento non ci risulta sia stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato anche se lo stesso fornisce pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi dei singoli ministeri ed il parere è obbligatorio nel caso di emanazione di atti normativi del Governo o dei singoli ministeri.

Questa è la storia di un provvedimento per il quale è possibile segnalare, tra l’altro, quanto segue:

  1. in tutto il decreto si parla di "metodi e strumenti elettronici specifici", come se si facesse riferimento a qualcosa di chiaramente normato, senza però citare l’unica norma tecnica nazionale specifica sul BIM e cioè la UNI 11337 (Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni) già pubblicata dal 30 gennaio 2017;
  2. la definizione dei “lavori complessi” di cui alla lettera e), comma 1, articolo 2 è troppo lunga e bizantina e, quindi, interpretabile in maniera del tutto soggettiva;
  3. il termine non oneroso, riportato all’alinea del comma 1 dell’articolo 3 non è consono alla pubblica amministrazione che non può richiedere prestazioni a titolo gratuito e, quindi, non può chiedere formazione gratuita;
  4. non esiste un sistema sanzionatorio nel caso che non venga applicato il decreto e, quindi, anche dopo le scadenze previste all’articolo 6, le stazioni appaltanti potranno fare quel che vogliono;
  5. nell’articolo 7 si parla, genericamente, di capitolato mentre sarebbe opportuno che, per limitare i contenziosi successivi alle aggiudicazioni, la norma indichi dei contenuti minimi affinché il capitolato si possa qualificare come tale utilizzando la UNI 11337-6 e dal Pas 1192-2:2013, pubblicate dall'ente di normazione inglese British Standard Institution;
  6. anche, in questo decreto, all’articolo 8, comma 1 si parla di una commissione di monitoraggio “con il compito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del presente decreto, nonché di individuare misure correttive per il loro superamento” dimenticandosi della cabina di regia istituita dall’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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