Digitalizzazione degli Appalti: scarica il "Decreto BIM"

Tutto pronto per la digitalizzazione degli appalti. Lo scorso 1 dicembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il cos...

06/12/2017

Tutto pronto per la digitalizzazione degli appalti. Lo scorso 1 dicembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il cosiddetto "Decreto BIM", ovvero uno dei principali provvedimenti attuativi previsti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 o CodiceAppalti).

Dopo la consultazione pubblica, terminata lo scorso luglio, dall'1 gennaio 2019 il BIM diventa obbligatorio per i lavori complessi oltre i 100 milioni di euro, mentre per le piccole opere, fino a 1 milione di euro la progettazione obbligatoria con il BIM partirà dal 2025. Il decreto prevede, infatti, una progressiva introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (sempre che, come spesso accade, non vengano previste in progress nuove proroghe). In particolare, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:

  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Trasparenza, condivisione, rintraccabilità

Elemento cardine della procedura BIM è la redazione del capitolato informativo in capo alla stazione appaltante e soprattutto la definizione di un ambiente di condivisione dei dati, dove tutti i dati sono prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri contrattuali, a principi giuridici sulla tutela della proprietà intellettuale, nonché tutelati da dispositivi di protezione della sicurezza dei dati. Tutti dati informatizzati caratterizzati da trasparenza, tracciabilità dei vari attori, transazioni amministrative e di cantiere in termini informativi. Il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve contenere:

  • i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
  • tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.

Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.

La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato.

Il Commento dell'UNI

La firma del decreto è stata accolta tiepidamente dall'Ente Italiano di Normazione (UNI) che ha rilevato come non sia stata colta l’opportunità di un esplicito richiamo nel decreto alla normativa UNI (come peraltro avviene diffusamente nelle NTC - Norme Tecniche per le Costruzioni) quale strumento attuativo di supporto, volontario e condiviso, laddove l’Italia ha anticipato l’Europa fornendo le norme della serie UNI 11337 come riferimento per lo sviluppo delle future norme internazionali.

Nonostante il mancato richiamo alle norme, secondo l'UNI rimane la convinzione dell’utilità, del valore, del vantaggio competitivo e dell’efficacia della UNI 11337 quale strumento normativo frutto del consenso di tutti i soggetti della filiera delle costruzioni (produttori, imprese, professionisti, organismi di certificazione, mondo accademico, consumatori e utenti, oltre la stessa PA e Anac).

In allegato l'ultima bozza di decreto aggiornata al 5 dicembre 2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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