Condono edilizio: oblazione e contributi di costruzione entro quando si prescrivono?

di Redazione tecnica - 20/01/2021

Uno dei modi per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, oltre a quello previsto dal Testo Unico Edilizia, è aver presentato negli anni passati una domanda di condono edilizio.

Condono edilizio: la differenza con la doppia conformità

Partiamo dalle differenze. Il condono edilizio è stato previsto da una normativa "speciale" e a tempo (le Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003) che, a determinate condizioni, ha consentito l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria di opere abusive e "insanabili". A differenza della procedura prevista dal Testo Unico per l'Edilizia (il DPR n. 380/2001) che prevede l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria solo in caso di doppia conformità. Stiamo parlando, quindi, di interventi eseguiti senza permesso ma che sarebbero stati conformi sia con riferimento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda.

Condono edilizio: oblazione e contributi di costruzione

Nel caso di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/2003, la domanda è corredata:

  • dall’attestazione del versamento del 30 per cento dell’oblazione (o per intero nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore all'importo calcolato utilizzando la tabella allegata alla Legge n.326/2003);
  • dell’attestazione del versamento del 30 per cento dell’anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 e in base a quanto indicato nella tabella D allegate alla Legge n.326/2003).

Condono edilizio...infinito

Purtroppo, esistono pratiche di condono edilizio ferme da 35 anni con la conseguenza che la determinazione definitiva della misura dell’oblazione e dei contributi di costruzione dovuti in relazione alla domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, possa subire pesanti ritardi.

Ritardi che si traducono in ricorsi. Ed è questo il caso trattato dal Consiglio di Stato con la sentenza 19 gennaio 2021, n. 589 che tratta proprio l'argomento oblazione e oneri di costruzione per le pratiche di condono edilizio.

Il caso

Nel caso oggetto di sentenza, il ricorrente ha richiesto l'annullamento di una sentenza di primo grado che a sua volta aveva confermato l'operato del Comune che aveva emesso un provvedimento di determinazione dell’oblazione ed dei contributi di costruzione relativi alla pratica di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi della Legge n. 326/03. Secondo il ricorrente, il diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione ed oneri di costruzione era ormai prescritto.

Condono edilizio, oblazione e oneri di costruzione

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il termine di prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, soltanto dal momento in cui l’amministrazione dispone di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto. Correttamente, dunque, il T.A.R. ha escluso che si fosse maturata alcuna ipotesi di prescrizione estintiva del credito, rilevando che il 16 aprile 2008 il comune aveva richiesto all’appellante documentazione integrativa necessaria al fine di determinare gli importi definitivi dovuti a titolo di oblazione e di contributi di costruzione e oneri concessori e che l’appellante, dopo un sollecito del 15 dicembre 2008, aveva trasmesso, solo in parte, la documentazione richiesta con nota acquisita al protocollo il 21 gennaio 2009.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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