DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO

26/06/2006

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 4 di venerdì scorso, ha definito il percorso che il Governo si accinge ad intraprendere per effettuare una sospensione selettiva di alcuni istituti facoltativi della normativa comunitaria riportati all’interno del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Nessun rinvio, dunque, per il Codice degli appalti, anche in considerazione del fatto che contiene direttive europee "che non vogliamo eludere" dice il Ministro Di Pietro, ma soltanto la possibilità di "rinviare l'efficacia di quelle disposizioni che non sono da considerarsi immediatamente cogenti perché previste dalle direttive europee".

Nella conferenza stampa successiva al Consiglio, ad un primo intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Enrico Letta che ha precisato che la manovra del Governo ha tre obiettivi: "Non incorrere nelle infrazioni europee, dare certezze agli operatori e avviare una fase di dialogo con le imprese per modificare il Codice degli appalti" è seguito l'intervento del Ministro Antonio Di Pietro, la cui fedele trascrizione è riportata in allegato alla presente news.
Il Ministro Di Pietro, con un suo particolare stile a noi tutti noto dagli anni in cui era Ministro dei Lavori Pubblici, precisa che l’intervento del Governo consisterà nella sospensione selettiva di alcuni istituti facoltativi della normativa comunitaria realizzata per mezzo di un duplice strumento normativo.
Il primo consistente in un emendamento alla legge di conversione (e non "emendamento da inserire in decreto legge" come dice testualmente nella conferenza stampa) del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173 relativo a "proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare"; il secondo consisterà, invece in un decreto legislativo correttivo del codice secondo la procedura prevista dall’articolo 25, comma 3, della legge n. 62/2005 (legge delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 163/2005).

I due strumenti contengono, di fatto, la proroga dell’entrata in vigore all’1 gennaio 2007 di alcune disposizioni del nuovo codice tra le quali:
  • centrali di committenza (art. 33);
  • appalto integrato (art. 53,commi 2 e 3);
  • trattativa privata ( artt. 56 e 57);
  • dialogo competitivo (art. 58);
  • accordi quadro (art. 59);
ma anche il rinvio dell'abrogazione delle disposizioni elencate nell’articolo 257, comma 1 del Codice stesso.

Il secondo strumento normativo potrà essere emanato soltanto se il primo (l’emendamento) non soltanto sarà approvato ma anche se la stessa legge di conversione entrerà in vigore prima del prossimo 1 luglio (data di entrata in vigore del codice) poiché soltanto in questa maniera potrà essere evitato il vuoto normativo e potranno restare in vita le disposizioni della legge n. 109/1994, oggi vigenti e relative agli istituti della trattativa privata e dell’appalto integrato.

Mentre, in linea di principio, la legge contenente l’emendamento potrebbe essere emanata entro pochi giorni, il decreto legislativo correttivo per diventare operativo ed essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dovrà ricevere il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali, delle competenti commissioni parlamentari e, quindi, è presumibile, considerata anche la pausa estiva, prevedere un numero di mesi non inferiore a tre.

Il secondo strumento normativo (decreto legislativo) contiene, poi, all’articolo 2 una serie di correzioni, alcune di carattere formale (correzione di refusi) ed altre di carattere sostanziale tra le quali:
  • estensione anche ai contratti di servizi e forniture, affidati con procedura ristretta, l'obbligo di invitare tutti gli operatori che ne facciano richiesta;
  • la speciale commissione di valutazione d’impatto ambientale per le opere strategiche prevista dalla legge obiettivo che viene mantenuta in vita solo sino all’arrivo della commissione unica prevista dal D.Lgs. 152/2006;
  • l'affidamento sotto soglia dei concorsi di progettazione e di idee;
  • la pubblicità legale per i lavori sotto soglia.
Ma è lecito chiedersi la logica di questo secondo provvedimento per le seguenti motivazioni:
  1. se il primo provvedimento relativo all’emendamento non viene approvato o se la legge di conversione è emanata successivamente all’1 luglio, data di entrata in vigore del Codice (resta soltanto la presente settimana) il secondo provvedimento (decreto legislativo correttivo), nel caso in cui venisse emanato, essendo già stata abrogata la legge n. 109/1994, provocherebbe un vuoto normativo e non potrebbe, attraverso un articolo (art. 3), fare continuare ad applicare disposizioni precedentemente abrogate;
  2. se il primo provvedimento venisse, invece, approvato, darebbe un ragionevole tempo tecnico per predisporre un decreto legislativo correttivo, anche sulla base della prima applicazione del codice e con il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore e non sul fatto, come evidenziato dal Ministro Di Pietro nella conferenza stampa, di volere modificare il Codice poiché lo stesso è nato in base a "scelte che non possiamo condividere soprattutto in ordine a questioni di maggiore concorrenza, di migliore trasparenza, di più efficienza".
Ma vogliamo pensare che il Ministro si sia espresso male perché se così fosse, ad ogni cambio di Governo, quello nuovo, non essendo in sintonia con il precedente, passerebbe gran parte del proprio tempo non per "governare" ma per smontare i provvedimenti varati nei mesi precedenti, sui quali, ovviamente, in gran parte non era d'accordo.


a cura di PAOLO ORETO


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