DLGS 81: DAL CORRETTIVO MODIFICHE AL REGIME SUI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

10/09/2009

La terza parte dell’analisi delle modifiche apportate al testo unico sicurezza lavoro dal dlgs 106/2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009, tratta le problematiche connesse ai cantieri temporanei e mobili, affrontate dal titolo IV del dlgs 81/2008, ed, in particolare, le modifiche apportate dagli artt. 57, 58, 59, 65 e 67 del Dlgs 106/2009 rispettivamente agli artt. 88, 89, 90, 97 e 100 del Dlgs 81/2008.

L’art. 57 del Dlgs 106/2009 modifica l’art. 88 del Dlgs 81/2008 relativo al campo di applicazione delle previsioni contenute nel capo I del Titolo IV del decreto. In particolare, tra i lavori esclusi dal campo di applicazione vengono inseriti quelli relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X ovvero i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Inoltre le disposizioni previste per i cantieri temporanei e mobili non si applicano alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale), che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.

L’art. 58 del Dlgs 106/2009 modifica alcune definizioni previste dall’art. 89 del Dlgs 81/2008 ed, in particolare, evidenziamo:
  • la modifica alla definizione di responsabile dei lavori che è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal dlgs 81/2008 e che, nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, coincide con il responsabile del procedimento;
  • la precisazione inserita nella definizione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori i cui compiti non possono essere affidati al datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Viene, inoltre, specificato che tali incompatibilità non cessano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
L’art. 59 del Dlgs 106/2009 apporta delle modifiche agli obblighi previsti dall’art. 90 del Dlgs 81/2008 per il committente o responsabile dei lavori, in particolare:
  • il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
    a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
    b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
  • Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
  • Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito d’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.
  • Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la dichiarazione dell’organico medio annuo si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del Dlgs n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
  • Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
  • La disposizione prevista per cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Per quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97 del dlgs 81/2008, l’art. 65 del dlgs 106/2009 prevede che in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza e che per lo svolgimento delle presenti attività, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti siano in possesso di adeguata formazione.

Infine, l’art. 67 del dlgs 106/2009 modifica l’art. 100 del dlgs 81/2008 relativo al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ammettendo che lo stesso non risulta essere necessario nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

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A cura di Ilenia Cicirello


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