DLGS 81: DAL CORRETTIVO MODIFICHE ALLE SANZIONI PREVISTE DAL CAPO IV

09/09/2009

Continua la disamina delle principali novità introdotte dal correttivo, partita con l’analisi delle modifiche allo stress lavoro correlato, alla data certa ed alla valutazione dei rischi (art. 28 e 29, Dlgs 81/2008). In questo secondo articolo vengono presentate le modifiche introdotte dagli artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del Dlgs 106/2009 che vanno a modificare rispettivamente il regime sanzionario previsto gli artt. 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del Dlgs 81/2008 (leggi il primo articolo)

Entrando nel dettaglio, l’art. 32 del Dlgs 106 sostituisce l’art. 55 del Dlgs 81 inerente le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, diversificando e cambiando il regime sanzionatorio, di seguito le principali modifiche:
  • l’ammenda prevista per la violazione dell’art. 29, comma 1 (omessa valutazione e redazione del documento di valutazione dei rischi) e per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2, riguardante la presentazione durante la riunione periodica (in caso di più di 15 lavoratori) del documento di valutazione dei rischi, dell’andamento degli infortuni, i criteri di scelta per i DPI e dei programmi d’informazione, è punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (nella precedente versione l’arresto era da 4 a 8 mesi e l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro);
  • per le stesse violazioni suddette l’arresto aumenta da quattro a otto mesi se commesse:
    • in aziende di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) o
    • in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto, oppure
    • per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno,
  • nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi non venga redatto secondo gli elementi previsti dall’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3, il datore di lavoro viene punito con un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (nella precedente versione l’ammenda era da 5.000 a 15.000 euro ed era previsto l’arresto da 4 a 8 mesi;
  • nel caso di adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f), il datore di lavoro è punito con una ammenda da 1.000 a 2.000 euro;
  • nel caso in cui non venga consegnato, anche su supporto informatico, il documento di valutazione dei rischi o non venga consentito l’accesso al documento (all’interno dell’azienda) al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, è prevista un’ammenda da 750 a 4.000 euro;
L’art. 33 del Dlgs 106 sostituisce l’art. 56 del Dlgs 81, Sanzioni per il preposto, ed in particolare, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, i preposti sono puniti:
  • con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
  • con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
L’art. 34 del Dlgs 106 sostituisce l’art. 57 del Dlgs 81, Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, ed in particolare:
  • i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti che non rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e non scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
  • i fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 del Dlgs 81 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro;
  • gli installatori che non si adeguano alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti, sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
L’art. 35 del Dlgs 106 sostituisce l’art. 58 del Dlgs 81 riguardante le sanzioni per il medico competente, in particolare il medico competente viene punito:
  • con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 nel caso in cui non consegni al datore di lavoro e al lavoratore, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale, e non fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della cartella sanitaria;
  • con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro nel caso in cui non collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e non visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro nel caso in cui non informi ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, non rilasci copia della documentazione sanitari e nel caso in cui non comunichi per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro nel caso in cui non trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello nell’allegato 3B al Dlgs 81.
L’art. 36 del Dlgs 106 sostituisce infine l’art. 59 del Dlgs 81 relativo alle sanzioni per i lavoratori che vengono puniti:
  • con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro nel caso in cui non adempie ai seguenti obblighi:
    • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
    • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
    • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
    • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
    • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
    • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro nel caso in cui, se svolgono attività in regime di appalto o subappalto, non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
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A cura di Ilenia Cicirello


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