Manutenzione straordinaria senza titolo abilitativo: non si placa il dissenso dei professionisti contro il ddl 3209

16/03/2010

Non si placa il dissenso dei liberi professionisti contro il disegno di legge 3209 che prevede l'eliminazione della Dia per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria che non toccano le parti strutturali, non fanno aumentare unità immobiliari e parametri urbanistici, e per i quali sarà sufficiente una comunicazione (anche telematica) al Comune con i dati dell'impresa.

Dopo la presentazione del 12 novembre 2009, il ddl, che già nei mesi scorsi aveva suscitato la forte critica dei rappresentanti di ingegneri e architetti, è stato presentato lo scorso 2 marzo 2010 alla Camera senza alcuna modifica, ma per l'appunto identico a quello varato dall'Esecutivo. La conseguenza è stata la nascita di gruppi su Facebook e su siti dedicati all'edilizia che hanno portato due schieramenti contrapposti di chi è contro la nuova mossa del Governo e di chi, invece, condivide la semplificazione normativa prospettata.

Ricordiamo che nell'articolo 5 del provvedimento viene prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con la "liberalizzazione " di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, una serie di piccole attività edilizie, quali:
  • tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti;
  • alcuni interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;
  • le serre mobili stagionali;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;
  • gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista.

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A cura di Ilenia Cicirello


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