Manutenzione straordinaria senza titolo abilitativo: non si placa il dissenso dei professionisti contro il ddl 3209

Non si placa il dissenso dei liberi professionisti contro il disegno di legge 3209 che prevede l'eliminazione della Dia per gli interventi di manutenzione or...

16/03/2010
Non si placa il dissenso dei liberi professionisti contro il disegno di legge 3209 che prevede l'eliminazione della Dia per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria che non toccano le parti strutturali, non fanno aumentare unità immobiliari e parametri urbanistici, e per i quali sarà sufficiente una comunicazione (anche telematica) al Comune con i dati dell'impresa.

Dopo la presentazione del 12 novembre 2009, il ddl, che già nei mesi scorsi aveva suscitato la forte critica dei rappresentanti di ingegneri e architetti, è stato presentato lo scorso 2 marzo 2010 alla Camera senza alcuna modifica, ma per l'appunto identico a quello varato dall'Esecutivo. La conseguenza è stata la nascita di gruppi su Facebook e su siti dedicati all'edilizia che hanno portato due schieramenti contrapposti di chi è contro la nuova mossa del Governo e di chi, invece, condivide la semplificazione normativa prospettata.

Ricordiamo che nell'articolo 5 del provvedimento viene prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con la "liberalizzazione " di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, una serie di piccole attività edilizie, quali:
  • tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti;
  • alcuni interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;
  • le serre mobili stagionali;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;
  • gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista.

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