Rc Professionale e Superbonus 110%: obblighi e responsabilità dei professionisti

di Paolo Tanfoglio - 03/02/2021

Se ti appresti a rilasciare asseverazioni per i tuoi clienti ai fini del SuperBonus 110% ricorda che il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) introduce l’obbligo di una copertura assicurativa dedicata e specifica per l’attività di asseverazione (comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020). La “forma” di questa asseverazione ha generato la necessità di un prodotto di RC Professionale specificamente dedicato a questa attività.

Il quadro normativo

Al primo comma dell’art. 119 del Decreto Rilancio n.34/2020 che regolamenta il Superbonus 110%, si leggono le opere di efficientamento energetico soggette ad agevolazione fiscale: lavori di isolamento termico, interventi finalizzati alla sostituzione degli impianti, interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, messa in sicurezza sismica degli edifici. La norma eleva, quindi, al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di interventi antisismici.

Esiste, inoltre, una gerarchia che distingue tra interventi principali trainanti e interventi secondari trainati, i cui incentivi possono essere richiesti solo se associati ad almeno uno dei lavori principali (es. l’installazione di impianti fotovoltaici, l’installazione di un sistema di accumulo, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, etc).

L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 110%, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

L’incentivo fiscale può essere richiesto dai contribuenti attraverso tre modalità differenti: la detrazione in dichiarazione dei redditi, in 5 quote costanti (in alcuni casi in 4 quote costanti); la cessione della detrazione, che favorisce l’immediata monetizzazione del vantaggio fiscale, in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Infine, il cittadino può usufruire dell’agevolazione attraverso la richiesta al fornitore di uno sconto in fattura, in questo caso le imprese che hanno effettuato i lavori riconoscono uno sconto fino al 100% e il beneficiario effettuerà gli interventi senza alcun esborso monetario. 

Per esercitare l’opzione, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione

L’asseverazione è il documento con cui i tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali progettisti di immobili e impianti iscritti all’Albo del proprio Ordine professionale) dimostrano che gli interventi eseguiti e le spese sostenute sono conformi ai requisiti tecnici previsti dalla Legge.

Il professionista deve consegnare l’asseverazione per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

In caso di asseverazioni errate o mendaci il tecnico, con la propria condotta, danneggerebbe i richiedenti e quindi potrebbe risultare soggetto a pesanti sanzioni penali ed amministrative. il Decreto Rilancio impone, quindi, all’asseverante - già dotato di idonea polizza Professionale imposta dalla L.137/2012 - un’ulteriore copertura assicurativa dedicata esclusivamente per le finalità di cui al suddetto Decreto”.

Se la dichiarazione presentata è infedele, si rischia una sanzione da 2.000 a 15.000 sino ad arrivare anche a sanzioni penali in caso di irregolarità più gravi. Nell’eventualità in cui l’irregolarità comporti una perdita del superbonus, il contribuente può chiedere il risarcimento al tecnico, che poi dovrà gestire la situazione anche con il suo ordine professionale.

Le coperture assicurative obbligatorie per i tecnici incaricati

I tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.

È necessario, quindi, che il tecnico abilitato sottoscriva e alleghi una polizza di RC PROFESSIONALE che sia: stipulata a proprio nome; stipulata esclusivamente per le finalità di cui al D.L. 34/2020; preveda un massimale adeguato al numero delle asseverazioni e comunque non inferiore a € 500.000 (come previsto dal Decreto Rilancio).

L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché: non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione; garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 ha, inoltre, chiarito che: “Il citato obbligo assicurativo non riguarda l’attività di assistenza fiscale e l’apposizione del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, visto che i soggetti che appongono il visto (CAF e professionisti abilitati) sono già tenuti, per tale attività, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto n.164 del 1999”.

È consigliabile, inoltre, per il professionista incaricato dell’asseverazione anche la sottoscrizione di una postuma della durata di 10 anni: con le asseverazioni per il Superbonus le verifiche fiscali potranno, infatti, avvenire in un intervallo temporale di 8 anni, nel caso di cessione del credito, ed entro il 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in caso di detrazione diretta.

In questo contesto i tecnici incaricati delle asseverazioni dovranno integrare la propria assicurazione con un’appendice che garantisca il rispetto di questi punti o, in alternativa, dovranno stipulare una nuova assicurazione.

I premi proposti dal panorama assicurativo italiano per una RC a copertura dell’intera asseverazione partono dai 300-400 Euro e vanno a salire a seconda del massimale richiesto, la durata della postuma, le condizioni specifiche come franchigie e scoperti.

Dato che la norma è davvero molto recente, però, permangono ancora molti dubbi riguardo alcuni dei suoi significati e la sua applicazione.

Come confermato anche dal team tecnico e dai consulenti di Lokky, startup e primo broker assicurativo digitale italiano focalizzato su micro-imprese, professionisti e freelance: tra i vari punti, per esempio, c’è ancora grande incertezza su cosa intenda il Legislatore con il termine “Massimale adeguato”, per il momento da immaginarsi come la somma di tutti gli importi delle asseverazioni compiute, gravati di multe, sanzioni e interessi e ulteriormente ampliato di un importo pari all’ultima asseverazione compiuta gravata di multe, sanzioni e interessi. Restano inoltre delle incertezze relativamente alla presenza della postuma: alcune interpretazioni, infatti, ritengono sufficiente la possibilità di attivare la garanzia postuma in un secondo momento e quindi la non obbligatorietà della garanzia al momento della presentazione del progetto.

Gli operatori del mercato – compagnie assicurative, albi, … - sono al lavoro per chiarire questi aspetti, ma c’è da aspettarsi un periodo di 2-3 mesi per permettere un allineamento completo delle offerte alle interpretazioni che prevarranno e che verranno considerate “corrette”.

Indipendentemente da questo, è fondamentale comunque che sia il tecnico stesso a esprimersi e scegliere: nessun consulente assicurativo può sapere che lavori abbia concretamente asseverato il tecnico stesso.

A cura di Paolo Tanfoglio
CEO di Lokky



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