Regione siciliana: Pubblicato il Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge di recepimento del Codice dei contratti

20/02/2012

Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 7 del 17 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni".
La pubblicazione del regolamento in oggetto era prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che aveva recepito nel territorio della Regione siciliana il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 fatta eccezione dell'articolo 7, commi 8 e 9, dell'articolo 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'articolo 128 e dell'articolo 133, comma 8 e del Regolamento di attuazione del codice di cui al D.P.R. n. 207/2010 con esclusione delle parti riferibili agli articoli e commi del codice dei contratti precedentemente dichiarati non applicabili.

Non abbiamo avuto modo di leggere integralmente tutto l'articolato del nuovo Regolamento regionale che è entrato subito in vigore da sabato 18 febbraio scorso ma abbiamo posto la nostra attenzione sugli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria e precisamente sull'articolo 29 commi da 6 a 10.
Il nuovo regolamento chiarisce, di fatto, alcuni dubbi in merito all'articolo 19, comma 4 della legge regionale n. 12/2011 con cui veniva detto testualmente "Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".
Da una lettura sistematica dei commi da 6 a 9 dell'articolo 29 del nuovo regolamento rileviamo quanto segue:
  • così come stabilito dall'articolo 266 del regolamento n. 207/2011, nel caso di servizi con importo pari a superiore a 100.000 euro deve essere utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tali servizi devono essere affidati coon le modalità previste nella Parte III, titolo II (artt. 261-267) del citato regolamento n. 27/2010;
  • i servizi di architettura e di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati anche con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ma, in tale evenienza, le stazioni appaltanti che intendono utilizzare tale criterio devono indicare, attraverso una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, acclusa alla delibera o alla determinazione a contrarre, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un miglior rapporto costi/benefici, in relazione all'appalto da affidare ed all'importo a base d'asta;
  • nel caso in cui le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei servizi di importo compreso tra la soglia fissata per l’affidamento in via fiduciaria (40.000 euro) e 100.000 euro, utilizzino al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un punteggio non inferiore al 30% di quello previsto per l'offerta tecnica deve essere attribuito in relazione ai dati desumibili dall'allegato "0" al D.P.R. n. 207/2010.

Ricordiamo, anche, che nel comma 10 dell'articolo 29 del nuovo Regolamento viene precisato che tutti gli incarichi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, dalla progettazione al collaudo (artt. 90 e 120 del Codice dei contratti) devono essere affidati, con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, dal Responsabile del procedimento, fatta salva la possibilità per le stazioni appaltanti di individuare il soggetto conferente i citati incarichi nel responsabile dell'articolazione organizzativa cui appartiene l'appalto di servizio.
Al Decreto è allegato il Modello Richiesta e dichiarazioni per iscrizione albo unico regionale per importi del corrispettivo del servizio sotto i 100.000 euro ed è completato dalle necessarie note di riferimento.
Per ultimo ricordiamo che:
  • per quanto concerne i bandi tipo previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2011, nel comma 1 dell'articolo 11 del nuovo Regolamento regionale viene precisato gli stessi devono essere intesi quelli disciplinati dal Regolamento di esecuzione UE n. 842/2011 della Commissione del 19 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 agosto 2011, n. L 222, nonché quelli che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture adotterà ai sensi dell'articolo 64, comma 4 bis, del Codice dei contratti, successivamente alla emanazione delle "Prime indicazioni sui bandi tipo" ed alla successiva audizione del 29/09/2011;
  • per quanto concerne il capitolato generale d'appalto previsto sempre dall'articolo 7 della legge regionale 7/2011, nel comma 4 dell'articolo 11 del nuovo Regolamento regionale viene precisato che deve essere inteso quello approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel testo coordinato con il Regolamneto di attuazione n. 207/2010.

Con l'emanazione del nuovo Regolamento n. 13/2012 si va delineando, quindi, il quadro normativo regionale anche se, in verità, resta la pecca della mancata pubblicazione del testo coordinato prevista dall'articolo 33 della legge regionale 12/2011 entro 30 gioni dalla data di pubblicazione della legge regionale stessa e, quindi, entro il 13 agosto 2011.

A cura di Paolo Oreto


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