Regione Siciliana: Pubblicata sulla Gazzetta la legge di recepimento del codice dei contratti

Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 14 luglio 2011 è stata pubblicata la legge regionale 12 luglio 2011,...

15/07/2011
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 14 luglio 2011 è stata pubblicata la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”
Ricordiamo che successivamente all'approvazione della nuova legge da parte dell'Assemblea regionale siciliana, il Commissario dello Stato Carmelo Aronica aveva impugnato gli articoli 11 e 15 nella loro complessità e l'articolo 14 parzialmente ed è per questo che la legge è stata pubblicata senza gli articoli 11 e 15 e senza il comma 6 ed il primo e l'ultimo periodo del comma 4.
La nuova legge dovrebbe entrare in vigore successivamente ai 15 giorni canonici alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ma, con alcuni distinguo che è possibile rilevare all'articolo 31 che contiene le norme transitorie.

In particolare, con le norme transitorie dettate dall'articolo 31 si avrà, una entrata in vigore parzialmente differita ed infatti gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previdente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4 (Istituzione del Dipartimento regionale tecnico), 5 (Conferenza di servizi - Pareri sui progetti.Commissione regionale dei lavori pubblici), 6 (Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali) e 7 (Bandi tipo) restando, comunque salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.

Entrando nel dettaglio la nuova legge regionale, con i 24 articoli del Capo I che reca “Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, recepisce nel territorio della Regione siciliana il Codice dei contratti con esclusione dell'articolo 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), commi 8 e 9, dell'articolo 84 (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'articolo 128 (Programmazione dei lavori pubblici) e dell'articolo 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi), comma 8. ed il Regolamento di attuazione dello stesso con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della legge di recepimento.
E', peraltro, precisato che le due citate norme devono essere applicate in maniera dinamica e, quindi, tutte le modifiche apportate dallo Stato (vale la pena ricordare, in questa sede, le innumerevoli modifiche apportate dal c.d. “Decreto sviluppo”) saranno automaticamente recepite nel territorio della Regione siciliana.

Sempre nell'articolo 1 della legge di recepimento viene precisato, poi, che entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale e, quindi, approvato soltanto dal Governo regionale, saranno definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al citato capo I della legge in argomento.

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A cura di Paolo Oreto
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