Superbonus 110% e lavori avviati prima dell'1 luglio 2020: si può fruire della detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio?

di Redazione tecnica - 12/10/2020

Ho avviato i lavori su un edificio unifamiliare prima dell'1 luglio 2020, posso ancora beneficiare delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?

La posta di LavoriPubblici.it: nuova domanda sul superbonus 110%

È la nuova interessante domanda arrivata alla posta di LavoriPubblici.it che, neanche a dirlo, parla di superbonus 110%. In particolare, il contribuente ha fatto presente di avere acquistato un edificio a seguito di rogito notarile a febbraio 2020 a cui era allegato l'attestato di prestazione energetica (APE). A maggio 2020 ha cominciato dei lavori di ristrutturazione pesante, tra i quali la realizzazione di un cappotto termico e altri interventi di miglioramento energetico che miglioreranno la classe energetica dell'edificio di più di 2 classi. Per la realizzazione del cappotto termico sono stati utilizzati materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Da qui la domanda se possa accedere al superbonus.

Superbonus 110%: i requisiti per gli interventi trainanti di efficienza energetica

L'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio ha previsto che per usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica, è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi che potrà essere dimostrato solo attraverso l'importante lavoro dei tecnici abilitati. In particolare:

  • per gli interventi di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • tutti gli interventi dovranno anche:
    • rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
    • aver l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Superbonus, Ecobonus e attestato di prestazione energetica (APE)

Il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, può essere dimostrato solo mediante la produzione di un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento di riqualificazione energetica.

L'Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" prevede che gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Superbonus 110%: la nostra risposta

Dopo aver chiarito i requisiti di natura tecnica, dal punto di vista fiscale, il Decreto Rilancio parla esclusivamente di spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e mai di inizio lavori. Stesse considerazioni sono state riportate all'interno:

  • del Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante "Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici";
  • della Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante "Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti".

Nel caso di specie, sottoposto dal nostro lettore, possiamo dunque rispondere che, avendo già un APE pre-intervento (quello allegato al rogito), i pre-requisiti per accedere alle detrazioni fiscali ci sono tutti, chiaramente alla fine occorrerà produrre la documentazione necessaria per la fruizione diretta del beneficio, lo sconto in fattura o la cessione del credito (asseverazione e visto di conformità).

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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