Superbonus 110%: linee guida Enea su Computo metrico e Asseverazione

di Redazione tecnica - 23/02/2021

Quando si parla delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) non si finisce mai di imparare e proprio per questo molto utili diventano alcuni interventi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Enea.

Dall’Enea due chiarimenti su computo metrico e asseverazione

Proprio l’Enea ha aggiornato la sezione del suo sito dedicata agli approfondimenti, aggiungendo due nuovi documenti utili alla preparazione delle pratiche per il Superbonus 110%: uno per la redazione del computo metrico e l’altro per l’asseverazione.

Superbonus 110%: la redazione del computo metrico

Il primo documento dedicato al computo metrico definisce nel dettaglio:

  • i requisiti tecnici, i prezzari e le spese da indicare in funzione della data di inizio lavori;
  • la procedura prevista dall’Allegato A, punto 13 di cui al DM 06/08/2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici);
  • il computo metrico da allegare sul portale SuperEcobonus;
  • le voci del computo metrico;
  • i costi da indicare.

In riferimento alla verifica di congruità dei costi da allegare alla asseverazione, l’Enea ricorda che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Pertanto occorre produrre le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo, e una volta compilati, verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o DEI presi a riferimento. Si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari (ovvero regionali o DEI).

L’Enea ricorda pure che il Computo Metrico da allegare alla asseverazione è il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Quindi, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo. Enea consiglia di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee. Nei SAL successivi (60% e fine lavori), è possibile ad ogni modo aggiornare il documento precedentemente caricato al SAL 30%, qualora siano subentrate delle varianti in corso d’opera. In caso di varianti in corso d’opera, si consiglia di evidenziare le variazioni subentrate all’interno del computo metrico.

Il Computo Metrico da allegare deve essere unico e contenere:

  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
  • le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento);
  • le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

Procedura:

  1. Per ciascuna voce, occorre specificare quale sia il prezzario preso a riferimento.
  2. Per quanto concerne le spese professionali, queste devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal DM 17 giugno 2016.
  3. Poiché il Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020 richiede la giustificazione dei costi nel computo metrico per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119, è facoltativo inserire nel Computo Metrico:
  • installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (commi 5 e 6, art. 119);
  • colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (comma 8, art. 119).

Per tali costi, il Portale SuperEcobonus effettua la verifica per i relativi limiti di spesa massimi ammissibili e il limite di spesa per kW di potenza nominale nel caso degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo.

Superbonus 110%: la redazione dell’asseverazione

Il documento messo a punto da Enea fornisce informazioni in riferimento alla asseverazione necessaria per:

  • il superecobonus (ecobonus 110%);
  • l’ecobonus ordinario.

Enea ricorda che l’asseverazione per il superecobonus va sempre inviata tramite il portale superbonus e che serve per:

  • Superbonus utilizzo diretto (invio a fine lavori);
  • Superbonus cessione del credito (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori);
  • Superbonus sconto in fattura (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori).

L’asseverazione per il SuperEcobonus riguarda:

  • Requisiti tecnici;
  • Congruità delle spese.

Nel Portale SuperEcobonus si allega SEMPRE il Computo metrico. L’asseverazione non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore.

In allegato i due documenti dell’Enea.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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