Superbonus 110% possibile solo per le unità immobiliari residenziali

di Redazione tecnica - 12/01/2021

Unità immobiliari a destinazione residenziale, ufficio e cabina elettrica (categoria catastale D/1). Quale di queste può fruire del Superbonus 110%?

Superbonus 110%: la risposta n. 21/2021 dell’Agenzia delle Entrate

Ha risposto a questa domanda l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 21 dell’8 gennaio 2021. Una risposta che, benché interessante perché chiarisce ancora una volta i presupposti normativi per la fruizione della detrazione fiscale del 110%, risulta ancora non in linea con gli aggiornamenti previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Nel nuovo interpello un contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate la possibilità di fruire del superbonus 110% previsto dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per un edificio comporto da 3 unità immobiliari "funzionalmente indipendenti":

  • 1 unità immobiliare residenziale dotata di accesso autonomo dall'esterno (direttamente dalla strada pubblica);
  • 1 unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall'esterno, ad uso ufficio (categoria catastale A/10);
  • 1 unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall'esterno, adibita a cabina elettrica (categoria catastale D/1) di cui l'istante, pur essendone proprietario, non ne ha il possesso in quanto sulla stessa è stata costituita una servitù (diritto reale) a favore di ENEL.

Superbonus 110%: presupposti normativi, accesso autonomo e indipendenza funzionale

Per rispondere alla domanda dell’istante, l’Agenzia delle Entrate ha per prima cosa ricordato i presupposti normativi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio. Purtroppo, pur essendo arrivata nel 2021, la risposta dell’Agenzia delle Entrate si riferisce ad una casistica prospettata nel 2020, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021. Con la conseguenza che alcuni concetti relativi all’indipendenza funzionale non sono più in linea con la versione aggiornata dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Su accesso autonomo e indipendenza funzionale rimandiamo ad un approfondimento da noi realizzato che risulta essere in linea con le modifiche apportate all’art. 119 del Decreto Rilancio.

Appare utile ricordare anche che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di fruizione del superbonus anche agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Superbonus 110% e unità immobiliari

Tornando alla richiesta del contribuente, nel presupposto che l'unità immobiliare a destinazione residenziale sia funzionalmente indipendente e disponga di un accesso autonomo dall'esterno (sottolineiamo la “e” di congiunzione che conferma la necessità che i due requisiti siano posseduti entrambi) e nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, l'Istante potrà accedere al superbonus.

Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l'edificio e di cui lo stesso istante è proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non possono accedere al Superbonus.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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