Abusi edilizi e sanatoria: le conferme del Consiglio di Stato sulla doppia conformità

di Redazione tecnica - 15/09/2025

Come provare la datazione di un’opera “ante ‘67”? È sufficiente una dichiarazione tecnica postuma o serve una prova rigorosa dell’epoca di costruzione? E, soprattutto, la sola dimostrazione che l’opera sia anteriore al 1967 basta a sottrarla da tutti i vincoli urbanistici?

Abusi edilizi e sanatoria: il Consiglio di Stato sulla doppia conformità

Sono interrogativi centrali in edilizia sui quali, purtroppo, esiste ancora parecchia confusione (soprattutto sul concetto di “ante ‘67”). Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7239 dell’8 settembre 2025, ha fornito nuove e rilevanti conferme in materia di sanatoria edilizia, doppia conformità e ordine di demolizione.

La vicenda trae origine dall’accertamento, da parte del Comune, della realizzazione (ancora in corso) di un manufatto abusivo costituito da un piano terra con vano adibito a deposito e relativo porticato. L’amministrazione aveva quindi adottato un’ordinanza di demolizione, cui era seguita da parte del proprietario la presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

La richiesta è stata però respinta per l’assenza della necessaria “doppia conformità”, con contestuale conferma del TAR. Secondo l’amministrazione, infatti, il fabbricato insisteva su un’area parzialmente ricadente in zona agricola silvo-pastorale oltre i 300 metri di quota, con limiti volumetrici e divieti di accorpamento, e per la restante parte in “Sottozona E1”, ove erano ammesse solo costruzioni strettamente funzionali alle attività agricole e su superfici non inferiori a 2.000 mq. Circostanze queste che, nel caso concreto, non risultavano né dimostrate né provabili.

Il ricorrente, dal canto suo, aveva sostenuto che l’edificio fosse stato edificato in epoca antecedente al 1967 e che gli interventi contestati riguardassero solo opere di manutenzione straordinaria eseguite nel 2000, oltre a un completamento funzionale di un preesistente fabbricato “ante ‘67”. Secondo tale tesi, quindi, si trattava di attività rientranti nell’edilizia libera (art. 6 TUE) o comunque assoggettabili a titoli semplificati (DIA o SCIA).

Non convinto dalla decisione del TAR che aveva confermato il rigetto della sanatoria e la demolizione, il proprietario ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo l’erroneità della ricostruzione del primo giudice e insistendo sull’applicabilità del regime di favore per le opere anteriori al 1967.

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