Abusi edilizi su suolo demaniale: l’ordine di demolizione è legittimo

di Redazione tecnica - 15/11/2022

Ottenere il condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per un immobile costruito su suolo demaniale è impossibile, quando non si è ottenuta l’autorizzazione dall’Autorità preposta, tanto più se sull’area sono presenti dei vincoli paesaggistici e idrogeologici.

Abusi edilizi su suolo demaniale: condono impossibile

Sono queste le motivazioni alla base della sentenza n. 1942/2022 del TAR Calabria, con la quale è stato respinto il ricorso presentato contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio e l’ordine di demolizione ex art. 35 del Testo Unico Edilizia, relativamente a un immobile abusivo costruito su suolo demaniale.

In particolare, il Comune aveva rigettato l’istanza sulla base di questi presupposti:

  •  il manufatto insisteva su un’area di proprietà del demanio marittimo e pertanto la domanda di condono edilizio risulta preliminarmente inammissibile, poiché, come stabilito dalla Giurisprudenza Amministrativa, risulta necessario acquisire nelle aree demaniali l’autorizzazione dell’ente proprietario al fine di poter ottenere l’eventuale condono. Di fatto, quest’autorizzazione non è mai stata rilasciata dall’Ente pubblico;
  • l’area interessata era sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico e nemmeno in questo caso sono stati rilasciati gli atti di assenso dalle autorità competenti;
  • le opere sono state realizzate senza i necessari titoli autorizzativi su un’area individuata come “Zona di riqualificazione del litorale”.

Secondo la ricorrente invece, il Consiglio Comunale con una delibera del 1964, seguita da un bando pubblico emesso dal Sindaco, avrebbe autorizzato i residenti locali a occupare, anche mediante la realizzazione di immobili, una porzione di fondo di proprietà comunale, in attesa di procedere a lottizzazioni e, quindi, alla cessione a titolo oneroso del suolo ai privati.

Successivamente, però, è insorto un contenzioso tra il Comune e l’Amministrazione statale sulla proprietà dell’area, rivendicata in via esclusiva dallo Stato in virtù della sua appartenenza al demanio. Proprio per questo motivo, non è stato più completato il procedimento di cessione dei terreni ed è seguita un’ordinanza comunale di ingiunzione e sgombero dell’area occupata dalla ricorrente, a cui ha fatto seguito il diniego dell’istanza di condono, a suo tempo presentata dalla ricorrente, nonché un’ordinanza di demolizione dell’immobile ritenuto abusivo.

La sentenza del TAR

Secondo il TAR, il condono non poteva essere concesso in quanto l’area su cui è stato realizzato il manufatto della ricorrente è soggetta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) in virtù del DM 7 marzo 1966, oltre che a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 titolo 1 Cap. 1 Legge Forestale 30 dicembre 1923 n. 3267.

L’istanza di condono non è stata corredata dei necessari pareri rilasciati dalle autorità preposte alla tutela dei citati vincoli paesaggistici e idrogeologici, così come espressamente richiesto dall’art. 32, Legge n. 47 del 1985 (cd. Primo Condono Edilizio). Ai sensi di quest’ultima norma, il rilascio del titolo in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. In questo caso, i pareri non sono stati emessi, e ciò preclude l’accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente.

Immobili ante '67 in aree vincolate: quali titoli sono necessari?

Non solo: non è comunque rilevante il fatto che l’immobile sia stato asseritamente realizzato in epoca anteriore al 1967, in un momento in cui non era necessario l’ottenimento di alcun titolo autorizzativo per l’edificazione di un manufatto in aree site al di fuori del centro urbano, in un Comune non dotato di alcun piano regolatore. Spiega il giudice che i vincoli paesaggistici e idrogeologici erano infatti presenti sul terreno anche al momento in cui è stato realizzato l’immobile, essendo riconducibili al D.M. del 7 marzo 1966 e alla Legge Forestale 30 dicembre 1923 n. 3267. Questa circostanza è di per sé sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento di diniego di condono.

Abusi edilizi in area demaniale: l'art. 35 del Testo Unico Edilizia

In ogni caso, il Collegio ha anche specificato che, essendo ricompresa nel demanio marittimo l’area su cui è stato realizzato il manufatto, nessuna sanatoria è possibile, motivo per cui anche l’ordine di demolizione emesso ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 è legittimo.

Secondo la giurisprudenza, la semplice realizzazione di un manufatto abusivo sul suolo di proprietà pubblica giustifica l’irrogazione della misura vincolata ex art. 35 del Testo Unico Edilizia, rivolta a tutelare le aree demaniali o di Enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, senza che si debba accertare l’epoca di tale realizzazione e senza la possibilità di configurare affidamenti tutelabili alla conservazione di una siffatta situazione d’illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Inoltre l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisce un atto autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità, rispetto al quale, dunque, la contestuale circostanza che l’abuso sia oggetto di un provvedimento di sequestro penale resta irrilevante ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio dell'autorità comunale.

Legittimità dell’ordine di demolizione

Infine, spiega il TAR, è priva di fondamento anche la statuizione per cui l’ordine di demolizione da parte del Comune sarebbe illegittimo perché l’area è di appartenenza al demanio marittimo. L’ordinanza di demolizione è stata adottata in esercizio della potestà sanzionatoria del Comune, che trova il suo referente normativo all’art. 35 d.P.R. n. 380 del 2001: la norma subordina l’esercizio del potere alla realizzazione, da parte di soggetti privati, di interventi edilizi abusivi “su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici”.

Presupposto per l’adozione del provvedimento è, dunque, la pubblicità del suolo, in disparte che si tratti di area demaniale o appartenente al patrimonio statale o di enti locali. Il fondamento del potere sanzionatorio, infatti, deriva pur sempre da un illecito edilizio, che – se realizzato su suolo pubblico – risulta ancor più grave che se commesso su suolo privato, e non anche da esigenze di salvaguardare specificamente la proprietà demaniale.

Per altro, la natura demaniale marittima dell’area sulla quale è stato realizzato il manufatto consente di ritenere infondate le affermazioni su una presunta non abusività dovuta al fatto che l’immobile sia stato costruito prima del 1967: la ricorrente non ha mai ottenuto un’autorizzazione espressa per l’occupazione del suolo demaniale marittimo, motivo per cui non poteva realizzare su quell’area alcun manufatto.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del diniego di condono edilizio e del successivo ordine di demolizione: il manufatto, costruito in area demaniale e soggetta a vincoli, senza alcuna autorizzazione da parte delle Autorità competenti, risulta infatti insanabile.



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