Accesso all’offerta tecnica: richiamo della CGUE alla riservatezza

di Redazione tecnica - 26/06/2025

Con l’ordinanza del 10 giugno 2025, nella causa n. 686-24, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta nuovamente sul delicato bilanciamento tra diritto di accesso ai documenti di gara e tutela dei segreti tecnici e commerciali, rispondendo a un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (ord. 15 ottobre 2024) nell’ambito della causa C‑686/24.

La questione concerne l’interpretazione dell’art. 39 della direttiva 2014/25/UE, con riferimento a una disciplina nazionale (nello specifico l’art. 53 del d.lgs. 50/2016, commi 5 e 6) che, nella versione vigente all’epoca dei fatti, consente l’accesso difensivo anche a documentazione contenente segreti industriali, senza tuttavia prevedere una procedura di bilanciamento strutturato tra le contrapposte esigenze in gioco.

Il caso: accesso “difensivo” e riservatezza dell’offerta tecnica

Il contenzioso origina da una procedura aperta per la progettazione e costruzione di un impianto di fornitura elettrica on-shore. Il secondo classificato ha chiesto l’accesso integrale all’offerta tecnica della società aggiudicataria, che la stazione appaltante ha negato, invocando la presenza di segreti tecnici e commerciali. Il TAR ha in parte accolto l’istanza, ordinando l’esibizione, mentre il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e rimesso la questione alla CGUE, ritenendo non scontato che l’accesso difensivo tout court, come previsto dal diritto interno, sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Il dubbio del giudice italiano è se una disciplina nazionale che obbliga all’ostensione, anche in presenza di segreti commerciali, ai soli fini difensivi, sia compatibile con la direttiva europea, che esige, invece, un bilanciamento caso per caso tra effettività della tutela giurisdizionale e salvaguardia delle informazioni riservate.

Il nodo critico del "vecchio" Codice: assenza di bilanciamento espresso

Il cuore della censura mossa dalla Corte riguarda proprio l’assenza, nel diritto italiano, di un sistema di norme che consenta agli enti aggiudicatori di bilanciare adeguatamente l’interesse alla riservatezza con quello alla tutela giurisdizionale.

L’accesso difensivo “automatico” previsto dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. 50/2016 viene così squalificato, in quanto lesivo della riservatezza quando non temperato da clausole di garanzia o meccanismi di protezione come oscuramenti selettivi, sintesi informative o perimetrazione della documentazione ostensibile.

La Corte sottolinea che le amministrazioni aggiudicatrici devono essere poste in condizione di valutare se e in quale misura il contenuto di un’offerta tecnica possa essere divulgato, anche in sede contenziosa, senza pregiudicare la concorrenza e senza violare il diritto alla protezione dei dati e dei segreti industriali.

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