Accesso all’offerta tecnica: richiamo della CGUE alla riservatezza

La Corte di Giustizia Europea invita le Amministrazioni al bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela del know-how aziendale

di Redazione tecnica - 26/06/2025

L’accesso “difensivo” nel nuovo Codice

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), in particolare sugli articoli 35 e 36, che disciplinano l’accesso agli atti e la tutela dei segreti tecnici o commerciali, sembra già riprendere i contenuti dell’ordinanza.

L’art. 35, co. 1, d.lgs. 36/2023, garantisce l’accesso agli atti di gara a tutti gli interessati, applicando la legge n. 241/1990 e il diritto di accesso civico (d.lgs. 33/2013), con deroghe previste dallo stesso Codice.

L’art. 36 disciplina il regime della riservatezza, prevedendo:

  • il divieto di divulgazione delle informazioni indicate come segreti tecnici o commerciali, se debitamente motivato e comprovato dall’operatore economico;
  • la possibilità per l’ente aggiudicatore di consentire comunque l’accesso, ma solo nei limiti in cui ciò sia necessario a garantire l’effettività della tutela in giudizio.

Le stazioni appaltanti, per negare l’accesso o limitarlo, dovranno motivare caso per caso perché le informazioni non possono essere divulgate senza pregiudizio per la concorrenza, e perché l’accesso non sarebbe necessario alla difesa.

Viceversa, i richiedenti dovranno dimostrare concretamente l’indispensabilità dell’ostensione ai fini della tutela giurisdizionale.

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