Affidamento diretto: il TAR sulla discrezionalità della stazione appaltante
di Redazione tecnica - 03/06/2025

Che margine di sindacabilità esiste, da parte dell'Amministrazione, per la scelta dell’operatore economico nelle procedure di affidamento diretto? E quali sono i vincoli motivazionali imposti alla stazione appaltante?
A ricordare il perimetro applicativo della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è il TAR Campania, con la sentenza del 27 maggio 2025, n. 958, sul ricorso per l’annullamento della determina di affidamento diretto di un servizio.
Affidamento diretto: scelta discrezionale ma che va motivata
Il caso origina dalla pubblicazione di un Avviso da parte della SA per la raccolta di manifestazioni di interesse e preventivi da parte di operatori economici, in vista dell’affidamento diretto di un servizio postale.
Un'impresa, che aveva tempestivamente inviato preventivo e proposta progettuale, si è vista "ignorata" nella successiva determina di affidamento, nella quale si affermava che l’avviso pubblico fosse andato deserto. Da qui il ricorso, fondato sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria.
Da parte sua, la controinteressata, affidataria del servizio ha sottolineato che:
- l’avviso aveva natura meramente esplorativa e non vincolante;
- la trattativa diretta è un affidamento diretto a tutti gli effetti;
- il Codice dei Contratti non impone la previa indagine di mercato per affidamenti inferiori a 140mila euro (art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023).
Tutti elementi formalmente corretti, ma per il TAR non sufficienti. Vediamo il perché.
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