Affidamento diretto: il TAR sulla discrezionalità della stazione appaltante

Sebbene l'affidamento diretto rappresenti una procedura semplificata e la stazione appaltante mantenga ampio potere discrezionale nella scelta del contraente, essa deve comunque motivare l’individuazione del soggetto affidatario

di Redazione tecnica - 03/06/2025

I presupposti per l'affidamento diretto

L’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina l’affidamento diretto per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, prevedendo la possibilità, per la stazione appaltante, di scegliere discrezionalmente il contraente anche senza previa consultazione di più operatori economici.

Si tratta di uno degli strumenti più snelli e flessibili introdotti dal nuovo Codice dei Contratti, concepito per assicurare rapidità ed efficienza nell’azione amministrativa, soprattutto per commesse di limitato valore economico.

Tuttavia, pur in assenza di un obbligo formale di comparazione tra più operatori, la norma non esclude – anzi, in alcuni casi favorisce – la cosiddetta “procedimentalizzazione” dell’affidamento diretto, attraverso la pubblicazione di avvisi esplorativi, richieste di offerta o consultazioni preliminari, che rappresentano prassi consolidate in nome dei principi di trasparenza e rotazione.

La discrezionalità nella scelta del contraente non è illimitata: l’art. 17, comma 2, dello stesso decreto impone alla stazione appaltante di motivare espressamente l’individuazione del fornitore, indicando l’oggetto del contratto, l’importo, il nominativo del contraente, nonché le ragioni della sua selezione e i requisiti verificati. In tal modo, l’affidamento diretto si configura come una procedura semplificata ma non priva di garanzie, soggetta al controllo giurisdizionale laddove si riscontri un vizio logico, istruttorio o motivazionale.

Proprio sulla base di questi presupposti, i giudici hanno ricordato che, anche nel caso di affidamento diretto procedimentalizzato, ovvero preceduto da interpello di più operatori:

  • la stazione appaltante mantiene ampio potere discrezionale nella scelta del contraente;
  • è tenuta comunque a motivare l’individuazione del soggetto affidatario (art. 17, comma 2, d.lgs. 36/2023);
  • la scelta, se fondata su presupposti di fatto errati o omissivi, è sindacabile per illogicità, irragionevolezza o travisamento.
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