Agibilità locali: la conformità va mantenuta per tutta la durata di un’attività

di Redazione tecnica - 12/10/2022

La sospensione dell’attività di un locale è legittima, quando al suo interno vegano realizzati abusi che ne compromettono la conformità urbanistico-edilizia.

Locale non più conforme al permesso di costruire? L'attività va sospesa

La conferma arriva dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8629/2022, ha confermato la chiusura di un’attività di ristorazione disposta dal Comune dopo avere accertato che essa si svolgeva anche sotto una tettoia abusiva di oltre 70 mq, sulla quale era stato richiesto – e rigettato – un permesso di costruire in sanatoria.

La sentenza di primo grado era stata di tutt’altro tenore: il TAR aveva specificato che il locale era in possesso di agibilità, perché ai sensi dell’art. 24 comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il rilascio del certificato di agibilità è necessario soltanto per gli interventi di nuove costruzioni e di ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali, oppure nel caso di interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici, condizione non rinvenibile nel caso in esame, trattandosi di una tettoia di natura meramente pertinenziale, della quale il Comune non aveva neanche dimostrato l’eventuale pericolo in caso di attività di ristorazione.

Consiglio di Stato: ineludibile la connessione tra autorizzazione all'attività e locali in cui si esercita 

Secondo il Consiglio invece, il fatto che la ristorazione fosse stata autorizzata in locali diversi, conferma piuttosto che negare l’abusività, considerando la connessione tra l’autorizzazione all’attività e i locali in cui essa è esercitata.

Sul punto, è stata richiamata la normativa di settore:

  • l’art. 3 comma 7 della l. 287/1991 il quale dispone che “Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”;
  • l’art. 64 comma 6 del d.lgs. 59/2010  “L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Quindi l’esercizio dell’attività di ristorazione richiede la conformità urbanistico-edilizia dei relativi locali.

La conferma arriva anche dalla giurisprudenza formatasi sull’art. 3 comma 7 l. 287/199, che afferma ripetutamente che la regolarità urbanistico-edilizia dell’opera condiziona l’esercizio dell’attività commerciale che si svolge all’interno di essa, anche perché opinare in senso contrario significherebbe eludere le sanzioni previste per la repressione degli illeciti edilizi, dimostrando così la stretta connessione esistente tra le due materie.

La conformità va mantenuta per tutta la durata dell'attività

In altre parole, il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato alla conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa si svolge, e ciò non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per l’intera durata del suo svolgimento, che richiede l’iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei relativi locali, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività esercitata in locali non conformi alla disciplina urbanistica.

L'appello è stato quindi accolto: l’ordinanza di inibizione emessa dal Comune era legittima, fondandosi sull’accertata irregolarità urbanistico-edilizia di parte dei locali in cui era svolta l’attività, al di là di ogni questione circa l’agibilità o meno della tettoia e la sua eventuale pertinenzialità rispetto alla costruzione principale. 

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza