CAM Strade applicabili anche ai sottoservizi: il MASE apre ai materiali riciclati
di Redazione tecnica - 29/05/2026

I criteri ambientali minimi previsti dal D.M. 5 agosto 2024 si applicano anche agli interventi di ripristino della sede stradale eseguiti dopo la posa o la manutenzione di sottoservizi idrici. Non solo: gli enti proprietari delle strade non possono introdurre divieti generalizzati all’utilizzo di materiali recuperati certificati.
È questa la posizione assunta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con interpello del 21 maggio 2026, intervenuto su una questione che aveva dato luogo a differenti interpretazioni applicative in materia di ripristini stradali e utilizzo di materiali recuperati.
Il parere affronta uno dei primi nodi applicativi emersi dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto CAM Strade, legato all’applicazione degli obblighi ambientali previsti per le infrastrutture stradali anche nei cantieri relativi ai sottoservizi, dove l’opera principale non è la strada ma l’infrastruttura interrata.
Secondo il MASE, la risposta è positiva: quando l’intervento comporta attività di ripristino del corpo stradale, i criteri ambientali minimi diventano comunque applicabili, con riflessi sia sulla scelta dei materiali sia sulle prescrizioni contenute nei nulla osta allo scavo.
CAM Strade: obbligatori anche nei ripristini stradali dei sottoservizi
La risposta ministeriale si fonda sull’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti l’inserimento dei CAM negli affidamenti relativi alle categorie di intervento per le quali tali criteri siano stati adottati con decreto ministeriale.
Per il Ministero, ciò che rileva non è soltanto la natura principale dell’opera, ma anche il fatto che l’intervento interessi direttamente l’infrastruttura stradale e ne comporti il successivo ripristino.
In questo quadro, i criteri tecnici previsti dal CAM Strade diventano parte integrante delle prescrizioni progettuali ed esecutive anche nei cantieri dei sottoservizi.
Materiali di recupero e nulla osta: il problema operativo nei cantieri idrici
La presa di posizione del Ministero nasce da un interpello presentato da un’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006.
Nel quesito viene descritto un problema operativo molto diffuso nei cantieri del servizio idrico integrato: gli interventi di posa e manutenzione delle reti generano grandi quantità di materiali di scavo che potrebbero essere riutilizzati come aggregati riciclati o terre e rocce da scavo, in linea con i principi di economia circolare previsti dal Testo Unico Ambientale.
Nonostante ciò, molti enti proprietari delle strade continuano a imporre nei nulla osta allo scavo l’utilizzo esclusivo di materiali vergini di cava, escludendo aprioristicamente materiali recuperati pur in presenza di certificazioni tecniche e conformità alle norme UNI.
Secondo la Regione, questa prassi produce due effetti negativi, ostacolando il recupero dei materiali provenienti dagli scavi e svuotando di efficacia gli obiettivi ambientali perseguiti dal nuovo CAM Strade.
CAM Strade e sottoservizi: perché nasce il dubbio interpretativo
L’interpello evidenzia anche una seconda criticità, di natura interpretativa. Alcune letture giuridiche sostengono infatti che i CAM Strade non siano applicabili agli interventi sui sottoservizi, in quanto qualificabili come opere “idriche” e non “stradali”.
L’Amministrazione regionale ha contestato questa impostazione, osservando che, pur trattandosi di lavori relativi a reti idriche, gli interventi coinvolgono direttamente il corpo stradale e richiedono attività di ripristino pienamente riconducibili all’ambito applicativo del D.M. 5 agosto 2024.
Da qui la richiesta al MASE di chiarire se i CAM Strade siano obbligatori anche nei ripristini conseguenti alla posa di sottoservizi e se gli enti proprietari possano vietare in via generale l’utilizzo di materiali recuperati certificati.
Economia circolare e utilizzo dei materiali recuperati
Il punto centrale della risposta ministeriale riguarda proprio l’utilizzo dei materiali di recupero. Il MASE ha infatti ribadito che i CAM costituiscono obblighi cogenti e che, nei rinterri e riempimenti, deve essere favorito il riutilizzo di materiali provenienti dal recupero o da attività di scavo, purché conformi ai requisiti tecnici e prestazionali previsti dalla normativa.
Di conseguenza, gli enti proprietari delle strade non possono introdurre divieti aprioristici all’utilizzo di aggregati riciclati certificati soltanto sulla base della loro origine “non vergine”.
Secondo il Ministero, eventuali limitazioni devono essere giustificate da specifiche esigenze tecniche e non possono tradursi in esclusioni generalizzate incompatibili con i principi di economia circolare e sostenibilità ambientale richiamati sia dal D.Lgs. n. 152/2006 sia dal Codice dei contratti pubblici.
Cosa cambia per enti proprietari, gestori idrici e stazioni appaltanti
L’orientamento espresso dal MASE rappresenta un passaggio importante nel processo di attuazione concreta dei CAM e nella progressiva integrazione dei principi di economia circolare all’interno dei lavori pubblici e delle infrastrutture a rete.
La risposta ministeriale rafforza inoltre la possibilità di utilizzare materiali recuperati certificati nei cantieri relativi ai sottoservizi, favorendo modelli operativi coerenti con gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e recupero delle risorse.
I CAM Strade dovranno quindi essere considerati anche nei lavori di ripristino successivi agli scavi per sottoservizi e le prescrizioni tecniche contenute nei nulla osta dovranno risultare coerenti con il quadro normativo ambientale vigente. Non sarà più sostenibile imporre automaticamente materiali vergini senza una specifica motivazione tecnica.
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