Direttore lavori e normativa antisismica: la Cassazione ribadisce gli obblighi penali

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Cosa rischia un direttore dei lavori che risulta formalmente incaricato ma non esercita alcuna effettiva attività di controllo? È possibile sottrarsi alla responsabilità tecnica quando le opere vengono realizzate in difformità dal progetto strutturale autorizzato? E cosa accade se l’intervento ricade in zona sismica ed è privo del necessario presidio professionale?

Responsabilità del direttore dei lavori in zona sismica: nuovo intervento della Cassazione

Sono interrogativi fondamentali per chi opera nel campo dell’edilizia, specie nei territori soggetti a normativa antisismica. Il ruolo del direttore dei lavori — troppo spesso sottovalutato o considerato una mera formalità — assume invece un rilievo determinante, tanto sul piano tecnico quanto su quello penale.

A ribadire con forza questo principio è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19871 del 28 maggio 2025, che ha confermato la responsabilità del tecnico formalmente incaricato della direzione lavori per un intervento edilizio in zona sismica realizzato in totale difformità dal progetto depositato presso il Genio Civile e in sostanziale assenza del tecnico in cantiere.

La normativa antisismica vigente, oggi raccolta nella parte II, capi II e IV del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), impone vincoli stringenti per tutte le costruzioni in zone classificate sismiche. In particolare, è fatto obbligo di progettazione strutturale, deposito presso il Genio Civile e successiva vigilanza sull’esecuzione delle opere da parte di un tecnico abilitato.

Il direttore dei lavori, in questo contesto, assume una posizione di garanzia. Non è un mero controllore documentale, ma un soggetto chiamato a impedire che l’intervento venga eseguito in modo difforme dal progetto autorizzato, con specifici obblighi di vigilanza, segnalazione e – in caso di abusi – di interruzione delle attività di cantiere.

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