Direttore lavori e normativa antisismica: la Cassazione ribadisce gli obblighi penali

Cassazione penale 19871/2025: il direttore dei lavori risponde per l’omesso controllo delle opere strutturali in difformità dal progetto antisismico

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Il caso oggetto della sentenza

Nel caso deciso dalla Cassazione, ai tre committenti e al direttore dei lavori (tecnico formalmente incaricato) veniva contestato di avere realizzato opere edilizie in totale difformità rispetto al progetto approvato dal Genio Civile, in una zona classificata sismicasenza alcun controllo effettivo del cantiere da parte del direttore stesso.

I giudici di legittimità hanno ribadito che:

  • la mancanza di un controllo effettivo sul cantiere equivale a una grave violazione del dovere di vigilanza e impedimento;
  • la sola nomina non esonera dalla responsabilità penale se il tecnico si limita a prestare la propria firma senza effettivo esercizio della funzione;
  • nei cantieri strutturali in zona sismica, l’assenza di direzione tecnica equivale a una condotta omissiva penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.

Il direttore dei lavori, anche se non materialmente presente in cantiere ogni giorno, è tenuto ad attivarsi per verificare che i lavori vengano eseguiti secondo progetto e, se del caso, a sospenderli o segnalare l’illecito.

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